lunedì 29 dicembre 2014

Legge di stabilità 2015: bonus per i nuovi nati, Imu terreni agricoli e TFR in busta paga

Bonus per i nuovi nati 
Per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, alle famiglie spetta un bonus di 960 euro annui, erogato mensilmente. L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è versato fino al terzo anno di età o al terzo anno d’ingresso in famiglia. 
L’incentivo è riconosciuto per i figli di cittadini italiani o Ue o extraUe con permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia. Il nucleo deve avere un Isee non superiore a 25mila euro annui e l’assegno è versato dall’Inps. Se l’Isee non supera i 7mila euro annui, l’importo raddoppia. 
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2015, un Dpcm detterà le disposizioni attuative. 

Terreni agricoli all’appello 
A meno di utleriori cambi e rinvii, scade il 26 gennaio il termine per versare l’Imu sui terreni agricoli montani: si applica su tutto il territorio nazionale con l’eccezione dei comuni della provincia di Bolzano, che ha istituito l’imposta municipale immobiliare (Imi). 
In base al decreto ministeriale, peraltro sospeso dal Tar Lazio, sono esentati i terreni agricoli dei Comuni con un’altitudine di 601 metri e oltre e i terreni a proprietà collettiva indivisibile destinati ad attività agro-silvo-pastorale. 
Nei Comuni tra 281 e 600 metri l’esenzione si applica solo per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. 

Il Tfr nella busta paga 
Da marzo 2015 e fino al 30 giugno 2018 - in via sperimentale - i lavoratori dipendenti del settore privato (esclusi i lavoratori domestici e del settore agricolo) che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi con lo stesso datore di lavoro, possono richiedere al medesimo di percepire la quota maturanda del trattamento di fine rapporto. 
Detta quota di Tfr è calcolata al netto del contributo da versare al fondo pensioni e comprende la parte eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare. 
Il pagamento avviene tramite liquidazione diretta mensile, come parte integrativa della retribuzione; questo anticipo di Tfr è assoggettato a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. 
Esentate dalla nuova disposizione le aziende sottoposte a procedure concorsuali e quelle dichiarate in crisi.

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