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venerdì 24 novembre 2017

Un contratto verbale di comodato deve essere registrato?

L’articolo 3, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (Dpr 131/1986), nell’elencare i contratti verbali da sottoporre a registrazione, non fa riferimento al contratto di comodato. Ne discende che i contratti verbali di comodato, sia che abbiano a oggetto beni immobili sia che riguardino beni mobili, non sono soggetti all’obbligo della registrazione, tranne nell’ipotesi di enunciazione in altri atti (cfr articolo 22, Dpr 131/1986 e risoluzione n. 71/E del 25 maggio 2006). 
Tuttavia, ai soli fini della fruizione dell'agevolazione Imu/Tasi (riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado), anche il contratto verbale di comodato deve essere registrato; a tale scopo, va presentato il modello 69 in duplice copia in cui bisogna indicare, come tipologia dell’atto, "Contratto verbale di comodato" (risoluzione n. 1/DF del 17 febbraio 2016).

Fonte: Fisco Oggi

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lunedì 5 dicembre 2016

Imu 2016: possibile la doppia agevolazione sul comodato ai figli

L’effetto di aliquota agevolata e imponibile dimezzato

Per rispondere al quesito occorre ricordare che fino al 2011, in regime di Ici, i Comuni avevano la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità concesse in comodato a parenti e/o anche ad affini, stabilendone il grado. Ne è scaturito un regime di esonero “a macchia di leopardo”, secondo le decisioni dei singoli Comuni.
Questa disciplina non è stata più riproposta con l’introduzione dell’Imu, nel 2012, per cui è venuta meno la possibilità per i Comuni di assimilare i comodati, passati da un regime di esonero a uno di pagamento in base all’aliquota ordinaria prevista dal Comune. Per evitare aumenti sproporzionati in danno dei contribuenti che prima fruivano di un regime agevolato, diversi Comuni, pur sforniti della possibilità di assimilare i comodati alle abitazioni principali, hanno deciso di prevedere per i comodati aliquote ridotte rispetto a quelle ordinariamente previste per le seconde case.
Successivamente, il Dl 102/13 ha reintrodotto, a partire da luglio 2013, la facoltà per i Comuni di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta, limitata però a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. La legge di Stabilità 2014 ha confermato tale facoltà, pur introducendo alcune differenze rispetto al 2013, tra cui il parametro della rendita catastale di 500 euro, oltre al limite Isee di 15mila euro.

Il regime dal 2016
Questo regime è durato appena due anni, il 2014 e il 2015, eliminato dal 1° gennaio 2016 e sostituito con una riduzione della base imponibile. Ciò ha comportato inevitabilmente l’impossibilità per i Comuni di percorrere la strada regolamentare per disporre l’assimilazione, nonché l’inefficacia delle disposizioni regolamentari che l’avevano già disciplinata. La stessa legge di Stabilità 2016, in luogo della precedente facoltà di assimilazione, ha introdotto la riduzione automatica del 50% della base imponibile Imu (ma anche della Tasi) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, nel rispetto però di alcune condizioni che diremo oltre. Resta comunque la possibilità, per i Comuni, di stabilire un’aliquota agevolata non inferiore al 4,6 per mille (in tal senso si è peraltro espresso il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 1/DF del 17 febbraio 2016).

La doppia agevolazione
Pertanto, è possibile che nel 2016 si verifichi una “convivenza” tra l’aliquota comunale agevolata, eventualmente già prevista per i comodati, e il dimezzamento della base imponibile stabilito per legge, sempreché risultino rispettate le condizioni imposte dai Comuni (relativamente all’aliquota agevolata) e dalla legge (per la riduzione del 50%). Per le prime occorre fare riferimento alle decisioni comunali, che per concedere l’aliquota agevolata potrebbero ad esempio prevedere una comunicazione da parte del contribuente. Per la riduzione del 50% occorre invece rispettare le condizioni previste direttamente dalla legge. Oltre al rapporto di parentela di primo grado, la seconda condizione è che l’immobile deve costituire l’abitazione principale del comodatario (nel nostro caso, il figlio del lettore). Inoltre, il proprietario deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato concesso in comodato. Altra condizione riguarda il numero massimo di due immobili a uso abitativo che può possedere il contribuente, posti nello stesso Comune. Il quinto requisito riguarda la categoria catastale del fabbricato in comodato, che non può essere di lusso (A/1, A/8, A/9). Infine, la norma agevolativa impone il contratto di comodato, che deve essere registrato anche se verbale (va utilizzato il modello 69).
Ne consegue che, se il lettore nel 2015 aveva titolo a pagare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione concessa in comodato, anche quest’anno ha diritto a tale riduzione, considerato peraltro il blocco dei tributi che non consente agli enti di aumentare nel 2016 la pressione fiscale e quindi di eliminare le agevolazioni già concesse in precedenza (cosiddetti aumenti “indiretti”).
Se poi sussistono anche tutte le condizioni per applicare il 50% dell’Imu, come sembra di capire dal quesito, il lettore dovrà ricalcolare l’imposta complessivamente dovuta per il 2016, applicando alla base imponibile la riduzione del 50% e l’aliquota agevolata del 4,6 per mille. A tale importo andrà poi sottratto quanto già versato in acconto a giugno e la differenza andrà pagata a saldo entro il 16 dicembre 2016.
 
Fonte: Il Sole 24 Ore - Giuseppe Debenedetto

L’anno scorso ho concesso in comodato un appartamento a mio figlio e ho pagato l’Imu con l’aliquota agevolata del 4,6 per mille, prevista dal Comune. Quest’anno, in sede di acconto a giugno 2016, ho pagato l’Imu nella misura ridotta del 50%, ma senza applicare l’aliquota agevolata. Vorrei sapere se ho fatto bene i calcoli. Preciso di possedere due appartamenti nello stesso Comune: in uno risiedo con mia moglie e l’altro è in comodato a mio figlio che lo utilizza come abitazione principale.
 

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lunedì 1 febbraio 2016

IMU e TASI sui comodati: il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile

Ci sono ancora tre giorni di tempo per registrare senza sanzioni un contratto di comodato, cioè fino a giovedì 4 febbraio, e far scattare fin dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione Imu e Tasi sulle case concesse in uso gratuito ai parenti.
E se fino a ieri questa possibilità era riservata ai pochissimi fortunati che centravano i requisiti fissati dalla legge di Stabilità 2016, con gli ultimi chiarimenti del dipartimento delle Finanze il cerchio si allarga, almeno un po’.
In occasione di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile (e dunque dell’imposta, clicca qui).
Ma procediamo per gradi, e vediamo prima in cosa consiste l’allargamento del perimetro e poi come ottenere l’agevolazione.

Salvi terreni e negozi
Può ottenere lo sconto Imu e Tasi anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge (si veda la scheda) il possesso di una quota di un terreno o di un negozio - per esempio - non bloccano più l’agevolazione.
Sono salvi anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per le regole Imu-Tasi, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.

La registrazione
Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non è messo per iscritto. Ma la legge di Stabilità impone di registrarlo alle Entrate per avere lo sconto Imu e Tasi. Registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula, quindi normalmente entro il 20 gennaio.
Chi si fosse accorto in ritardo della nuova opportunità, però, può arrivare alla data del 4 febbraio senza perdere nulla né pagare sanzioni. I tributi locali si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese. Perciò, per poter “contare” anche gennaio, il comodato deve riportare come giorno di stipula – al più tardi – il 15 gennaio, il che porta a una data-limite per la registrazione di giovedì prossimo, per l’appunto.
Se sfora questo termine, il proprietario avrà due strade: considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena sul periodo non coperto, oppure pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi sfruttando il ravvedimento operoso, che è stato reso più conveniente dalla legge di Stabilità 2016, e beneficiando della limatura degli interessi legali (allo 0,2% dal 1° gennaio).

La convenienza
Per registrare il contratto, ai 200 euro di imposta di registro bisogna aggiungere l’imposta di bollo su ogni copia del contratto da registrare (16 euro ogni quattro pagine o 100 righe).
L’entità dello sconto dipende dalla rendita catastale e dall’aliquota comunale applicabile nel 2016 (il Comune non potrà aumentare quella deliberata nel 2015, ma potrebbe prevedere uno sconto).
Vediamo un esempio. La rendita media delle case date in uso gratuito ai parenti è di 468,44 euro (si veda il grafico). Immaginando per semplicità che il Comune abbia istituito solo un’aliquota Imu del 9,6 per mille, il prelievo ammonta a 756 euro all’anno. In questo caso, lo sconto del 50% vale 378 euro e supera di circa 150 euro le imposte di registrazione. Ogni mese di ritardo, invece, costa 31 euro di maggiore Imu, da controbilanciare con il costo del ravvedimento.
 Nel conto finale entra in gioco anche l’eliminazione della Tasi a carico dell’utilizzatore, in questo caso il comodatario che usa la casa come abitazione principale: uno sconto che vale dal 10 al 30% della Tasi, in quei Comuni - uno su due - in cui erano stati chiamati alla cassa anche l’inquilino e l’occupante.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Cristiano Dell’Oste - Valeria Uva

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Telefisco 2016: Beni storico-artistici, lo sconto si cumula

Nel caso di concessione in comodato di abitazione storica, opera la doppia riduzione della base imponibile, ovvero riduzione del 50% per immobile storico e ulteriore riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile?
 
Nell’ipotesi di immobile storico o artistico concesso in comodato le finalità sottese alla concessione dei due benefici non appaiono incompatibili tra loro e, pertanto, il contribuente versa sul 25% della base imponibile.
Si deve però sottolineare che il cumulo delle due agevolazioni non può realizzarsi se l’immobile storico o artistico sia accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), poiché la lettera 0A) del comma 3 dell’articolo 13 del Dl n. 201 del 2011 esclude espressamente la riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili classificati nelle anzidette categorie catastali.
 È bene anche evidenziare che è ovvio che il cumulo non può operare nel caso di immobile inagibile o inabitabile dal momento che l’immobile concesso in comodato non può essere adibito a abitazione presentando le predette caratteristiche.
Vale la pena precisare che le conclusioni appena riportate non si pongono in contrasto con quanto affermato in un’altra risposta fornita in occasione di Telefisco 2012 in cui si chiedeva se potesse essere applicato il cumulo della riduzione del 50% in caso di abitazione storica dichiarata inagibile o inabitabile. Nella risposta a tale quesito è stato escluso il cumulo poiché non appare coerente con la logica della norma prevedere un’ulteriore agevolazione già insita in quella specificatamente disposta per questi immobili.

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Telefisco 2016: Tasi su abitazioni in prestito gratuito

Il comma 10 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) prevede la riduzione al 50% della base imponibile Imu delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado. Nulla viene detto in materia di Tasi con la conseguenza che il parente comodatario non pagherà la Tasi mentre il comodante la pagherà nella misura massima del 90% (salvo diversa percentuale decisa dal Comune). Si chiede conferma.
 
Si conferma che:
  • il comodatario, che adibisce ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non è tenuto al versamento della Tasi (articolo 1, commi 639 e 669 legge n. 147 del 2013), poiché la legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla Tasi sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  • il comodante, se ricorrono tutte le condizioni richieste dall’articolo 13, comma 10, lettera a), calcolerà: a) l’Imu tenendo conto della riduzione al 50% della base imponibile; b) la Tasi, tenendo conto della medesima riduzione al 50% della base imponibile poiché la Tasi si calcola sulla stessa base imponibile dell’Imu.
A ciò, però, deve aggiungersi che il possessore, a norma dell’articolo 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, è tenuto al versamento nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015.
Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo.
 

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Telefisco 2016: Casa in uso a parenti - la nozione di immobile

La concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l’abbattimento della base imponibile Imu del 50%, ciò a condizione che il concedente non possieda altri immobili a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Questo vuol dire, ad esempio che il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli impedisce tale agevolazione?
 
 Si deve precisare che la norma di favore si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, pertanto laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo.
In conclusione il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.

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mercoledì 30 dicembre 2015

Tasi azzerata sulle prime case e sui fabbricati «assimilati»

Partendo dall’abolizione della Tasi per l’abitazione principale, la legge di Stabilità 2016 prevede diversi interventi per la casa.


Le abitazioni principali
Dal 2016 saranno escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
L’esenzione opera, quindi, anche per i detentori, a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune nel 2015 (nel silenzio dell’ente 90%). Per le abitazioni di lusso, invece, continua ad applicarsi l’Imu, con l’aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 euro.

I comodati
È abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.
La nuova assimilazione opera per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre non di lusso.

Le «assimilazioni»
Con una modifica alla disciplina Tasi (comma 669 della legge 147/2013) si chiarisce quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale. Si tratta, nel rispetto delle condizioni specificate in norma, di:
abitazioni dei residenti all’estero;
abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
alloggi sociali;
ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
immobile dei militari;
se previsto dal regolamento comunale, abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
A questi casi si aggiunge quello delle abitazioni di proprietà delle coop edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica.

Gli affitti concordati
Doppia agevolazione per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998). Dal 2016 l’Imu e la Tasi, determinate applicando l’aliquota deliberata dal Comune nel 2015, sono dovute nella misura del 75 per cento.

Lo stop ai rincari
La legge di Stabilità “sospende” le delibere che dispongono aumenti tributari per il 2016. Ciò implica che anche gli aumenti già deliberati nel 2015, ma con effetti dal 2016, saranno inefficaci. La sospensione, invece, non opera per la Tari.
Sono salve per il 2016 le delibere tributarie del 2015 approvate con un solo giorno di ritardo, in seguito alla singolare sanatoria che ha disposto per legge che il «30 luglio» si interpreta come «31 luglio». Per gli altri Comuni che hanno approvato in ritardo, nel 2016 saranno applicabili le stesse misure del 2014.
Comunque, per il 2016 è stata mantenuta la possibilità, per i Comuni, di utilizzare la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, a condizione però che vi sia nel 2016 una espressa deliberazione di Consiglio comunale confermativa della misura applicata per il 2015.

La tassa rifiuti
La legge di Stabilità rinvia al 2018 due importanti prescrizioni sulla Tari. La prima riguarda la possibilità di derogare ai coefficienti di produzione, cui fanno riferimento gli allegati al Dpr 158/1999, e di non considerare, per le utenze domestiche, il numero dei componenti della famiglia. Di fatto, un’applicazione della Tari molto simile alla Tarsu.
Il secondo rinvio riguarda la norma che avrebbe imposto ai Comuni, nella determinazione dei costi che devono trovare copertura integrale con la tariffa, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Pasquale Mirto

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giovedì 24 dicembre 2015

Comodato ai parenti - Legge stabilità 2016

L'Imu e la Tasi non si applicheranno più per le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, a patto che le utilizzino come abitazione principale e che il contratto di comodato sia registrato.
Il comodante, inoltre, dovrà risiedere e dimorare nello stesso Comune in cui è situato l'immobile dato in comodato.
In generale, il comodante dovrà possedere un solo immobile in Italia, ma l'agevolazione si potrà applicare anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (diversa dalle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/12/15

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martedì 14 ottobre 2014

Fisco più leggero se il comodato è scritto

L'intesa verbale impedisce le detrazioni sui lavori e potrebbe far saltare gli sconti IMU e TASI.





Fonte: Il Sole 24 Ore

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martedì 10 dicembre 2013

IMU: Comodato, sì a imposta per rendite oltre 500 €

Il mio Comune ha stabilito di equiparare ad abitazione principale la casa data in comodato a parenti in linea diretta di primo grado ma soltanto se la rendita catastale non supera 500 euro. Chiedo se è corretto o se posso pagare soltanto sull'eccedenza.

L'assimilazione dell'abitazione data in comodato a quella principale è disciplinata dal decreto legge 102/2013, applicabile per il solo saldo 2013, da quanto previsto nel disegno di legge di stabilità 2014. 
In particolare il decreto legge non pone particolari vincoli e lascia ampio spazio alla discrezionalità comunale. Nel disegno di legge di stabilità invece è per ora previsto che l'assimilazione possa essere disposta limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui. 
Ora non si conosce cosa ha effettivamente deliberato il suo Comune, ma se per ipotesi avessero già utilizzato la formula prevista nel disegno di legge di stabilità, allora la previsione andrebbe intesa nel senso che se un abitazione ha una rendita di 600 euro, l'Imu corrispondente a 500 euro di rendita non è dovuta, mentre l'Imu corrispondente a 100 euro di rendita sarà dovuta.

Fonte: L'Esperto Risponde - Il Sole 24 Ore

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lunedì 9 dicembre 2013

IMU, il giorno delle aliquote

I Comuni hanno tempo fino a stasera per pubblicare le delibere con le nuove aliquote sui propri siti.
Quest’anno non basta consultare il sito internet del MEF – come l’anno scorso e come dovrebbe essere dal 2014 – ma hanno valore di legge solo i valori pubblicati direttamente sul sito internet di ogni singolo Comune.
On line anche i regolamenti comunali che possono allargare o restringere il perimetro delle abitazioni assimilate alla prima casa e quindi esonerate dal pagamento (infatti ai Comuni è concessa la facoltà di assimilare all’abitazione principale - con relativa esenzione dall’imposta - le case date in comodato gratuito ai parenti di primo grado).
Per i calcoli ed i versamenti ai contribuenti restano solo 7 giorni.

Il Comune di Gallicano conferma per il 2013 le aliquote del 2012. Inoltre non dà la possibilità (da quello che scriveva il vice sindaco su Facebook sembrava invece di sì) di assimilare l’abitazione principale alle case date in comodato d’uso gratuito tra padre e figlio.

N.B. Secondo i dati Anci ci sono 57 Comuni ancora sprovvisti di un sito Web. Inoltre, ci sono Comuni che il sito lo hanno, ma lo tengono fermo da anni, magari per mancanza di risorse.

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lunedì 28 ottobre 2013

Assimilazione dell'abitazione principale alle abitazioni concesse in comodato ai parenti

Con la conversione in legge del Dl 102/2013 il Parlamento ha introdotto la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale le abitazioni concesse in comodato a parenti con alcuni paletti.
L'agevolazione è subordinata ad una delibera comunale che dovrà essere adottata entro il 30 novembre 2013 e pubblicata sul sito istituzionale entro il 9 dicembre.
Leggi l'articolo.
Il Sole 24 Ore

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giovedì 24 ottobre 2013

Trise, Tari e Tasi. Capiamo meglio

Qual’è la differenza tra TARI e TASI? Su cosa si applicano?
Si tratta delle due componenti in cui è suddiviso il TRISE, il nuovo tributo sui servizi comunali. La TARI dal 2014 coprirà i costi di gestione del servizio rifiuti. La TASI, invece, coprirà il costo dei servizi indivisibili erogati dai Comuni (ad esempio, illuminazione pubblica, manutenzione e pulizia delle strade). La TARI si paga in base alla superficie dell’immobile – e ad eventuali indice di produzione dei rifiuti – mentre la TASI si applica sul valore catastale.

Chi deve pagare le due componenti del nuovo tributo TRISE sui servizi comunali?
La TARI dev’essere pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo locali o aree scoperte – a qualsiasi uso siano destinati – che siano in grado di produrre rifiuti. La TASI, invece, dev’essere pagata da chi possiede o detiene fabbricati o aree scoperte comprese quelle edificabili.

Per la determinazione della superficie su cui applicare la TARI, dovrà essere presentata una nuova dichiarazione al Comune?
No, il disegno di legge varato dal Governo prevede che restino valide le superfici dichiarate o accertate a fini degli altri tributi sui rifiuti: Tarsu, Tia 1, Tia 2 o Tares.

E’ vero che la Tasi sarà pagata dall’inquilino in caso di abitazioni affittate?
Sì e no. L’inquilino dovrà pagare una quota della TASI compresa tra il 10 e il 30% del totale, in base alle decisioni adottate a livello comunale. La stessa disposizione, però, si applicherà anche a chi affitta immobili diversi dalle abitazioni, e più in generale anche a chi li occupa: una dicitura che include anche chi ha ricevuto un immobile in comodato gratuito. Occupante e titolare del diritto reale saranno titolari di due distinte obbligazioni tributarie: se l’inquilino non paga, quindi, il Comune non potrà rivolgersi al proprietario.

Oltre ad azzerare la TASI, quali margini avrà il Comune nel dettare la disciplina del tributo?
Il Comune potrà disciplinare le riduzioni anche tenendo conto della capacità contributiva della famiglia. Il testo del Governo consente, ma non impone, di utilizzare l’indicatore Isee. Sarà invece obbligatorio per tutti gli amministratori comunali individuare i servizi indivisibili e indicare in modo analitico – per ognuno di essi – i costi alla cui copertura la TASI è destinata.

Le case date in prestito ai parenti continueranno a pagare l’Imu come seconde case?
Dal 2014 il disegno di legge del Governo permetterà ai Comuni di agevolare anche la casa data in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado – padri e figli, in pratica – che la usano come abitazione principale. Lo sconto sarà però limitato: il Comune potrà azzerare solo l’Imu sulla parte di rendita catastale che non supera i 500 euro, oppure limitarlo al caso la famiglia del comodatario abbia un Isee fino a 15000 euro.

Il TRISE dovrà essere versato in acconto e saldo come l’Imu?
Non necessariamente. Secondo il testo varato dal Governo, il TRISE sarà versato – per l’anno di riferimento – in 4 rate trimestrali in scadenza il 16/01, 116/04, 16/07 e 16/10. Ogni Comune, però, potrà variare la scadenza e il numero delle rate, anche allineandole a quelle dell’Imu. Il testo governativo fa salva anche la possibilità di pagare in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

La TASI sostituirà l’Imu sull’abitazione principale?
Non esattamente. L’Imu sull’abitazione principale sarà abolita nel 2014, eccezion fatta che per le abitazioni accatastate in categorie di lusso (A/1, signorili; A/8. Ville; A/9 castelli e palazzi). La TASI, invece, sarà pagata su tutti gli immobili, comprese le prime case, con un’aliquota base dello 0,1%, cioè 1 per mille. Il Comune potrà azzerare la TASI per determinate categorie di immobili, ma potrà anche aumentarla.

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mercoledì 16 ottobre 2013

Case ai figli in comodato gratuito: il Comune può cancellare l'IMU

Il Sole 24 Ore 16-10-13
Una buona notizia per i proprietari arriva invece dalla reintroduzione delle regole Ici che consentivano di assimilare all'abitazione principale le case concesse in comodato gratuito ai figli.
Devono però essere i Comuni a bloccare i pagamenti della seconda rata per questi immobili entro il 9 dicembre.

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lunedì 16 settembre 2013

Per la detrazione del 65% al comodatario serve il contratto

Mio marito ed io stiamo pensando di sostituire gli infissi dell’appartamento nel quale viviamo, usufruendo della detrazione del 65 per cento.
La proprietà dell’appartamento non è nostra, ma della madre di mio marito, che ci ha dato la casa in utilizzo gratuito, senza tuttavia firmare (e registrare) un contratto di comodato d’uso gratuito.
Vorrei sapere se è possibile fruire della detrazione a nostro favore, nonostante non sia mai stato registrato il comodato d’uso o, se ciò non fosse possibile, capire se, registrando ora un comodato d’uso gratuito, sia possibile fruire della detrazione, e se si rischia una sanzione per non avere registrato l’atto nel momento del nostro ingresso nell’appartamento e del contestuale cambio di residenza.

Per usufruire della detrazione del 65% per la sostituzione degli infissi, ai sensi dell’articolo 14 de Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, è necessario un titolo di possesso sul fabbricato oggetto dell’intervento.
Nel caso di specie, essendo l’abitazione di proprietà della madre di uno dei coniugi, occorre che sia stato stipulato, prima dell’inizio dei lavori, un contratto di comodato o locazione, debitamente registrato, pena l’inapplicabilità dei benefici fiscali.
In sostanza, è sufficiente, prima che inizino i lavori e vengano sostenute le spese, stipulare un nuovo contratto e registrarlo, senza denunciare l’omessa registrazione per il passato (guida al 65% su www.agenziaentrate.it).
A tal fine, nessun problema si pone per il precedente cambio di residenza, in quanto la casa era considerata a disposizione gratuita e non è obbligatorio ad altri fini stipulare un contratto di comodato, che, invece, si rende necessario ora per fruire della detrazione.

Fonte: L'esperto risponde


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lunedì 10 giugno 2013

IMU: donazione e nuda proprietà. Conviene attendere il 31 agosto

Mia moglie ha la comproprietà al 50% con i suoi genitori dell’appartamento in cui loro hanno la residenza e per cui è stata stipulata una comunicazione di comodato d’uso in base alla vecchia Ici. Mia moglie ha pagato l’Imu sul 50% come seconda casa, per un importo di circa 400 euro. Per risolvere questa situazione, mi hanno consigliato di donare ai suoi genitori il restante 50% e di stipulare nell’atto il beneficio della nuda proprietà a favore di mia moglie. E’ fattibile questa operazione?

Con la soluzione prospettata, effettivamente sua moglie sarebbe nuda proprietaria ed i genitori usufruttuari, quindi soggetti passivi Imu. Tuttavia, considerando che la disciplina Imu dovrà essere riscritta entro il 31 agosto, a fronte di un costo certo del notaio, il beneficio fiscale che potrà ottenere è oggi decisamente incerto.
Conviene quindi attendere il riassetto dell’imposta entro la fine di agosto ed eventualmente stipulare l’atto in autunno.

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lunedì 14 maggio 2012

IMU: il comodato gratuito non riduce l'imposta

L’Imu su due appartamenti concessi da mio suocero in comodato d’uso alle figlie si deve calcolare come per “seconde case” (aliquota dello 0,76% e nessuna detrazione d’imposta)? Oppure è possibile dimostrare che le case concesse in comodato d’uso alle figlie sono le effettive abitazioni principali dei diversi nuclei familiari e ottenere le agevolazioni previste per le “prime case”?

La disciplina dell’Imu non prevede alcuna agevolazione per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti. Nel caso presentato nel quesito, l’abitazione principale è solo quella dove vivono i genitori-comodanti. Per avere le condizioni agevolate anche sulle altre abitazioni si potrebbe costituire un diritto reale di uso, abitazione o usufrutto a favore delle figlie con atto notarile.

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mercoledì 9 maggio 2012

IMU: la casa in comodato paga l'aliquota piena

Vivo con mio marito nella sua prima casa. Nella mia unica casa di proprietà abita mia madre pensionata, a cui l'immobile è concesso in uso gratuito. L'Imu va calcolata come se si trattasse di seconda casa?

Il comma 2 dell'articolo 13 del Dl 201/2011, dopo le modifiche apportate da Dl 16/2012, definisce, come abitazione principale, l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Pertanto, l'immobile concesso in uso gratuito a un familiare non può considerarsi abitazione principale del possessore. Per questo motivo, nel caso illustrato sarà applicata l'aliquota relativa agli immobili diversi dall'abitazione principale.


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giovedì 19 aprile 2012

IMU: per l'abitazione si potrà optare per due acconti e saldo. Alcuni casi particolari

Il Sole 24 Ore del 19-04-12
Nella figura sotto alcuni casi particolari (dimore familiari, case vuote e imprese, case a canone concordato, edifici storici, comodato gratuito, assimilabili all'abitazione principale, dichiarazione IMU):

Il Sole 24 Ore del 19-04-12
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