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lunedì 22 agosto 2016

La bolletta elettrica (con il canone Rai) va conservata per 10 anni

È importante segnalare che, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016, legge 208/2015, il pagamento del canone Rai avviene ora attraverso l’addebito nelle bollette della luce. Tale nuovo meccanismo di pagamento dell’imposta determina, però, importanti conseguenze in tema di conservazione dei documenti.
Per i tributi, infatti, il termine generale di prescrizione è di dieci anni, come previsto dall’articolo 2946 del Codice civile.
Ciò significa che l’utente, per evitare contestazioni sul pagamento del canone Rai, non potrà liberarsi delle bollette della luce se non dopo 10 anni, sebbene, in teoria, avrebbe potuto farlo dopo soli 5 anni laddove le stesse avessero computato solo i consumi e non anche la suddetta imposta.

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mercoledì 30 marzo 2016

venerdì 25 marzo 2016

Dichiarazione sostitutiva per essere esonerati dal pagamento del canone RAI


Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il provvedimento relativo alla "Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi dell’articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello".

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venerdì 12 febbraio 2016

Canone Rai, pagare non porta controlli sugli anni passati

Da pochi giorni è entrata in vigore la legge sul canone Rai in bolletta e mentre il governo sta ancora predisponendo i decreti attuativi, cresce il dibattito sul pagamento della tassa. Da quest’anno, infatti, il pagamento del canone Rai avverrà in rate mensili, direttamente nella bolletta della luce. «La dichiarazione del possesso della Tv per il pagamento del canone in bolletta non farà scattare controlli sugli anni precedenti» ha tranquillizzato il viceministro all’Economia, Enrico Zanetti, rispondendo al question time in commissione Finanze della Camera a un’interrogazione - la numero 5-07743 - di Sel presentata da Giovanni Paglia.
Nella risposta scritta, si legge che per l’agenzia delle Entrate la presunzione del possesso opera «a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di Stabilità 2016». A sollevare la questione era stata l’affermazione rilasciata dal sottosegretario alle Comunicazioni, Antonello Giacomelli, secondo il quale il corretto pagamento del canone a partire dal 2016 «non costituirà una sanatoria per le evasioni degli anni precedenti che senza alcuna opposizione risulteranno pienamente sanzionabili, alla stregua di un’autodenuncia o di ammissione del debito».
Per questo si era diffuso il timore che lo stesso pagamento diventasse l’occasione, per le Entrate, di pretendere la riscossione degli anni arretrati, «a meno che non fosse fatta opposizione inviando comunicazioni relative all’esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi». La risposta al question time, inoltre, cita il comma 153 (lettera a) della legge di Stabilità 2016 in cui si dice che «allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall’anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al Dpr 445/2000».
Dichiarazione - da presentare all’agenzia delle Entrate/direzione provinciale I di Torino/ufficio territoriale di Torino I/Sportello Sat - che prevede l’emanazione di un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate e che avrà validità per l’anno in cui sarà stata presentata. Dichiarazione che, a questo punto, varrà dal 2016 in poi.
 
Fonte: Il Sole 24 Ore - Enrico Bronzo

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lunedì 18 gennaio 2016

L'abbonamento RAI - i casi risolti

IL MANCATO POSSESSO DELLA TV
Chi è intestatario di una utenza elettrica ma non ha la tv, come può evitare il versamento automatico del canone in bolletta?
Deve fare un’autocertificazione allo sportello Sat dell’agenzia delle Entrate (le modalità saranno definite da un provvedimento direttoriale) dichiarando di non possedere l’apparecchio televisivo. La dichiarazione vale per l’anno di presentazione e va rifatta ogni anno.

LA TELEVISIONE VIA INTERNET
Chi ha un computer senza un sintonizzatore tv deve pagare il canone?
No. Solo gli apparecchi adatti o adattabili a ricevere il segnale audio/video tramite la piattaforma terrestre e/o satellitare sono soggetti al canone. I computer, se consentono l’ascolto o la visione dei programmi radiotelevisivi via internet non sono assoggettabili al canone.

L’INQUILINO DI UNA CASA ARREDATA
L’inquilino che abita in un appartamento ammobiliato dove è presente una tv, deve pagare il canone?
Sì. Al versamento del canone Rai, in questo caso, è obbligato l’affittuario, anche se l’apparecchio non è di sua proprietà. È lui, infatti, il «detentore» dell’apparecchio secondo la definizione di legge.

L’ABBONATO ALLA TV VIA SATELLITE
Chi ha un contratto per la visione di trasmissioni tramite satellite o via cavo deve pagare il canone Rai?
Sì. L’obbligo di pagare deriva dalla detenzione di uno o più apparecchi adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive. Dunque, anche chi non guarda mai la Rai, ma ad esempio guarda tv private o straniere, deve pagare il canone.

IL RESIDENTE ALL'ESTERO
Chi risiede all’estero ma ha una casa in Italia dove è presente un televisore, deve pagare il canone Rai?
Sì. La residenza in un Paese estero non esonera il contribuente dal pagamento del canone Rai, se nella casa posseduta in Italia sono presenti apparecchi televisivi. Il possesso è infatti il primo requisito.

ESENZIONE PER GLI OVER 75
Chi è esentato dal canone?
Non sono tenuti a versare il canone, per la Tv della casa di residenza, i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni con un reddito proprio e del coniuge che non supera complessivamente 6.713,98 euro all’anno, senza conviventi. Una parte delle maggiori entrate del canone dovrebbe essere destinata, dal 2016 al 2018, a innalzare a 8mila euro la soglia di esenzione.

L’USO DELLA TV COME MONITOR
Chi usa l’apparecchio televisivo come monitor per il computer o solo per vedere videocassette o Dvd, deve pagare il canone?
Sì. L’obbligo di pagare deriva dalla detenzione dell’apparecchio televisivo. La sua destinazione a un uso diverso (visione di nastri, uso come terminale o come monitor per i videogiochi) non ne esclude l’adattabilità alla ricezione delle trasmissioni tv.

LA TV NELLA SECONDA CASA
Chi ha una seconda casa deve pagare il canone due volte?
No. Il canone è dovuto una sola volta per gli apparecchi Tv detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Per formare una famiglia anagrafica servono la coabitazione e la dimora abituale nello stesso Comune.

IL POSSESSO DELLA RADIO
Chi non ha il televisore ma ha in casa una radio, deve pagare il canone Rai?
No. In base alla legge 449/1997 (articolo 24, comma 14), dal 1998 sono esonerati dal pagamento del canone i detentori dei soli apparecchi radiofonici, purché siano collocati in abitazioni private, indipendentemente dal loro numero.

IL LOCALE PUBBLICO
Chi è titolare di un bar o di un ristorante e della relativa utenza elettrica, pagherà il canone in bolletta?
La presunzione di possesso della Tv legata alla fornitura di energia elettrica si applica solo per le utenze domestiche. Tutti coloro che detengono una tv in locali o esercizi pubblici devono comunque pagare il canone speciale (ma non nella bolletta elettrica).

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Pc, seconde case, affitti: le incognite del canone tv

A fine mese, quest’anno, il fatidico bollettino del canone Rai non arriverà nelle case di decine di milioni di italiani. Molti, avvezzi alla consuetudine pluridecennale del 31 gennaio, si chiederanno se non ci sia stato un errore nei recapiti o - magari - se siano stati esentati per qualche errore burocratico. Niente da fare. Il canone, anche se ridotto a 100 euro per il 2016, sarà pagato in automatico nella bolletta elettrica. Ma per quest’anno, in fase di rodaggio, l’appuntamento è spostato a dopo il 1° luglio, quando arriverà una bolletta elettrica con l’importo delle prime 5 o 6 delle 10 rate in cui sarà diviso il canone. Dal 2017, invece, il nuovo sistema sarà a regime e il canone sarà diviso in ragione delle bollette che arriveranno per l’energia elettrica.
Proviamo a vedere, in sintesi, come funzionerà il nuovo sistema delineato dalla legge di Stabilità (la legge 208/2015) che si propone anche di risolvere il problema dell’evasione una volta per tutte. La Rai, intanto, in attesa di predisporre un numero verde, ha preparato alcune Faq all’indirizzo web www.canone.rai.it.

Chi paga
È tenuto a pagare chi ha un apparecchio adatto a ricevere le trasmissioni o comunque ha un’utenza elettrica nel suo luogo di «residenza anagrafica», perché il possesso del televisore, in questo caso, è presunto. Di fatto, a pagare sarà l’intestatario della bolletta elettrica.

Come e quando si paga
Il pagamento avverrà in 10 rate uguali, insieme alla bolletta elettrica (dove gli importi saranno indicati a parte). Nel caso le bollette che arrivano in un anno siano meno di dieci (come capita spesso, infatti, ne arriva una a bimestre), le rate saranno addebitate sulla prima bolletta utile in arrivo. Non esiste più, quindi, una scadenza unica e uguale per tutti ma sarà variabile a seconda della politica seguita dal fornitore di energia elettrica.
Gli stessi fornitori dovranno riversare all’erario gli importi incassati entro il 20 del mese successivo all’incasso e comunque tutto il canone va riversato entro il 20 dicembre di ogni anno. Se omettono il versamento o le comunicazioni di legge, scattano sanzioni e interessi come per le imposte erariali, ed è possibile il ravvedimento. Chi già paga la bolletta elettrica sul conto corrente bancario continuerà a farlo in automatico, compreso quindi il canone tv.

Controlli e sanzioni
Difficile dire che cosa accadrà se a non pagare saranno i diretti interessati, cioè i titolari della bolletta elettrica. In pratica, questo potrebbe accadere indirettamente quando non si paga, appunto la bolletta elettrica, nella quale il canone tv è incorporato. Ma le nuove norme non prevedono nulla al riguardo, e sarà probabilmente il decreto dell’Economia (da varare entro il 15 febbraio prossimo) a definire questo aspetto del rapporto con il fornitore. In effetti la norma parla di «riversare» solo quanto incassato, quindi le aziende non rischiano di essere coinvolte ma certo, agendo per il recupero dei crediti, dovrebbero incassare anche gli arretrati del canone tv.
Restano comunque in vigore le vecchie norme, che prevedono, di base, la sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per il 2016; ma se si paga prima che arrivi l’accertamento è solo il 20% del canone, quindi, per il 2016, 20 euro.

Il nodo dell’incrocio dei dati
Svariati milioni di famiglie hanno più di un’utenza elettrica. I casi sono infiniti e in genere derivano dal fatto che molti possiedono altre case oltre a quella in cui vivono. Di base, la legge 208/2015 prevede la possibilità di uno «scambio di dati» tra aziende elettriche, Anagrafe tributaria, ministero dell’Interno, Comuni, Acquirente unico e Authority energetica.
Uno dei principali problemi da risolvere è anche la mancata coincidenza tra le residenze comunicate ai gestori dell’energia elettrica e quelle registrate nell’anagrafe dei Comuni. Gli utenti, infatti, si preoccupano di farle coincidere solo se possono ottenere eventuali tariffe agevolate per la casa di residenza.
Un altro nodo è quello del passaggio del consumatore da un’impresa elettrica all’altra: il versamento rateale del canone, infatti, comporterebbe calcoli complessi per quantificare il debito residuo e addebitare gli importi nelle bollette. In questo caso, la soluzione più agile potrebbe essere quella di imporre il pagamento di tutto il canone dovuto prima di passare dal vecchio al nuovo gestore.
 
 
Fonte: Il Sole 24 Ore - a cura di Saverio Fossati Valentina Melis

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domenica 17 gennaio 2016

Via ai lavori, l’Arco si rifà il look grazie ad Art Bonus e alle banche


Un simbolo del paese, presto tornerà a nuovo splendore grazie all'utilizzo dell'Art Bonus e all'intervento delle fondazioni bancarie. Lunedì 11 gennaio sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Canale dell'acquedotto irriguo di Gallicano, meglio conosciuto come l'Arco. Il progetto di recupero ha dovuto seguire un lungo e complesso iter burocratico, passando tra l'altro sotto la supervisione della Sopraintendenza delle Belle Arti di Lucca. 
Il finanziamento dell'opera, ammontante a 70mila euro, è frutto della sinergia tra pubblico e privato: «Ringraziando la Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e le aziende del territorio che hanno aderito all'Art Bonus – afferma il sindaco David Saisi – l'amministrazione Comunale si augura di continuare su questa strada per concretizzare i molteplici obiettivi dell'ampio programma di riqualificazione del centro storico rinnovando le vesti dei tanti luoghi che da sempre caratterizzano Gallicano e la sua gente». 
Il ponte canale versa in cattive condizioni a seguito dell'infiltrazione dell'acqua negli interstizi delle murature con il conseguente distacco di materiale lapideo della muratura e della cerchiatura in mattoni degli archi e dei fornici rotondi, fenomeno che si accentua durante il periodo invernale per l'azione del gelo e del disgelo. 
Il progetto prevede la pulizia dei parati con l'eliminazione della vegetazione infestante e del muschio, la fornitura e posa in opera di una lamiera di rame sagomata posta all'interno del canale al fine di eliminare il problema delle infiltrazioni d'acqua, il consolidamento degli archi e delle murature mediante la pulizia e stuccatura, il consolidamento delle cornici dell'arco sopra la strada provinciale al fine di scongiurare il problema della caduta di materiale sulla via. Sono previsti inoltre lavori per la messa in sicurezza di alcuni punti dell'acquedotto irriguo consistente in opere di manutenzione straordinaria di tratti che presentano fenomeni di deterioramento e di cedimento che lasciano filtrare acqua.

Fonte: Il Tirreno - Nicola Bellanova

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giovedì 24 dicembre 2015

Abbonamento RAI - Legge stabilità 2016

Per l'anno 2016 la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è di cento euro. Se in casa c'è la luce, si presume il possesso della televisione nel luogo in cui una persona ha la sua residenza anagrafica.
Per superare le presunzioni di possesso dell'apparecchio televisivo, a decorrere dal 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione, la cui falsità può anche comportare sanzioni penali. Il canone si potrà pagare in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica con scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate.
Entro il 15 febbraio si conoscerà l’entità delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni.
Dal 2016 non sarà più possibile presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/12/15

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martedì 14 ottobre 2014

Esonero canone RAI over 75

Per avere diritto all'esenzione occorre: 
- aver compiuto 75 anni di età entro il termine di pagamento del canone; 
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio; 
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui). 

Riferimenti utili: www.agenziaentrate.gov.it

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mercoledì 29 gennaio 2014

Canone RAI - facciamo chiarezza


Ormai da qualche anno, durante il mese di gennaio, ritorna il tormentone sul canone Rai:
c’è chi ne chiede l’abolizione, c’è chi vorrebbe caricarne l’importo sulla bolletta della luce in modo che lo paghino tutti gli italiani, c’è chi protesta contro il ritocco che ogni anno ne aumenta la cifra (dalle iniziali 15 mila lire annue del 1954 si è arrivati agli oltre 100 euro)... e così via.
Al di là delle discussioni, una cosa è certa:
chi possiede un apparecchio televisivo deve sborsare l’obolo che serve per sostenere i canali della radiotelevisione pubblica nazionale. Anche se non guarda la Rai.
La qualità del servizio non conta
Le legge non fa distinzioni: anche se, paradossalmente, il vostro televisore non riesce a farvi vedere decentemente i canali Rai oppure lo utilizzate solamente per guardarvi i film in dvd, il canone è dovuto lo stesso.
Lo ha chiarito anche la Corte di cassazione, pur nel suo linguaggio non proprio scorrevole. La suprema Corte ha infatti affermato che “la legge si riferisce alla capacità dell’apparecchio a ricevere:
nel senso, cioè, che il canone è dovuto anche se l’apparecchio non è al momento in grado di funzionare ma è adattabile alla ricezione”.
E ancora: “Il presupposto dell’imposizione del pagamento del canone di abbonamento è unicamente la detenzione degli apparecchi televisivi, a nulla rilevando la circostanza che l’utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico”.
In pratica, perché scatti l’obbligo del pagamento del canone basta possedere un qualsiasi dispositivo potenzialmente in grado di ricevere il segnale dall’antenna tv..
Per che cosa non si paga.
Se a casa non avete la tv, ma solamente la radio, non c’è l’obbligo di pagare il canone Rai.
Allo stesso modo non è previsto alcun abbonamento se avete un pc, un tablet o uno smartphone. Paradossalmente, anche se li utilizzate, tramite collegamento internet, per guardare i canali Rai:
in questo caso, infatti, manca il presupposto legato al fatto che il dispositivo sia potenzialmente in grado di ricevere il segnale dall’antenna radiotelevisiva..
Altre visioni.
Cerchiamo di chiarire un po’ di dubbi.
  • Pay tv e viaggi all’estero. L’obolo a mamma Rai va versato anche se pagate un abbonamento a una pay tv o a una tv satellitare e anche se, per esempio, siete molto spesso fuori casa oppure soggiornate all’estero per alcuni mesi all’anno.
  • Seconda casa. Se avete una seconda casa non dovete pagare un canone doppio: l’abbonamento Rai per l’abitazione primaria consente di possedere anche altri apparecchi tv senza ulteriori sovrapprezzi.
  • Cambio di residenza. Nel caso di trasferimento in un’altra casa non dovete stipulare un altro contratto di abbonamento: basta comunicare i nuovi dati. Potete farlo via email (al sito www.canone.rai.it), contattando il call center al numero 199.123.000 o scrivendo all’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. - casella postale 22 - 10121 Torino (quest’ultimo indirizzo è quello di riferimento per tutte le comunicazioni riguardanti il canone).
  • Degenza in casa di riposo. Potete chiedere l’annullamento del canone se vi trasferite in una casa di riposo, indicando, nella comunicazione, i dati della casa di riposo e la data di inizio della degenza.
  • Eredi. In caso di morte del titolare dell’abbonamento, l’erede (se anch’esso è un abbonato Rai), deve chiedere l’annullamento del canone, comunicando la data e il luogo di decesso dell’intestatario. Se invece l’erede non è abbonato, deve richiedere all’Agenzia delle entrate l’intestazione a proprio nome del canone del defunto.
Esenzione solo per pochi
Per essere esentati dal pagamento del canone dovete possedere tre particolari requisiti che, di fatto, restingono molto la cerchia di chi può non pagare l’abbonamento:
  • dovete compiere i 75 anni entro il termine di pagamento del canone (per esempio, per chiedere l’esenzione quest’anno, dovete compiere i 75 anni entro il 31 gennaio 2014);
  • dovete convivere solamente con il coniuge;
  • conteggiando anche il reddito del coniuge, dovete avere un reddito annuo lordo non superiore a 6.713,98 euro (pari a tredici mensilità da 516,46 euro).
Come dare disdetta
Se siete abbonati Rai, ma avete deciso che non vi interessa più vedere la tv, non è per nulla facile sfuggire legalmente al pagamento del canone. La disdetta dell’abbonamento è prevista solamente in tre casi:
  • Mancato possesso di apparecchi tv. Tramite raccomandata a.r., dovete comunicare all’Agenzia delle entrate (l’indirizzo è sempre quello di Torino) che chiedete la disdetta perché non possedete più alcun apparecchio televisivo (perché l’avete rottamato, vi è stato rubato, è bruciato durante un incendio...).
  • Cessione degli apparecchi tv. In questo caso, dovete cedere tutti gli apparecchi in grado di ricevere il segnale televisivo, indicando le generalità e l’indirizzo del nuovo possessore.
  • Suggellamento degli apparecchi tv. Qui si entra in una dimensione tra il racconto leggendario e quello di fantascienza: la legge prevede, infatti, che potete chiedere di non pagare più il canone facendovi suggellare gli apparecchi tv. In pratica, ciò significa chiedere all’Agenzia delle entrate che tutti i vostri apparecchi (casa di residenza, seconda casa...) vengano resi inutilizzabili attraverso la chiusura in appositi involucri.
Fonte: Soldi&Diritti - Gennaio 2014 - rivista di Altro Consumo

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martedì 22 gennaio 2013

Canone Rai per la detenzione di radio e pc

La detenzione esclusiva di radio in ambito familiare comporta l’obbligo del pagamento del canone Rai ordinario? I pc sono assoggettabili al canone? 


La detenzione esclusiva di apparecchi radio non comporta il pagamento del canone ordinario in ambito familiare. Con nota del 22 febbraio 2012, il ministero dello Sviluppo economico, dipartimento per le Comunicazioni, ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone di abbonamento radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (Rdl 246/1938). 
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. 
Ne consegue, ad esempio, che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili al canone. 
Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore - come tipicamente un televisore - rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio, perché lo si intende utilizzare solo per la visione di dvd).

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mercoledì 26 dicembre 2012

Aumenta il canone Rai e raggiunge i 113,50 euro

Sarà di 113,50 euro l'importo del canone Rai per il 2013, con un aumento di 1,50 euro rispetto al 2012.
L'ammontare, che è stato stabilito con decreto del ministero dello Sviluppo Economico, come sottolineato nel sito abbonamenti della tv pubblica, va versato entro il 31 gennaio 2013.

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lunedì 12 novembre 2012

Rateizzazione canone Rai per i pensionati

Un pensionato può rateizzare il canone Rai? Quali sono i criteri? Cosa accade in caso di cessazione del trattamento pensionistico? 


I pensionati possono pagare a rate il canone di abbonamento alla televisione tramite trattenuta effettuata dagli enti pensionistici. Possono richiedere la rateizzazione i titolari di prestazioni pensionistiche con erogazione mensile, di natura previdenziale o assistenziale (come l’assegno sociale e di invalidità civile), che abbiano avuto nell’anno precedente l’istanza un reddito di pensione non superiore a 18mila euro. 
Il titolare dell’abbonamento alla televisione deve coincidere con il titolare della pensione. La richiesta del pensionato al proprio ente ha validità annuale e deve essere effettuata entro il 15 novembre dell’anno precedente quello cui l’abbonamento annuale si riferisce. 
Se il soggetto è titolare di due o più trattamenti pensionistici, erogati da più enti, che complessivamente non superano i 18mila euro, può scegliere a quale ente presentare la richiesta. In ogni caso, la pensione su cui effettuare la trattenuta deve avere un importo annuo tale da consentire il recupero del canone annuale. 
Per chi non era titolare di pensione nell’anno precedente a quello della richiesta, la verifica va effettuata rapportando ad anno la rata mensile percepita al momento di presentazione della domanda. Le trattenute sono effettuate dall’ente pensionistico in un massimo di undici rate, senza applicazione di interessi, che possono essere operate a partire dal mese di gennaio dell’anno a cui si riferisce l’abbonamento e devono terminare nel mese di novembre. 
L’ente pensionistico comunica al pensionato, entro il 15 del mese di gennaio, se la richiesta per l’effettuazione del pagamento rateale è stata accolta o respinta. In quest’ultimo caso, il pensionato deve provvedere direttamente al pagamento del canone secondo le modalità e i tempi ordinariamente previsti. In caso di cessazione di erogazione del trattamento pensionistico, al pensionato o ai suoi eredi viene comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute fino al momento della cessazione e l’importo residuo. 
Se l’importo della pensione risulta insufficiente temporaneamente, l’ente pensionistico deve suddividere l’importo residuo nel numero di rate ancora utilizzabili per le trattenute. In ogni caso, l’ultima rata deve essere trattenuta nel mese di novembre. Qualora entro il mese di novembre non sia stato possibile trattenere l’intero importo dovuto per il canone di abbonamento annuale al pensionato viene comunicato dall’ente l’importo delle rate trattenute e l’importo residuo.

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venerdì 5 novembre 2010

Canone Rai a rate per i pensionati: richiesta entro il 15 novembre

I pensionati con un certo reddito possono pagare a rate il canone Rai. La richiesta va fatta entro il 15 novembre.

A rate da febbraio
Una nuova disposizione dell'Agenzia delle entrate offre ai pensionati la possibilità di pagare a rate il canone Rai, con addebiti sulla pensione di circa 10 euro al mese. Le rate, con interessi, vengono addebitate da febbraio a dicembre.

Fino a 18.000 euro di pensione
L’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i destinatari dell’agevolazione devono essere titolari di pensione, anche assistenziale (come gli assegni sociali e di invalidità civile), erogate mensilmente. Il reddito da pensione deve essere inferiore ai 18.000 euro all’anno.
Se il pensionato percepisce due pensioni da enti diversi, il totale non deve superare questa somma e la domanda può essere presentata indifferentemente a uno degli istituti erogatori.

Entro il 15 novembre la richiesta
La richiesta deve essere presentata all’ente pensionistico entro il 15 novembre.
Entro due mesi il pensionato saprà se la sua domanda è stata accolta o respinta. A quel punto sarà l'ente stesso a informare l'Agenzia delle entrate del regolare versamento del canone o di eventuali variazioni del contratto.
L'ente previdenziale è obbligato quindi a certificazione al pensionato l’avvenuto pagamento dell’intero canone. Questo documento deve essere conservato per eventuali controlli.

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mercoledì 22 settembre 2010

Esenzione canone RAI oltre i 75 anni: Circolare delle Entrate

Con Circolare 20 settembre 2010, n. 46, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i criteri per beneficiare dell’esenzione dal canone RAI, ai sensi della Legge n. 244/2007.

Per ottenere l’esenzione dal pagamento del canone, l’Agenzia ha ricordato che è necessario:
  • aver compiuto 75 anni entro il termine per il pagamento del canone medesimo (31 gennaio e 31 luglio);
  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge;
  • non superare, unitamente al coniuge, un reddito complessivo di euro 516,46 per tredici mensilità.


Essendo inoltre la norma in vigore già dal 1° gennaio 2008, sarà possibile qualora ricorrano i requisiti richiedere tramite istanza di rimborso la restituzione dei canoni già versati.

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