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giovedì 22 novembre 2018

martedì 31 luglio 2018

Ristrutturazioni, da settembre la comunicazione all’Enea

Sarà attivato dopo l’estate il nuovo portale per l’invio dei moduli

Interventi già effettuati: tre mesi di tempo per completare la procedura

Si parte a settembre. La comunicazione all’Enea sui lavori ordinari di ristrutturazione, pensata per misurare l’impatto energetico degli interventi effettuati in casa, inizia a prendere spazio sul calendario. Lo spiegano dalla Task force Enea per le detrazioni fiscali: il nuovo adempimento, che fino a qualche giorno fa sembrava uscito dai radar, è pronto a decollare subito dopo l’estate.
La novità è prevista dalla legge di Bilancio 2018 (205/2017, articolo 1, comma 3). E, almeno all’inizio, è stata presa decisamente sottogamba. La manovra, nel ritoccare come ogni anno le detrazioni per i lavori in casa, aveva infatti disposto l’estensione generalizzata dell’obbligo di comunicazione all’Enea delle «informazioni sugli interventi effettuati», analogamente «a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici». In pratica, bisognerà effettuare, per tutti gli interventi di recupero edilizio, un invio di dati simile a quello che oggi viene fatto per l’ecobonus. Questo servirà a monitorare in maniera più analitica gli effetti delle opere realizzate.
Dall’Enea spiegano che l’infrastruttura necessaria a sostenere il nuovo adempimento è quasi pronta. Il portale che servirà a inviare le comunicazioni è, infatti, praticamente ultimato e in fase di prova. La sperimentazione sarà completata tra gli ultimi giorni di luglio e agosto perché, dicono dall’Agenzia per l’efficienza energetica, «il sito dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi ammessi alle detrazioni fiscali del 50% sarà online a settembre».
Non si tratta di una scadenza solo formale. L’adempimento in questione, infatti, è in vigore dal primo gennaio 2018. Finora, però, è stato impossibile inviare le comunicazioni, perché mancavano le istruzioni operative. L’attivazione del portale chiuderà questa fase transitoria, costringendo chi ha effettuato lavori nel corso dell’anno a correre ai ripari. Ancora dall’Enea, infatti, spiegano che «per gli interventi già ultimati il termine dei 90 giorni decorrerà dalla data di messa online». Ci saranno, cioè, tre mesi di tempo per fare la comunicazione, arrivando grossomodo a dicembre. I dettagli operativi, modulistica compresa, saranno definiti e pubblicati solo con l’apertura del sito. Anche se, rassicurano dall’Agenzia, «ne daremo comunicazione in modo che gli interessati abbiano tutto il tempo per l’espletamento delle pratiche».

Fonte: Il Sole 24 Ore - Giuseppe Latour

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venerdì 13 luglio 2018

Comunicazione all’Enea prevista per i climatizzatori

La detrazione per acquisto – senza sostituzione – di nuovi climatizzatori a pompa di calore necessita dell’invio di una comunicazione all’Enea per ottenere la detrazione del 50 per cento?
 
La risposta è affermativa, ma solo a decorrere dall’emanazione delle istruzioni per l’invio della comunicazione. Dal momento in cui verrà approvato il modello, esso dovrà essere inviato con riferimento a tutte le spese di risparmio energetico sostenute a partire dal 1° gennaio 2018 per le quali si è optato per la detrazione per le ristrutturazioni edilizie (come nel caso di installazione di nuovi condizionatori con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni).
In ogni caso, non ci sono pericoli di decadenza causati dall’attuale mancanza del modello.
La comunicazione all’Enea dovrà fornire tutte le informazioni necessarie al monitoraggio del risparmio energetico conseguito con gli interventi di recupero edilizio (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
Questa novità è stata introdotta dall’ultima legge di Bilancio per permettere all’Enea di monitorare il risparmio energetico ottenuto con gli interventi di recupero edilizio, laddove tali lavori comportino anche un efficientamento energetico dell’immobile. L’obbligo riguarda presumibilmente tutte quelle categorie di lavori che, non potendo rientrare tra gli interventi che possono accedere all’Ecobonus, sono comunque agevolati con la detrazione Irpef del 50% come interventi di risparmio energetico.
È il caso, ad esempio, dell’installazione di condizionatori con pompa di calore nell’ambito di un intervento effettuato su un’abitazione, qualora tali opere siano prive dei requisiti tecnici necessari per accedere all’ecobonus.

Fonte: L'Esperto Risponde - Il Sole 24 Ore

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giovedì 5 luglio 2018

Acquisto condizionatore a pompa di calore - Detrazione 50%

L’installazione di un nuovo condizionatore a pompa di calore (e non solo per il raffreddamento), fruisce della detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie, relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico, a prescindere dal fatto che contestualmente vengano eseguiti altri lavori edili.
Il 50%, infatti, si rende applicabile anche agli interventi di risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 2, lettera c, n. 1 e n. 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, legge di Bilancio per il 2017; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
Le fatture devono essere pagate con il bonifico bancario o postale specifico per le ristrutturazioni edilizie, indicando il codice fiscale del beneficiario, la partita Iva dell’impresa fornitrice e installatrice del condizionatore e la causale di versamento del tipo: "bonifico di pagamento per installazione di condizionatore con pompa di calore in abitazione (detrazione fiscale 50%) articolo 16-bis Dpr 917/1986. Pagamento della fattura n. XY del giorno/mese/anno”.

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martedì 26 giugno 2018

Benefici per la stufa a pellet «integrativa»

Il riscaldamento della mia casa è alimentato da una caldaia a gas metano. Vorrei aggiungere una caldaia a pellet da usare in alternativa, mantenendo però anche l’altro impianto per i periodi invernali in cui dovessi essere assente e volessi trovare la casa calda al ritorno. Posso fruire del bonus Irpef al 50% mantenendo i due impianti o ne deve essere presente uno solo?

La detrazione del 50% si applica anche per le spese sostenute per l’installazione di una caldaia a pellet integrativa della caldaia a metano già esistente di un edificio a destinazione residenziale (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 3, lettera b, n. 1–4 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di Bilancio per il 2018; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).
L’installazione della stufa a pellet, infatti, fruisce della detrazione del 50% in ogni caso, in quanto intervento idoneo a conseguire un risparmio energetico. Per fruire della detrazione, è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale e, in dichiarazione dei redditi, inserire i dati catastali dell’immobile su cui si interviene. Occorre anche tenere a disposizione la certificazione tecnica della stufa che indichi le capacità termiche (basta il certificato del produttore).


Fonte: L'Esperto Risponde - Il Sole 24 Ore

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martedì 4 aprile 2017

Detrazioni IRPEF - rimediare al bonifico errato

Ai fini della detrazione per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica, il bonifico è valido anche se non riporta tutti i dati richiesti, a condizione che il beneficiario rilasci un’apposita dichiarazione, e sempre che non sia possibile ripetere il pagamento.
Sul tema delle agevolazioni collegate agli interventi edilizi e di efficientamento, l’amministrazione finanziaria è tornata più volte nel corso dell’ultimo anno, semplificando - almeno in parte - le modalità di pagamento, oltre che toccando altri aspetti a 360 gradi, che interessano ad esempio il cosiddetto bonus mobili (si veda la scheda in pagina).

Rimediare al bonifico errato
Il decreto 41/1998 ha prescritto, agli albori della detrazione sul recupero dei fabbricati, introdotta dalla legge 449/1997, l’obbligo di effettuare il pagamento delle spese agevolabili attraverso il bonifico parlante. Tra i dati da indicare al suo interno c’è anche la causale che deve consentire, dal 2010, di far applicare all’intermediario, banca o posta, la ritenuta prevista dal Dl 78/2010 del medesimo anno, attualmente fissata nella misura dell’8 per cento.
Proprio con riferimento all’applicazione della ritenuta e ai requisiti del bonifico, l’agenzia delle Entrate - attraverso la circolare 43/E del 2016 e le ulteriori precisazioni fornite a Telefisco 2017 - ha dapprima ricordato che la detrazione non può venire riconosciuta in presenza di pagamenti effettuati con modalità diverse da quella appena indicata. Poi, però, ha affermato che tale preclusione può essere superata «anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa», che è quella di addivenire alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.
Il contribuente, può, quindi usufruire dell’agevolazione anche in presenza di un bonifico che non abbia consentito a banche e Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di versamento della ritenuta, qualora il beneficiario del bonifico rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la quale attesti di aver ricevuto le somme e che i corrispettivi accreditati a suo favore «sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione» del proprio reddito. Questo, deve ritenersi, sia nel caso in cui sia stato utilizzato un bonifico “ordinario”, sia nel caso in cui stato compilato erroneamente un bonifico “parlante”. Il problema, se mai, è che non sono chiare le situazioni in cui è “impossibile” rifare il pagamento. Questo è un passaggio chiave, perché è l’impossibilità a consentire l’utilizzo dell’attestazione prevista dalla circolare 43/E. Se il beneficiario ha cessato l’attività, è fallito o è deceduto, la ripetizione è impossibile. Ma ci sono molti casi più ambigui, come il rifiuto da parte del beneficiario di restituire le somme ricevute (si veda Il Sole 24 Ore del 6 febbraio). Ad esempio, l’impresa che ha ricevuto il pagamento potrebbe addurre anche motivazioni legate alle registrazioni degli incassi e delle uscite, se adotta il regime per cassa introdotto dal 1° gennaio 2017.

L’acquisto del box auto
La circolare 43/E ha chiarito anche che per poter usufruire della detrazione collegata all’acquisto di un box auto il pagamento può avvenire anche prima del preliminare o del rogito notarile, purché uno dei due atti venga comunque stipulato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi del cessionario, fermo restando il rimedio dell’attestazione in presenza di bonifico non corretto.

I pagamenti per i mobili
Sempre in tema di pagamenti, sul fronte del bonus mobili la circolare 7/E/2016 ha chiarito, ricordando dapprima che gli strumenti utilizzabili per il pagamento sono il bonifico o la carta di debito o di credito, che in presenza di bonifico non è necessario che esso sia parlante, non rendendosi più necessario applicare, al contrario di quanto affermato nella circolare 29/E/2013, la ritenuta d’acconto.
Un chiarimento, quest’ultimo, reso in relazione al bonus mobili abbinato ai lavori di ristrutturazione, che però è applicabile anche agli acquisti effettuati da giovani coppie.
 
Fonte: Il Sole 24 ore - Michele Brusaterra

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lunedì 13 marzo 2017

Ristrutturazioni edilizie, on line - la guida aggiornata dell’Agenzia

Tutte le novità sulle detrazioni spettanti quando si fanno lavori dentro casa o sulle parti comuni condominiali. Nuove regole per gli interventi antisismici fiscalmente agevolati
 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Agenzia/Agenzia+comunica/Prodotti+editoriali/Guide+Fiscali/Agenzia+informa/pdf+guide+agenzia+informa/Guida_Ristrutturazioni_edilizie.pdf
 

Puntuale, come ogni anno, arriva l’aggiornamento della guida “l’Agenzia informa” sulle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il restyling si è reso necessario per adeguare le informazioni contenute nella pubblicazione alle nuove disposizioni legislative. In essa trovano spazio anche le più recenti indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate su modalità e adempimenti necessari per richiedere il beneficio fiscale.

Recepite le novità della legge di bilancio 2017
La legge 232/2016 ha prorogato a tutto l’anno in corso la maggiore detrazione Irpef del 50%, sempre con un tetto massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Estesa a tutto il 2017 anche la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare un immobile ristrutturato. Anche in questo caso la detrazione è pari al 50%, ma va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. Per i nuovi acquisti, sarà possibile usufruire del bonus solo se l’intervento di ristrutturazione ha avuto inizio successivamente al 31 dicembre 2015. Non c’è soltanto la proroga, invece, per la detrazione delle spese per gli interventi di adozione di misure antisismiche, ma nuove regole, tempi più ampi per effettuare i lavori e maggiori benefici qualora la realizzazione degli interventi porti a una riduzione del rischio sismico dell’immobile.

Come cambiano la detrazioni per gli interventi antisismici
Per prima cosa, ci sarà più tempo a disposizione per “conquistare” la detrazione, che spetta anche ai contribuenti assoggettati a Ires. Fissata al 31 dicembre 2021, infatti, la data ultima per acquisire il diritto alla detrazione maggiorata, che potrà essere fatta valere, dal 1° gennaio 2017, anche per le spese sostenute per la classificazione e la verifica sismica dell’immobile.
Cambia anche la misura della detrazione, che passa al 50% e si calcola sempre su una spesa complessiva di 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno, con una ripartizione però più favorevole, dal momento che potrà essere suddivisa in cinque quote annuali di pari importo e non più dieci, come in precedenza.
Le percentuali di detrazione sono più elevate se, realizzando gli interventi, si arriva a una riduzione del rischio sismico tale da determinare il passaggio a una o a due classi di rischio inferiori. Nel primo caso, si potrà usufruire di una detrazione del 70% della spesa sostenuta (75% per i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali); nel secondo caso, la detrazione sale all’80% (85% per gli interventi condominiali).
Le detrazioni per gli interventi sugli edifici condominiali si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Altre importanti modifiche, rispetto alla precedente normativa, riguardano la tipologia e l’ubicazione dell’immobile interessato dall’intervento antisismico. In particolare, la detrazione è ora riconosciuta non soltanto per interventi realizzati sulle abitazioni principali ma su tutti gli immobili di tipo abitativo, oltre che su quelli utilizzati per lo svolgimento di attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.
Inoltre, l’agevolazione viene estesa anche agli edifici che si trovano nelle zone a minor rischio sismico (zona 3). Fino allo scorso anno era concessa, invece, solo per gli edifici situati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).
Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni sono state stabilite dal recente decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017. Con esso sono state fissate anche le modalità che i professionisti abilitati devono seguire per attestare l’efficacia degli interventi effettuati.

Infine, la guida ricorda che dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i beneficiari dell’agevolazione per gli interventi condominiali possono scegliere di cedere il loro credito alle imprese che hanno eseguito i lavori o ad altri soggetti privati. Non potranno cederlo, invece, a istituti di credito o a intermediari finanziari.

Le altre modifiche
Tra le altre novità messe in evidenza nella guida, le precisazioni contenute nei documenti di prassi emanati recentemente dall’Agenzia. Tra queste:
  • quella sui beneficiari della detrazione, tra i quali rientrano a pieno titolo anche il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione 64/E del 28 luglio 2016), e il componente di un’unione civile, come istituita dalla legge 76/2016
  • quella riguardante il pagamento con bonifico. Sono validi, ai fini della detrazione, anche i bonifici effettuati tramite conti aperti presso gli “Istituti di pagamento”, cioè le imprese, diverse dalle banche, autorizzate dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento. Tuttavia, ricorda la risoluzione 9/2017, per usufruire dell’agevolazione è necessario che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, versi la ritenuta d’acconto, la certifichi attraverso il modello Cu (certificazione unica) e trasmetta il modello 770
  • quella sull’acquisto del box auto pertinenziale, nei casi in cui siano stati effettuati pagamenti prima della stipula dell’atto notarile o in mancanza di un preliminare d’acquisto registrato. Con la circolare 43/2016, l’Agenzia ha ritenuto di poter riconoscere il beneficio fiscale anche in tali situazioni, ma a condizione che il vincolo pertinenziale tra box e abitazione risulti costituito e riportato nel contratto prima della data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente chiede la detrazione.
Sempre in tema di acquisto del box auto, l’Agenzia ha ammesso la possibilità di fruire della detrazione anche quando il pagamento non sia stato disposto con bonifico, purché siano state indicate nell’atto notarile le somme pagate all’impresa e quest’ultima rilasci al beneficiario della detrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che i corrispettivi incassati sono stati inclusi nella contabilità d’impresa.

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lunedì 22 agosto 2016

Bonus ristrutturazione: il convivente

Io e la mia compagna abbiamo eseguito dei lavori di ristrutturazione nell'appartamento di sua proprietà, dove siamo entrambi residenti, condividendo le relative spese. Posso beneficiare della detrazione?
 
Il convivente che sostiene spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) può beneficiare dello sconto di imposta per le stesse, anche se non detiene l'immobile in base a un contratto di comodato. La legge 76/2016, infatti, ha esteso ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi, riconoscendo tra l'altro al convivente superstite il diritto di abitazione, per un periodo determinato, nonché la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto. Ai fini del "bonus ristrutturazioni", la disponibilità dell’immobile risulta pertanto insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale (risoluzione 64/E del 2016).
 
Fonte: Fisco Oggi

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lunedì 25 gennaio 2016

Pluralità d'interventi sulla stessa abitazione

Qualora per la stessa unità abitativa vengano realizzati nuovi lavori (diversi da quelli realizzati in anni precedenti, per i quali si è gia fruito dei 96.000 euro), spetta ancora la detrazione dei 96.000 euro? Rimane ancora valida la circolare 15/E del 2003? 

 Nell’ipotesi di una pluralità di interventi sullo stesso immobile, anche se abilitati da differenti provvedimenti urbanistici ma comunque eseguiti nello stesso anno, la detrazione del 50% compete autonomamente per ciascun intervento, ma il limite massimo cui commisurare la detrazione, complessivamente, per tutti gli interventi è pari a 96.000 euro (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 74, lettera c, della legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it). 
Viceversa, se i lavori sullo stesso immobile sono eseguiti in anni diversi, e gli stessi sono abilitati da diversi provvedimenti urbanistici abilitativi dei lavori (non un intervento di durata pluriennale), il limite di 96.000 euro si calcola autonomamente per ciascun intervento. 

Fonte: L'Esperto risponde - Il Sole 24 Ore - Marco Zandonà

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Il cambio dei caloriferi è intervento straordinario

Vorrei sapere se è possibile fruire della detrazione fiscale del 50% per la sostituzione dei soli termosifoni, senza avere aperto una Dia. 

La risposta è affermativa.  La sostituzione dei termosifoni (e non la mera riparazione degli esistenti) è intervento di manutenzione straordinaria, nonchè intervento idoneo a conseguire risparmio energetico e, come tale, fruisce della detrazione del 50% (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; legge 208/2015; si veda anche la guida al 50% e il bonus mobili su www.agenziaentrate.it).

Fonte: L'esperto risponde - Il Sole 24 Ore

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lunedì 23 novembre 2015

Bonus mobili legato ai soli lavori interni

Quest’anno ho effettuato la rimozione della copertura in eternit della tettoia dell’uscita posteriore di casa. L’intervento è stato effettuato da una ditta specializzata, con tutte le comunicazioni previste (comprese quelle di inizio e fine lavori all’ufficio tecnico del Comune). Poiché questo lavoro rientra fra quelli per cui si può fruire delle detrazioni del 50% per ristrutturazioni edilizie, posso fruire anche del bonus mobili?
 
La risposta è negativa. Mentre l’intervento di rimozione dell’amianto nella copertura dell’edificio fruisce della detrazione del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), il bonus mobili non si applica, in quanto, per acquistare i mobili con la detrazione del 50 per cento (nei limiti di 10.000 euro), occorre che gli interventi edilizi riguardino l’interno dell’appartamento e non le parti esterne, come nel caso di specie (circolari 29/E del 2013, 10/E e 11/E del 2014).
I lavori di rimozione dell’amianto, sia relativi a una tettoia che a un tetto, non consentono, in ogni caso, l’applicazione del bonus mobili, perché sono esterni all’unità immobiliare.

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lunedì 21 settembre 2015

Detrazioni fiscali: come rimediare alla causale sbagliata

La circolare 11/E del 2014 ha precisato che, se nella causale del bonifico ai fini delle due detrazioni del 50 e 65 per cento (ex articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it) sono indicati, per errore, i riferimenti normativi dell’agevolazione per la ristrutturazione edilizia in luogo di quelli per la riqualificazione energetica degli edifici (o viceversa), la detrazione è comunque riconosciuta, a condizione che l’istituto bancario possa operare correttamente la ritenuta dell’8 per cento, fermo restando il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma.
Viene, così, superato il precedente orientamento espresso nella risoluzione 55/E/2012 (riferito all’erronea indicazione della disposizione agevolativa).

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lunedì 24 agosto 2015

Caldaia a condensazione: aliquote IVA possibili 10% e 22%

D. Per un intervento che comprende il montaggio di una caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche, nonché il cambio dei termosifoni, in sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento presente in una prima e unica abitazione (villino a schiera), l’imposta sul valore aggiunto è al 10% sulla spesa totale oppure al 10 e al 22% nelle dovute proporzioni?
 
R. La caldaia a condensazione costituisce un bene significativo (si veda il Dm 29 dicembre 1999).
Trattandosi di edificio residenziale, l’appalto per l’acquisto e l’installazione della caldaia a condensazione è soggetto all’aliquota del 10 per cento (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009) solo fino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate, di valvole termostatiche e termosifoni, si veda la circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente dev’essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento.
È, pertanto, necessario che, in fattura, le due voci (il corrispettivo del bene e quello richiesto per la relativa installazione) siano evidenziate separatamente.
Nell’ipotesi in cui il valore della prestazione (più valvole e termosifoni) sia superiore al valore della caldaia, tutto il corrispettivo contrattuale è soggetto all’Iva con aliquota del 10 per cento.
Viceversa, se si acquistano direttamente la caldaia e gli altri beni accessori senza la fornitura dell’installazione, l’acquisto dei beni è soggetto all’Iva ordinaria del 22 per cento, mentre l’installazione è soggetta all’Iva ridotta del 10 per cento.
 
Fonte: L'Esperto risponde - Marco Zandonà

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venerdì 7 agosto 2015

lunedì 4 maggio 2015

Ristrutturazioni. Da gennaio 2016 (salvo proroghe) stop alla scelta: per ogni opera la detrazione scende al 36 per cento


Per sfruttare l’opportunità, garantendosi il massimo del vantaggio possibile, c’è tempo poco più di sei mesi. Fino al 31 dicembre 2015, l’aliquota ammessa per “scaricare” in dieci anni il costo degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico è fissata, rispettivamente, al 50% e al 65% della spesa. Poi - salvo nuove dilazioni, concesse da Governo e Parlamento - si tornerà a un bonus unico al 36 per cento.
Utilizzare gli sconti fiscali conviene: moltissimi gli italiani che ne hanno già approfittato. Tuttavia, non è sempre facile orientarsi e capire quali siano gli interventi che possono godere del sostegno economico e quale la detrazione corretta da richiedere. Anche perché uno stesso intervento può in teoria beneficiare di diversi incentivi, ma in realtà il cumulo tra due benefici non e mai ammesso.

Le ristrutturazioni edilizie
È possibile portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta (massimo 96mila euro),nel caso di lavori che comportino un’innovazione e rientrino nella categoria edilizia della manutenzione straordinaria. Di conseguenza, l’importo massimo detraibile è di 48mila euro, pari a 4.800 euro l’anno. Solo per fare qualche esempio di lavori ammessi, parliamo del rifacimento di una facciata, dell’installazione o la sostituzione dell’ascensore, della riparazione o la nuova costruzione di un box auto pertinenziale, della tinteggiatura esterna di un palazzo, con modifica di intonaco o colore, ma anche della sostituzione di infissi con modelli diversi.
Ci sono, tuttavia, una serie di interventi che – pur richiedendo un impegno anche economico rilevante – sono esclusi se eseguiti in una singola unità residenziale. È il caso del rifacimento di un bagno o di una cucina: la semplice ripavimentazione, la sostituzione dei sanitari sono classificati come interventi di manutenzione ordinaria e non bastano a garantire la detrazione. Che invece scatta se all’interno dell'unità viene creato o spostato un tramezzo o si sostituisce l’intero impianto idraulico. Ma il principio generale è che i lavori di categoria “superiore” assorbono quelli di categoria inferiore: quindi se si sostituiscono pavimenti e sanitari del bagno (ordinaria) e, insieme, si sposta una parete e la porta cambiano il perimetro della stanza, tutto diventa manutenzione straordinaria e quindi si può detrarre l’intera spesa.

Il bonus al 65 per cento
La detrazione del 65% per il risparmio energetico si può utilizzare (con soglie diverse a seconda della tipologia di opere) per ciò che comporta un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile. Si va dalla sostituzione dei vecchi infissi all’installazione di pannelli solari termici, dal cambio di caldaia fino alla predisposizione di un cappotto termico e, da quest’anno, anche all’acquisto e alla posa di un sistema di schermatura solare, come una tapparella o una tenda da sole (si veda Il Sole 24 Ore dello scorso 20 aprile). Non tutto, però, beneficia dello sconto massimo. Ad esempio, la sostituzione della caldaia con un impianto a condensazione non è ammessa, se non è prevista la contestuale installazione delle valvole termostatiche negli appartamenti. Chi cambia solo l’impianto deve allora optare per la detrazione Irpef del 50 per cento. Così anche non sono ammessi al 65% gli impianti a tecnologia mista o quelli che non rispondono a determinati requisiti prefissati dalla norma.
La procedura per ottenere il riconoscimento dell’ecobonus (detrazione Irpef per persone fisiche e Ires per persone giuridiche), inoltre, prevede un passaggio in più rispetto al 50%: entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea, in via telematica, copia dell’attestato di certificazione o qualificazione energetica e la scheda informativa degli interventi realizzati (si veda l’articolo in basso).
Per questo, spesso c’è chi – a parità di lavoro,e anche se potrebbe ottenere il 65% - sceglie la via del 50 per cento. Ad esempio, per la sostituzione degli infissi: se non si raggiungono le perfomance di isolamento maggiori o se si preferisce evitare la procedura per il 65% - peraltro eseguibile anche con un semplice fai-da-te online sul sito dell’Enea - si può ottenere lo sconto minore.

Il conto termico
Infine, i privati che devono sostituire un vecchio impianto con uno nuovo alimentato a fonte rinnovabile possono ricorrere al conto termico. Il meccanismo funziona con l’erogazione di un contributo diretto da parte del Gse, calcolato sulla spesa sostenuta: in genere per questi interventi è possibile recuperare circa il 40% dei costi, con rate costanti spalmate da due a cinque anni. Tuttavia, forse perché poco conosciuta rispetto al meccanismo ormai collaudato della detrazione, questa possibilità è stata fino ad oggi poco utilizzata, tanto che ne è prevista una revisione.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci

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martedì 24 marzo 2015

Ristrutturazioni edilizie - il limite di 96.000 euro

Dal 2000 e sino al 2013, ho effettuato vari interventi di ristrutturazione della mia abitazione, ciascuno supportato da separata e specifica autorizzazione amministrativa, beneficiando di volta in volta della detrazione al 36%, 41% o 50%. Quest'anno dovrei effettuarne uno ulteriore, sempre in base ad una autonoma autorizzazione e con questo, sommato a tutti i precedenti, andrei a superare il totale di 96.000 euro. Non mi è chiaro se il limite di 96.000 euro, sia riferito a ogni singolo intervento o alla somma di tutti gli interventi fatti sullo stesso immobile. 

Nel caso di specie, il contribuente ha eseguito differenti lavori negli anni 2000-2013 (36%, 41%, 50%), tutti abilitati da distinti provvedimenti urbanistici, anche se trattasi di interventi eseguiti sullo stesso immobile. Tra gli interventi non sussiste continuità, come se fosse un unico intervento, ma sono differenti, abilitati da distinti provvedimenti urbanistici. In tal caso, il limite massimo cui commisurare la detrazione (attualmente 96.000 euro, articolo 16 bis Tuir 917/86 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013) è da calcolare autonomamente in quanto non si tratta di prosecuzione degli interventi eseguiti gli anni precedenti. Pertanto, per ciascun intervento il limite si calcola separatamente anche se complessivamente, sommando tutti gli importi si superano i 96.000 euro.

Fonte: L'esperto Risponde - Il Sole 24 Ore

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lunedì 3 novembre 2014

Ristrutturazioni edilizie ed interventi di riqualificazione energetica: confermate le detrazioni fiscali per il 2015

Anche per il 2015 è in arrivo la conferma delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica in misura potenziata, rispettivamente il 50% di 96mila euro e il 65% sino a un importo massimo di 100mila euro per gli interventi di riqualificazione globale (e con tetti diversi per gli altri interventi agevolati). 
La proroga riguarda anche la detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10mila euro, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. 
Questo è quanto è previsto nel Ddl stabilità varato dal Governo e ora all’esame del Parlamento. Restano, con riduzione, le disposizioni in materia di bonus sugli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità del territorio nazionale: per questi edifici, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, la detrazione passerà dall’attuale 65% al 50%, sempre nel limite di spesa di 96mila euro.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2015, è previsto l’incremento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche all’atto dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi. 
Il raddoppio della percentuale - che non crea nuovi adempimenti per i privati - introdurrà problemi di liquidità alle imprese, senza migliorare l’efficacia dello strumento di contrasto all’evasione. 
Questo, infatti, è già assicurato, sia dalla necessaria tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi, sia dalla natura stessa delle detrazioni che rappresenta un efficace strumento di emersione di base imponibile fondato sul «contrasto di interessi». Anche se la proroga al 2015 consente una programmazione più lunga dei lavori, il pagamento anticipato entro il 31 dicembre 2014 di lavori che proseguiranno anche nel 2015 permette l’applicazione dei benefici sin dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, relativa al 2014. Per i lavori che proseguono nel 2015, le spese pagate nel 2015 potranno essere detratte solo dalla dichiarazione dei redditi 2016. Per la detrazione, infatti, vale il principio di cassa, si prescinde cioè dalla data di esecuzione dei lavori o di emissione della fattura, ma conta la data di pagamento con bonifico bancario o postale.

Demolizione e ricostruzione
L’agevolazione si applica per tutti gli interventi di recupero delle abitazioni e delle relative pertinenze (box, cantina, soffitta). Gli unici interventi non agevolati sono quelli di ampliamento volumetrico. Tuttavia, nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001) è stata riconosciuta l’applicabilità della detrazione del 50% e del 65% anche nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria e variazione della sagoma.
Una risposta del ministero dell’Economia a un’interrogazione parlamentare ha poi ammesso la detrazione Irpef “potenziata” al 50% per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, con la stessa volumetria, che comporti lo spostamento di lieve entità dell’immobile rispetto all’area di sedime originaria. In sostanza, nella nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento della volumetria e variazione della sagoma dell’edificio. La variazione della sagoma può consistere anche nello spostamento «di lieve entità» in fase di ricostruzione del fabbricato.

Il pagamento
Per fruire della detrazione, sia del 50% che del 65% è necessario pagare le spese sostenute e regolarmente fatturate con bonifico bancario o postale da cui risulti il codice fiscale del committente i lavori, la partita Iva dell’impresa esecutrice dei lavori e la causale di pagamento che per la detrazione del 50% è l’articolo 16-bis del Tuir 917/1986, «Detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione». Per i lavori più complessi (di durata superiore a 200 uomini giorni o con la presenza di più imprese nel cantiere), la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie richiede anche una raccomandata alla Asl territorialmente competente, da inviare prima dell’inizio dei lavori, dichiarando la regolarità nel rispetto delle regole di sicurezza e nel pagamento dei contributi agli addetti nel cantiere.

Beneficiari «in famiglia»
La circolare 11/E/2014 contiene una serie di chiarimenti, anche in un’ottica di sistema e coordinamento con la prassi vigente, relativamente alle modalità di pagamento e all’applicabilità della detrazione in casi particolari. La detrazione, in particolare, spetta anche ai familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo). Per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia su unità abitative, è stato chiarito che, qualora la fattura o il bonifico siano intestati ad uno solo dei familiari conviventi con il proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione, ma la spesa sia stata sostenuta anche da quest’ultimo, la detrazione è riconosciuta ad entrambi, a condizione che nella fattura siano specificate le singole percentuali di spesa sostenute da ognuno. 
Nell’ipotesi in cui a uno dei due non siano intestati né il bonifico, né la fattura, è sufficiente che nella fattura medesima venga riportata la percentuale di spesa da sostenuta da ciascuno di loro. In questo caso, l’annotazione in fattura deve essere effettuata fin dal primo anno in cui si fruisce dell’agevolazione, escludendo la possibilità di modificarla nei periodi d’imposta successivi.

Il finanziamento
Il contribuente può fruire delle detrazioni fiscali anche nell’ipotesi in cui, per il pagamento delle spese, in tutto o in parte, si sia rivolto ad una società finanziaria. In tale ipotesi i contribuenti devono attivarsi presso le finanziarie per avere la copia del bonifico e verificare che sia stato effettuato con le modalità prescritte dalla norma.La circolare 11/E/2014 specifica che la finanziaria deve liquidare l’impresa mediante un bonifico (bancario o postale) che deve contenere tutti i requisiti richiesti dalla normativa affinché l’istituto bancario o postale possa eseguire correttamente la ritenuta.

Fonte: Il Sole 24 Ore - articolo a cura di Marco Zandonà

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mercoledì 27 agosto 2014

Iva al 10% per risistemazione finestre, sostituzione serrande e installazione zanzariere

L’intervento di risistemazione (e non sostituzione) delle finestre è intervento di manutenzione ordinaria che, se effettuato su edificio residenziale, è soggetto all’applicazione dell’Iva al 10% (articolo 2, comma 11, legge 191/2009, circolare 71/E del 2000) sempre se il fornitore dei materiali fornisce anche la manodopera (appalto o fornitura con posa in opera).
Se, invece, i materiali sono acquistati separatamente sono soggetti all’Iva con aliquota del 22%, mentre la manodopera è soggetta all’Iva al 10%.
Alle stesse conclusioni si giunge per la sostituzione delle serrande e l’installazione delle zanzariere, interventi di manutenzione straordinaria (articolo 3 Dpr 380/2001) e, come tali, soggetti all’Iva al 10% sempre se interventi eseguiti su edifici residenziali e sempre se il fornitore dei materiali fornisce anche la manodopera (appalto o fornitura con posa in opera).
Viceversa, l’acquisto delle zanzariere e delle serrande è soggetto all’Iva del 22%, mentre la manodopera è soggetta all’Iva al 10%. Nel caso di specie, non siamo in presenza di beni significativi (quali, ad esempio, infissi, sanitari e termosifoni, Dm 29 dicembre 1999), in presenza dei quali l’aliquota agevolata al 10% (di cui all’articolo 2, comma 11, legge 191/2009) può essere fruita solo sino a concorrenza del valore della manodopera e degli altri materiali impiegati nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate – circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente deve essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22%.

Fonte: L’esperto risponde – Il Sole 24 Ore

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venerdì 23 maggio 2014

l bonifico con causale errata non fa perdere la detrazione Irpef - circolare 11/E del 21/05/2014

Finalmente con la circolare n. 11/E del 21/05/2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonifico con causale errata (riqualificazione energetica invece che recupero del patrimonio edilizio e viceversa) non pregiudica la detrazione Irpef (nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa) 

Bonifico con causale errata 

D. Con la risoluzione n. 55/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. 31/05/2010, n. 78 (così come modificato dall’art. 22 del D.L. 98 del 2011), nei confronti delle imprese beneficiarie del pagamento. 
Ciò premesso, in presenza di tutti gli altri requisiti, si chiede se sia possibile riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel caso in cui il contribuente nella causale del bonifico effettuato nel 2012 abbia riportato erroneamente i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella previste per le ristrutturazioni edilizie. 
Si precisa che la banca ha regolarmente applicato la ritenuta del 4%. 


R. L’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto, con decorrenza 1° luglio 2010, l’obbligo per le banche e le poste italiane S.p.A. di applicare una ritenuta, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. 
La misura della ritenuta applicabile, inizialmente fissata al 10%, è stata successivamente rideterminata al 4%, per effetto del comma 8 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011. 
Ciò premesso, nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. 
Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione.

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lunedì 24 marzo 2014

La caldaia rientra nella detrazione del 50% anche se non è a condensazione

La sola sostituzione della caldaia – non a condensazione né dotata di altre particolari caratteristiche di risparmio energetico – è ammessa a godere del beneficio della detrazione fiscale del 50% in 10 anni? 

E’ cioè considerata manutenzione straordinaria? La risposta è affermativa. E’ possibile applicare, sia per l’intervento sulle parti comuni che per le caldaie nei singoli appartamenti condominiali, o in un’abitazione unifamiliare, la detrazione xdel 50% come intervento di risparmio energetico, anche se la caldaia non è a condensazione (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 139, della legge 147/2013: questo il riferimento normativo da indicare nel bonifico, si veda la guida al 50% su www.agenziaentrate.it).

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