giovedì 30 novembre 2017
Tasi: locazione inferiore a sei mesi
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martedì 7 giugno 2016
Casa ereditata da padre deceduto e occupata da madre che non ha usufrutto. Chi paga IMU e TASI?
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lunedì 1 febbraio 2016
IMU e TASI sui comodati: il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile
E se fino a ieri questa possibilità era riservata ai pochissimi fortunati che centravano i requisiti fissati dalla legge di Stabilità 2016, con gli ultimi chiarimenti del dipartimento delle Finanze il cerchio si allarga, almeno un po’.
In occasione di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile (e dunque dell’imposta, clicca qui).
Ma procediamo per gradi, e vediamo prima in cosa consiste l’allargamento del perimetro e poi come ottenere l’agevolazione.
Salvi terreni e negozi
Può ottenere lo sconto Imu e Tasi anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge (si veda la scheda) il possesso di una quota di un terreno o di un negozio - per esempio - non bloccano più l’agevolazione.
Sono salvi anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per le regole Imu-Tasi, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.
La registrazione
Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non è messo per iscritto. Ma la legge di Stabilità impone di registrarlo alle Entrate per avere lo sconto Imu e Tasi. Registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula, quindi normalmente entro il 20 gennaio.
Chi si fosse accorto in ritardo della nuova opportunità, però, può arrivare alla data del 4 febbraio senza perdere nulla né pagare sanzioni. I tributi locali si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese. Perciò, per poter “contare” anche gennaio, il comodato deve riportare come giorno di stipula – al più tardi – il 15 gennaio, il che porta a una data-limite per la registrazione di giovedì prossimo, per l’appunto.
Se sfora questo termine, il proprietario avrà due strade: considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena sul periodo non coperto, oppure pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi sfruttando il ravvedimento operoso, che è stato reso più conveniente dalla legge di Stabilità 2016, e beneficiando della limatura degli interessi legali (allo 0,2% dal 1° gennaio).
La convenienza
Per registrare il contratto, ai 200 euro di imposta di registro bisogna aggiungere l’imposta di bollo su ogni copia del contratto da registrare (16 euro ogni quattro pagine o 100 righe).
L’entità dello sconto dipende dalla rendita catastale e dall’aliquota comunale applicabile nel 2016 (il Comune non potrà aumentare quella deliberata nel 2015, ma potrebbe prevedere uno sconto).
Vediamo un esempio. La rendita media delle case date in uso gratuito ai parenti è di 468,44 euro (si veda il grafico). Immaginando per semplicità che il Comune abbia istituito solo un’aliquota Imu del 9,6 per mille, il prelievo ammonta a 756 euro all’anno. In questo caso, lo sconto del 50% vale 378 euro e supera di circa 150 euro le imposte di registrazione. Ogni mese di ritardo, invece, costa 31 euro di maggiore Imu, da controbilanciare con il costo del ravvedimento.
Nel conto finale entra in gioco anche l’eliminazione della Tasi a carico dell’utilizzatore, in questo caso il comodatario che usa la casa come abitazione principale: uno sconto che vale dal 10 al 30% della Tasi, in quei Comuni - uno su due - in cui erano stati chiamati alla cassa anche l’inquilino e l’occupante.
Fonte: Il Sole 24 Ore - Cristiano Dell’Oste - Valeria Uva
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Telefisco 2016: Beni storico-artistici, lo sconto si cumula
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Telefisco 2016: Tasi su abitazioni in prestito gratuito
- il comodatario, che adibisce ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non è tenuto al versamento della Tasi (articolo 1, commi 639 e 669 legge n. 147 del 2013), poiché la legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla Tasi sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
- il comodante, se ricorrono tutte le condizioni richieste dall’articolo 13, comma 10, lettera a), calcolerà: a) l’Imu tenendo conto della riduzione al 50% della base imponibile; b) la Tasi, tenendo conto della medesima riduzione al 50% della base imponibile poiché la Tasi si calcola sulla stessa base imponibile dell’Imu.
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Telefisco 2016: Casa in uso a parenti - la nozione di immobile
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mercoledì 30 dicembre 2015
Tasi azzerata sulle prime case e sui fabbricati «assimilati»
Le abitazioni principali
Dal 2016 saranno escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
L’esenzione opera, quindi, anche per i detentori, a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune nel 2015 (nel silenzio dell’ente 90%). Per le abitazioni di lusso, invece, continua ad applicarsi l’Imu, con l’aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 euro.
I comodati
È abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.
La nuova assimilazione opera per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre non di lusso.
Le «assimilazioni»
Con una modifica alla disciplina Tasi (comma 669 della legge 147/2013) si chiarisce quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale. Si tratta, nel rispetto delle condizioni specificate in norma, di:
abitazioni dei residenti all’estero;
abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
alloggi sociali;
ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
immobile dei militari;
se previsto dal regolamento comunale, abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
A questi casi si aggiunge quello delle abitazioni di proprietà delle coop edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica.
Gli affitti concordati
Doppia agevolazione per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998). Dal 2016 l’Imu e la Tasi, determinate applicando l’aliquota deliberata dal Comune nel 2015, sono dovute nella misura del 75 per cento.
Lo stop ai rincari
La legge di Stabilità “sospende” le delibere che dispongono aumenti tributari per il 2016. Ciò implica che anche gli aumenti già deliberati nel 2015, ma con effetti dal 2016, saranno inefficaci. La sospensione, invece, non opera per la Tari.
Sono salve per il 2016 le delibere tributarie del 2015 approvate con un solo giorno di ritardo, in seguito alla singolare sanatoria che ha disposto per legge che il «30 luglio» si interpreta come «31 luglio». Per gli altri Comuni che hanno approvato in ritardo, nel 2016 saranno applicabili le stesse misure del 2014.
Comunque, per il 2016 è stata mantenuta la possibilità, per i Comuni, di utilizzare la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, a condizione però che vi sia nel 2016 una espressa deliberazione di Consiglio comunale confermativa della misura applicata per il 2015.
La tassa rifiuti
La legge di Stabilità rinvia al 2018 due importanti prescrizioni sulla Tari. La prima riguarda la possibilità di derogare ai coefficienti di produzione, cui fanno riferimento gli allegati al Dpr 158/1999, e di non considerare, per le utenze domestiche, il numero dei componenti della famiglia. Di fatto, un’applicazione della Tari molto simile alla Tarsu.
Il secondo rinvio riguarda la norma che avrebbe imposto ai Comuni, nella determinazione dei costi che devono trovare copertura integrale con la tariffa, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
Fonte: Il Sole 24 Ore - Pasquale Mirto
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giovedì 24 dicembre 2015
Comodato ai parenti - Legge stabilità 2016
Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/12/15
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giovedì 27 agosto 2015
Diritto di abitazione: la soggettività passiva
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martedì 26 maggio 2015
Convocazione ordinaria Consiglio Comunale 28/05/15
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lunedì 15 dicembre 2014
TASI: il proprietario può "accollarsi" la quota del locatario
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martedì 9 dicembre 2014
Diritto di abitazione e quote ereditate
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mercoledì 26 novembre 2014
TASI: se l'inquilino non paga
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martedì 14 ottobre 2014
Fisco più leggero se il comodato è scritto
Fonte: Il Sole 24 Ore
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lunedì 13 ottobre 2014
Tasi ed IMU nel caso di comproprietà
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mercoledì 8 ottobre 2014
La badante residente deve pagare la TASI
È invece tutt’altra questione lo stabilire se, per la tassa addebitatale dal Comune, la collaboratrice familiare abbia diritto a farsi rimborsare dalla suocera del lettore, visto che la residenza nella casa – ed in quella casa - è strettamente connessa al rapporto di lavoro domestico.
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martedì 7 ottobre 2014
TASI: se il proprietario paga l'intera quota
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lunedì 22 settembre 2014
Il riparto della TASI tra comproprietari
- La TASI al 2 per mille in quanto vi sono soggette le abitazioni occupate dai possessori e compossessori.
- La TASI, in ragione del 10% della tassa calcolata con l’aliquota dell’1 per mille, applicata sulla metà del valore catastale di spettanza di CAIO; TIZIO infatti risulta “detentore” a titolo gratuito di tale parte della casa (il presupposto impositivo della TASI è… la “detenzione”, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale…”)
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mercoledì 17 settembre 2014
Aliquote TASI in tutti i Comuni lucchesi
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lunedì 15 settembre 2014
TASI: come si calcola e come si compila il modello F24
- Individuate la rendita catastale dell’abitazione e dell’eventuale pertinenza (la rendita la potete trovare nel contratto d’acquisto della casa, nel contratto di mutuo oppure nella visura catastale, ecc.). Per esempio: rendita catastale = 450 (casa) + 50 (garage) = 500
- Fate questa moltiplicazione: 500 x 0,168 = € 84 TASI dovuta per l’anno 2014 (0,168 va bene per tutti i Comuni che hanno deliberato un’aliquota TASI dell’1 per mille e viene fuori da questo calcolo: 1,05*160*1/1000). Quindi dovrete pagare € 42 il 16/10 ed €42 il 16/12
- Compilate il modello F24 utilizzando per esempio questo link: http://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_online.php
- Inserite i vostri dati anagrafici (C.F., cognome e nome, data e Comune di nascita, Comune di residenza, Via e n. civico)
- Nella sezione IMU ed altri tributi locali inserite:
- Codice Ente: D874 (è il codice del Comune di Gallicano)
- Barrare la casellina “Acconto” (il 16/12 dovrete barrare la casellina “Saldo”)
- Numero immobili: 2 (casa + garage)
- Codice tributo: 3958
- Rateazione: nulla
- Anno di riferimento: 2014
- Importo a debito: 42,00
- Cliccate su “Stampa F24
- Andate in banca e pagare l’F24
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