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giovedì 30 novembre 2017

Tasi: locazione inferiore a sei mesi

Ho preso in affitto un appartamento a partire dal mese di agosto. Sono tenuto al pagamento della Tasi?

La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati (compresa l'abitazione principale) e aree edificabili, come definiti ai fini dell'Imu. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (articolo 1, comma 673, legge 147/2013). Pertanto, in relazione a un immobile abitativo preso in affitto dal mese di agosto, la Tasi sarà dovuta soltanto dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) e non anche dall’inquilino.

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martedì 7 giugno 2016

Casa ereditata da padre deceduto e occupata da madre che non ha usufrutto. Chi paga IMU e TASI?

Sono proprietario di una seconda casa, l’ho ereditata da mio padre che è deceduto ed è occupata da mia madre che non ha usufrutto, ma per legge le spetta comunque il diritto di abitazione. Chi deve pagare l’Imu e la Tasi?
 
Il coniuge superstite è l’unico soggetto passivo d’imposta (Imu e Tasi) in qualità di possessore titolare del diritto reale di “abitazione”, acquisito in virtù dell’articolo 540 del Codice civile.
Il lettore è invece “nudo proprietario” dell’immobile, come tale assolutamente estraneo al rapporto d’imposta e quindi non deve pagare nulla. Peraltro, trattandosi di abitazione principale, neppure la madre deve pagare nulla in quanto esente da Imu e da quest’anno anche da Tasi.

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lunedì 1 febbraio 2016

IMU e TASI sui comodati: il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile

Ci sono ancora tre giorni di tempo per registrare senza sanzioni un contratto di comodato, cioè fino a giovedì 4 febbraio, e far scattare fin dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione Imu e Tasi sulle case concesse in uso gratuito ai parenti.
E se fino a ieri questa possibilità era riservata ai pochissimi fortunati che centravano i requisiti fissati dalla legge di Stabilità 2016, con gli ultimi chiarimenti del dipartimento delle Finanze il cerchio si allarga, almeno un po’.
In occasione di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile (e dunque dell’imposta, clicca qui).
Ma procediamo per gradi, e vediamo prima in cosa consiste l’allargamento del perimetro e poi come ottenere l’agevolazione.

Salvi terreni e negozi
Può ottenere lo sconto Imu e Tasi anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge (si veda la scheda) il possesso di una quota di un terreno o di un negozio - per esempio - non bloccano più l’agevolazione.
Sono salvi anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per le regole Imu-Tasi, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.

La registrazione
Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non è messo per iscritto. Ma la legge di Stabilità impone di registrarlo alle Entrate per avere lo sconto Imu e Tasi. Registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula, quindi normalmente entro il 20 gennaio.
Chi si fosse accorto in ritardo della nuova opportunità, però, può arrivare alla data del 4 febbraio senza perdere nulla né pagare sanzioni. I tributi locali si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese. Perciò, per poter “contare” anche gennaio, il comodato deve riportare come giorno di stipula – al più tardi – il 15 gennaio, il che porta a una data-limite per la registrazione di giovedì prossimo, per l’appunto.
Se sfora questo termine, il proprietario avrà due strade: considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena sul periodo non coperto, oppure pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi sfruttando il ravvedimento operoso, che è stato reso più conveniente dalla legge di Stabilità 2016, e beneficiando della limatura degli interessi legali (allo 0,2% dal 1° gennaio).

La convenienza
Per registrare il contratto, ai 200 euro di imposta di registro bisogna aggiungere l’imposta di bollo su ogni copia del contratto da registrare (16 euro ogni quattro pagine o 100 righe).
L’entità dello sconto dipende dalla rendita catastale e dall’aliquota comunale applicabile nel 2016 (il Comune non potrà aumentare quella deliberata nel 2015, ma potrebbe prevedere uno sconto).
Vediamo un esempio. La rendita media delle case date in uso gratuito ai parenti è di 468,44 euro (si veda il grafico). Immaginando per semplicità che il Comune abbia istituito solo un’aliquota Imu del 9,6 per mille, il prelievo ammonta a 756 euro all’anno. In questo caso, lo sconto del 50% vale 378 euro e supera di circa 150 euro le imposte di registrazione. Ogni mese di ritardo, invece, costa 31 euro di maggiore Imu, da controbilanciare con il costo del ravvedimento.
 Nel conto finale entra in gioco anche l’eliminazione della Tasi a carico dell’utilizzatore, in questo caso il comodatario che usa la casa come abitazione principale: uno sconto che vale dal 10 al 30% della Tasi, in quei Comuni - uno su due - in cui erano stati chiamati alla cassa anche l’inquilino e l’occupante.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Cristiano Dell’Oste - Valeria Uva

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Telefisco 2016: Beni storico-artistici, lo sconto si cumula

Nel caso di concessione in comodato di abitazione storica, opera la doppia riduzione della base imponibile, ovvero riduzione del 50% per immobile storico e ulteriore riduzione del 50% per immobile in comodato, e quindi il contribuente versa sul 25% della base imponibile?
 
Nell’ipotesi di immobile storico o artistico concesso in comodato le finalità sottese alla concessione dei due benefici non appaiono incompatibili tra loro e, pertanto, il contribuente versa sul 25% della base imponibile.
Si deve però sottolineare che il cumulo delle due agevolazioni non può realizzarsi se l’immobile storico o artistico sia accatastato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), poiché la lettera 0A) del comma 3 dell’articolo 13 del Dl n. 201 del 2011 esclude espressamente la riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili classificati nelle anzidette categorie catastali.
 È bene anche evidenziare che è ovvio che il cumulo non può operare nel caso di immobile inagibile o inabitabile dal momento che l’immobile concesso in comodato non può essere adibito a abitazione presentando le predette caratteristiche.
Vale la pena precisare che le conclusioni appena riportate non si pongono in contrasto con quanto affermato in un’altra risposta fornita in occasione di Telefisco 2012 in cui si chiedeva se potesse essere applicato il cumulo della riduzione del 50% in caso di abitazione storica dichiarata inagibile o inabitabile. Nella risposta a tale quesito è stato escluso il cumulo poiché non appare coerente con la logica della norma prevedere un’ulteriore agevolazione già insita in quella specificatamente disposta per questi immobili.

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Telefisco 2016: Tasi su abitazioni in prestito gratuito

Il comma 10 della legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) prevede la riduzione al 50% della base imponibile Imu delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado. Nulla viene detto in materia di Tasi con la conseguenza che il parente comodatario non pagherà la Tasi mentre il comodante la pagherà nella misura massima del 90% (salvo diversa percentuale decisa dal Comune). Si chiede conferma.
 
Si conferma che:
  • il comodatario, che adibisce ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non è tenuto al versamento della Tasi (articolo 1, commi 639 e 669 legge n. 147 del 2013), poiché la legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla Tasi sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale;
  • il comodante, se ricorrono tutte le condizioni richieste dall’articolo 13, comma 10, lettera a), calcolerà: a) l’Imu tenendo conto della riduzione al 50% della base imponibile; b) la Tasi, tenendo conto della medesima riduzione al 50% della base imponibile poiché la Tasi si calcola sulla stessa base imponibile dell’Imu.
A ciò, però, deve aggiungersi che il possessore, a norma dell’articolo 1, comma 681, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal comma 14 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, è tenuto al versamento nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all’anno 2015.
Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo.
 

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Telefisco 2016: Casa in uso a parenti - la nozione di immobile

La concessione in comodato di una abitazione al genitore o al figlio consente l’abbattimento della base imponibile Imu del 50%, ciò a condizione che il concedente non possieda altri immobili a parte quello concesso in comodato e la propria abitazione principale. Questo vuol dire, ad esempio che il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli impedisce tale agevolazione?
 
 Si deve precisare che la norma di favore si colloca nell’ambito del regime delle agevolazioni riconosciute per gli immobili ad uso abitativo, pertanto laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo.
In conclusione il possesso di un terreno agricolo o di un negozio in comproprietà con i fratelli non impedisce il riconoscimento dell’agevolazione.

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mercoledì 30 dicembre 2015

Tasi azzerata sulle prime case e sui fabbricati «assimilati»

Partendo dall’abolizione della Tasi per l’abitazione principale, la legge di Stabilità 2016 prevede diversi interventi per la casa.


Le abitazioni principali
Dal 2016 saranno escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
L’esenzione opera, quindi, anche per i detentori, a qualsiasi titolo (locazione, comodato) di un fabbricato non di lusso destinato a propria abitazione principale. Per le abitazioni principali degli utilizzatori resta però dovuta la quota a carico del possessore, nella misura stabilita dal Comune nel 2015 (nel silenzio dell’ente 90%). Per le abitazioni di lusso, invece, continua ad applicarsi l’Imu, con l’aliquota approvata nel 2015 e la detrazione di 200 euro.

I comodati
È abrogata la disposizione che permetteva ai Comuni di disporre con proprio regolamento l’assimilazione all’abitazione principale delle unità immobiliari concesse in comodato a parenti. Queste abitazioni saranno nel 2016 soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non si rispettino le condizioni previste per il nuovo comodato, il quale però non prevede più l’assimilazione ma solo una riduzione al 50% della base imponibile.
La nuova assimilazione opera per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le usano come abitazione principale, sempre che il contratto sia registrato e il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche se il comodante possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre non di lusso.

Le «assimilazioni»
Con una modifica alla disciplina Tasi (comma 669 della legge 147/2013) si chiarisce quali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale. Si tratta, nel rispetto delle condizioni specificate in norma, di:
abitazioni dei residenti all’estero;
abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa assegnate ai soci;
alloggi sociali;
ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione;
immobile dei militari;
se previsto dal regolamento comunale, abitazioni degli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.
A questi casi si aggiunge quello delle abitazioni di proprietà delle coop edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se non hanno la residenza anagrafica.

Gli affitti concordati
Doppia agevolazione per gli immobili locati a canone concordato (legge 431/1998). Dal 2016 l’Imu e la Tasi, determinate applicando l’aliquota deliberata dal Comune nel 2015, sono dovute nella misura del 75 per cento.

Lo stop ai rincari
La legge di Stabilità “sospende” le delibere che dispongono aumenti tributari per il 2016. Ciò implica che anche gli aumenti già deliberati nel 2015, ma con effetti dal 2016, saranno inefficaci. La sospensione, invece, non opera per la Tari.
Sono salve per il 2016 le delibere tributarie del 2015 approvate con un solo giorno di ritardo, in seguito alla singolare sanatoria che ha disposto per legge che il «30 luglio» si interpreta come «31 luglio». Per gli altri Comuni che hanno approvato in ritardo, nel 2016 saranno applicabili le stesse misure del 2014.
Comunque, per il 2016 è stata mantenuta la possibilità, per i Comuni, di utilizzare la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, a condizione però che vi sia nel 2016 una espressa deliberazione di Consiglio comunale confermativa della misura applicata per il 2015.

La tassa rifiuti
La legge di Stabilità rinvia al 2018 due importanti prescrizioni sulla Tari. La prima riguarda la possibilità di derogare ai coefficienti di produzione, cui fanno riferimento gli allegati al Dpr 158/1999, e di non considerare, per le utenze domestiche, il numero dei componenti della famiglia. Di fatto, un’applicazione della Tari molto simile alla Tarsu.
Il secondo rinvio riguarda la norma che avrebbe imposto ai Comuni, nella determinazione dei costi che devono trovare copertura integrale con la tariffa, di avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Pasquale Mirto

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giovedì 24 dicembre 2015

Comodato ai parenti - Legge stabilità 2016

L'Imu e la Tasi non si applicheranno più per le unità immobiliari (diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, a patto che le utilizzino come abitazione principale e che il contratto di comodato sia registrato.
Il comodante, inoltre, dovrà risiedere e dimorare nello stesso Comune in cui è situato l'immobile dato in comodato.
In generale, il comodante dovrà possedere un solo immobile in Italia, ma l'agevolazione si potrà applicare anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale (diversa dalle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/12/15

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giovedì 27 agosto 2015

Diritto di abitazione: la soggettività passiva

D: Per successione è stato “assegnato” un appartamento in questo modo: 6/9 al coniuge che vi abita abitualmente, 1/9 a ciascuno dei tre figli. Come ci si deve comportare per i pagamenti al fisco?
Per l’Imu, per i 6/9 la madre non paga, in quanto prima casa; per i restanti 3/9 dei figli, l’Imu va pagata come quota parte da loro come seconda casa?
Per la Tasi: la madre paga per i 6/9 e i tre figli ognuno la propria parte per i rimanenti 3/9?
 
R: II comma 2 dell’articolo 540 del Codice civile assicura al coniuge del defunto, quand’anche concorra con altri chiamati, la riserva del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto o di proprietà comune.
L’attribuzione è subordinata a un duplice requisito. Anzitutto la titolarità dell’immobile e dei mobili deve far capo al de cuius ovvero essere comune con il coniuge superstite; secondariamente la casa deve potersi considerare come quella di abituale coabitazione.
Ciò significa che agli altri eredi rimane la titolarità della sola “nuda proprietà”, cioè la proprietà del bene privata del diritto reale di godimento. Il coniuge superstite, nel solo caso in cui vanti il diritto di abitazione che gli spetta ai sensi dell’articolo 540 del Codice civile, conserva quindi la piena titolarità dell’immobile ai fini Imu, e pertanto nulla è dovuto, per tale tributo, dai tre figli coeredi, tra cui il lettore.
Ad analoga conclusione si addiviene anche per la Tasi, anche se sul punto la disciplina Tasi è piuttosto lacunosa perché manca, diversamente dall’Imu, l’elenco dei soggetti passivi, che si può comunque desumere dal complesso delle diverse norme e in particolare dal comma 673 della legge 147/13 (relativo alla detenzione temporanea) che fa riferimento al possessore “a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie”. Solo il titolare del diritto di abitazione rientra quindi tra i soggetti passivi della Tasi, mentre gli eventuali figli del de cuius sono solo «nudi proprietari» e come tali assolutamente estranei al rapporto d’imposta.
In conclusione, il lettore e i suoi fratelli, coeredi titolari della sola nuda proprietà, nulla dovranno a titolo di Imu e Tasi perché unico soggetto passivo d’imposta rimane la madre, titolare del diritto reale di abitazione.
 
Fonte: L'esperto risponde - Emanuele Re e Siro Giovagnoli

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lunedì 15 dicembre 2014

TASI: il proprietario può "accollarsi" la quota del locatario

La normativa prevede che il Comune possa porre a carico del detentore una quota compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare «complessivo» della Tasi dovuta per l’immobile; la restante parte rimane a carico del proprietario. 
 Nei Comuni dove si applica la Tasi sugli altri immobili, il detentore è chiamato spesso a pagare delle cifre irrisorie e a volte ingiustificate rispetto agli adempimenti posti a carico del contribuente per corrispondere il tributo. Infatti, normalmente il detentore non conosce né gli identificativi catastali né la rendita catastale, informazioni che dovranno essere rese dal possessore. 
Il detentore poi dovrà verificare quant’è la Tasi di sua competenza, utilizzando però la stessa aliquota del possessore, visto che il detentore deve pagare una quota della Tasi a carico del possessore. Una volta calcolata l’imposta, deve anche verificare se supera la soglia dell’importo minimo di versamento stabilito nel regolamento comunale, che spesso è inferiore ai 12 euro individuati di default dalla normativa statale. 
Per semplificare, il possessore può farsi carico della quota di Tasi dovuta dal detentore, ricorrendo all’istituto dell’accollo. L’articolo 8 della legge 212 del 2000 (Statuto del contribuente) prevede che «è ammesso l’accollo del debito d’imposta altrui senza liberazione del contribuente originario». 
Questa possibilità non deve essere recepita in un provvedimento del Comune: pertanto, se anche il regolamento comunale non lo disciplina, il contribuente potrà comunque ricorrere all’accollo. Ovviamente, sarà necessario comunicarlo al Comune (con una lettera in carta semplice, senza formalità). L’accollo però non libera il contribuente originario; questo vuol dire che, ad esempio, in caso di versamento parziale della quota dovuta dal detentore, il Comune potrà richiedere la differenza solo al detentore e non all’accollante; vale, infatti, sempre la regola che non vi è solidarietà tra possessore e detentore. 
L’accollo può poi essere utile per risolvere una serie di casi sui quali si è venuta a creare un’enorme confusione, anche a seguito delle Faq ministeriali, nelle quali si è ritenuto che in tutte le ipotesi di fabbricati assimilati all’abitazione principale per legge, l’obbligo di versamento Tasi «ricade unicamente sul proprietario e non sull’occupante». Questa tesi non trova appiglio giuridico, ma crea sicuramente confusione, e in prospettiva potrà portare del contenzioso, perché quello del Mef è un parere non vincolante né per il contribuente né per il Comune. 
In questa situazione, allora, l’accollo da parte del comodante, o della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, della quota dovuta dal comodatario o dall’assegnatario, risolve qualsiasi problema. 

Il Sole 24 Ore - Pasquale Mirto

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martedì 9 dicembre 2014

Diritto di abitazione e quote ereditate

DOMANDA - Se a una signora muore il marito e della casa in cui abitano sono comproprietari i figli, avendo ereditato una quota del padre defunto, questi devono pagare l’Imu oppure no? E la moglie deve pagare la Tasi sul 100% (per diritto di abitazione) oppure solo sulla propria quota di proprietà? 

RISPOSTA - Il coniuge superstite, titolare del diritto di abitazione sulla casa coniugale, è tenuto al pagamento della Tasi nell’intera misura. I figli coeredi, in quanto contitolari del diritto di nuda proprietà non sono tenuti al pagamento dell’Imu.

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mercoledì 26 novembre 2014

TASI: se l'inquilino non paga

Quale proprietario del bene, sono tenuto al pagamento della TASI non versato dall’occupante un appartamento di mia proprietà? 

La TASI è dovuta anche dall’occupante del bene in misura determinata dal Comune con proprio regolamento. Pertanto, la TASI, per lo stesso immobile, se posseduto da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, è dovuta da due soggetti distinti, ciascuno dei quali ha un’autonoma obbligazione tributaria. 
Ne consegue che, se l’utilizzatore dell’immobile non provvede al versamento della quota di sua spettanza, il proprietario del bene non ha alcuna responsabilità e il Comune non potrà chiedergli il versamento del tributo, omesso dal detentore del bene. 
Se i detentori del bene sono più di uno, allora la responsabilità per il pagamento della TASI è solidale tra i detentori, per cui il Comune, in caso di inadempienza, si può rivolgersi all’uno o all’altro dei coobbligati per la riscossione del dovuto.

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martedì 14 ottobre 2014

Fisco più leggero se il comodato è scritto

L'intesa verbale impedisce le detrazioni sui lavori e potrebbe far saltare gli sconti IMU e TASI.





Fonte: Il Sole 24 Ore

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lunedì 13 ottobre 2014

Tasi ed IMU nel caso di comproprietà

    Il Sole 24 Ore - 13/10/2014
Come si applicano la Tasi e l'Imu in alcune situazioni di immobili in comproprietà

COMPROPRIETÀ/1

Abitazione principale in comproprietà
- I due comproprietari devono pagare la Tasi sulla propria quota di possesso, se il Comune non l'ha azzerata. Beneficiano di eventuali agevolazioni decise dal Comune: la detrazione va sempre divisa in parti uguali, salvo diverse regole locali
- Il totale della Tasi può anche essere pagato da uno dei due
- Se la casa è di lusso (A/1, A/8 e A/9) si paga anche l'Imu

COMPROPRIETÀ/2

Casa in comproprietà, che è abitazione principale solo per uno dei comproprietari
- Il contribuente per cui la casa è abitazione principale paga la Tasi sulla propria quota di possesso se il Comune non l'ha azzerata, con le eventuali agevolazioni locali in somma piena. Non paga la "quota detentore" della Tasi sulla parte posseduta dall'altro titolare
- L'altro contribuente paga l'Imu e anche la Tasi, se il Comune non l'ha azzerata

EREDITÀ

Casa in comunione ereditaria, in cui risiede il coniuge superstite
- Il coniuge superstite
 ha il diritto di abitazione nella casa e paga la Tasi calcolata sul 100% del valore catastale, se il Comune non l'ha azzerata. Può beneficiare di eventuali agevolazioni locali
- I figli comproprietari
 non devono pagare né la Tasi né l'Imu, perché non sono soggetti passivi delle imposte in questo caso

COMUNIONE INDIVISA

Casa con due appartamenti in comunione indivisa tra due comproprietari: ciascuno di loro risiede in un alloggio
- Ognuno dei comproprietari paga la Tasi come abitazione principale sulla quota di possesso dell'alloggio in cui risiede, se il Comune non la azzera. Inoltre, paga l'Imu sulla quota di possesso dell'alloggio in cui non risiede, più la Tasi, se non azzerata.
- Nessuno dei due paga la "quota detentore"

USUFRUTTO

Casa con usufrutto e nuda proprietà
- Il titolare della nuda proprietà non è soggetto passivo e non paga né l'Imu né la Tasi
- L'usufruttuario paga le imposte in base alla propria situazione: se la casa è la sua abitazione principale, paga la Tasi, a meno che il Comune non l'abbia azzerata; altrimenti, paga l'Imu ed eventualmente anche la Tasi, sempre che il Comune non l'abbia azzerata

LOCAZIONE

Casa in comproprietà tra due soggetti data in locazione a terzi
- I due comproprietari devono pagare l'Imu secondo le proprie quote di possesso, ed eventualmente anche la Tasi, a meno che il Comune non l'abbia azzerata sugli immobili locati
- Dalla Tasi dovuta dai comproprietari deve essere sottratta la quota a carico dell'inquilino, compresa tra il 10 e il 30% a seconda delle scelte del Comune


Fonte: il Sole 24 Ore

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mercoledì 8 ottobre 2014

La badante residente deve pagare la TASI

Mia suocera abita in un appartamento di mia proprietà concesso in comodato d'uso. È assistita da una badante che convive con lei, ma con la quale non è stato stipulato nessun contratto di affitto o di altra natura. Il Comune imputa anche alla badante la quota Tasi (metà del 30% a carico della suocera, metà della badante). È corretto? 

È corretto, perché la tassa sui servizi indivisibili è dovuta «da chiunque … detenga “a qualsiasi titolo” le unità immobiliari …». Da questo punto di vista («a qualsiasi titolo») è perfettamente irrilevante che con la badante non sia stato stipulato nessun contratto (il quale non avrebbe senso, giacché la badante risiede in quella casa per motivi di lavoro). Per essere tenuta alla Tasi basta il fatto che la badante abiti nell’appartamento, e questo risulta, tra l’altro, dai registri dell’anagrafe della popolazione.
È invece tutt’altra questione lo stabilire se, per la tassa addebitatale dal Comune, la collaboratrice familiare abbia diritto a farsi rimborsare dalla suocera del lettore, visto che la residenza nella casa – ed in quella casa - è strettamente connessa al rapporto di lavoro domestico.

Fonte: L'Esperto Risponde - il Sole 24 Ore

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martedì 7 ottobre 2014

TASI: se il proprietario paga l'intera quota

Una domanda ricorrente relativa alla TASI.

Ai fini dell'applicazione della Tasi, tra possessore e occupante, se il proprietario paga la quota al 100%, per questioni di comodità e importo esiguo, senza fare carico dello stesso all'inquilino, la cosa è lecita a livello fiscale, oppure si ha comunque e sempre l'obbligo di ripartire la quota, in base a quanto stabilito dal proprio Comune, per esempio 90% al proprietario e 10% all'inquilino? 

Anche se il proprietario dovesse pagare (in eccesso) il 100% dell'imposta, l'inquilino resterebbe comunque debitore nei confronti del fisco, in quanto titolare di un'autonoma obbligazione tributaria. 

Fonte: il Sole 24 Ore

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lunedì 22 settembre 2014

Il riparto della TASI tra comproprietari

Due fratelli sono comproprietari al 50% (come eredi) di un immobile nel “Comune di Palodina”. Un comproprietario (mio fratello - TIZIO) vi ha stabilito la residenza ed è per lui abitazione principale. Per l’altro comproprietario (io - CAIO) è seconda casa.
Tra i due comproprietari non è stato stipulato alcun contratto di comodato, relativamente alla quota del 50% del non residente.
Come ci dobbiamo regolare per il pagamento della TASI?

Facciamo le seguenti ipotesi:
- l’appartamento non è classificabile nelle categorie A/1, A/8 od A/9
- Il Comune di Palodina ha stabilito per le prime case un’aliquota TASI pari al 2 per mille e per le seconde un’aliquota dell’1 per mille.
- La quota a carico del detentore è stata stabilita dal Comune di Palodina nella misura pari al 10%

a) TIZIO
TIZIO abita nella casa di sua proprietà, sia pure al 50%. Sulla metà di sua spettanza, ossia sulla metà del valore catastale della casa, TIZIO paga:
  • La TASI al 2 per mille in quanto vi sono soggette le abitazioni occupate dai possessori e compossessori.
  • La TASI, in ragione del 10% della tassa calcolata con l’aliquota dell’1 per mille, applicata sulla metà del valore catastale di spettanza di CAIO; TIZIO infatti risulta “detentore” a titolo gratuito di tale parte della casa (il presupposto impositivo della TASI è… la “detenzione”, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale…”)

TIZIO non paga l’IMU, dalla quale sono escluse le abitazioni principali non classificate in categorie A/1, A/8 e A/9.

b) CAIO
CAIO paga sulla metà di sua spettanza – ossia sulla metà del valore catastale della casa – sia l’IMU che la TASI. Quest’ultima è uguale al 90% della somma che risulta applicando alla metà del valore catastale l’1 per mille (l’altro 10% è a carico di TIZIO, “detentore” della casa).

La TASI è dovuta per la “detenzione” di un immobile “a qualsiasi titolo”. Non è quindi necessario scervellarsi circa l’individuazione del titolo (locazione, comodato, occupazione abusiva, o comodato di fatto come nell’esempio) in base al quale avviene la detenzione, nè di preoccuparsi che non ci sia un contratto scritto al riguardo.

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mercoledì 17 settembre 2014

Aliquote TASI in tutti i Comuni lucchesi

Il Tirreno

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lunedì 15 settembre 2014

TASI: come si calcola e come si compila il modello F24

Il 16 ottobre scade la prima rata della TASI mentre la scadenza del saldo è prevista per il 16 dicembre 2014.

La TASI è il nuovo tributo per i servizi indivisibili (illuminazione pubblica, manutenzione e pulizia delle strade, ecc.) istituito con la legge 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014).

Questa “tassa” deve essere versata in autoliquidazione da parte del contribuente, quindi il Comune non invierà alcun modello precompilato.

Se il vostro è un caso semplice (MARIO ROSSI è proprietario al 100% di un’unica casa, con garage, in cui abita con la sua famiglia nel Comune di Gallicano) e volete calcolare e stampare il “bollettino” da soli, senza l’ausilio di un commercialista/ragioniere/Caf, seguite questi semplici passi:


  1. Individuate la rendita catastale dell’abitazione e dell’eventuale pertinenza (la rendita la potete trovare nel contratto d’acquisto della casa, nel contratto di mutuo oppure nella visura catastale, ecc.). Per esempio: rendita catastale = 450 (casa) + 50 (garage) = 500
  2. Fate questa moltiplicazione: 500 x 0,168 = € 84 TASI dovuta per l’anno 2014 (0,168 va bene per tutti i Comuni che hanno deliberato un’aliquota TASI dell’1 per mille e viene fuori da questo calcolo: 1,05*160*1/1000). Quindi dovrete pagare € 42 il 16/10 ed €42 il 16/12
  3. Compilate il modello F24 utilizzando per esempio questo link: http://www.amministrazionicomunali.it/modello_f24/modello_f24_online.php 
  4. Inserite i vostri dati anagrafici (C.F., cognome e nome, data e Comune di nascita, Comune di residenza, Via e n. civico)
  5. Nella sezione IMU ed altri tributi locali inserite:
    • Codice Ente: D874 (è il codice del Comune di Gallicano)
    • Barrare la casellina “Acconto” (il 16/12 dovrete barrare la casellina “Saldo”)
    • Numero immobili: 2 (casa + garage)
    • Codice tributo: 3958
    • Rateazione: nulla
    • Anno di riferimento: 2014
    • Importo a debito: 42,00
  6. Cliccate su “Stampa F24
  7. Andate in banca e pagare l’F24
Oppure potete utilizzare questo programma http://www.riscotel.it/calcoloiuc2014/ che vi fa anche il calcolo.

Alla prossima!

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