martedì 30 giugno 2020

Escursione sul Monte Pisanino da Val Serenaia

Anche quest'anno non poteva mancare la classica ascensione al Monte Pisanino che con i suoi 1946 metri rappresenta il Re delle Alpi Apuane.


Per salire sulla cima ci sono sostanzialmente 2 vie: la “normale” e la “bagola bianca”.
Noi chiaramente abbiamo optato per la prima alternativa partendo da Val Serenaia.
Nonostante sia chiamata “via normale” presenta tratti molto esposti e forti pendenze; è decisamente difficile e può essere affrontata solo da escursionisti esperti.


Clicca qui per vedere l'intero album fotografico.

Dal parcheggio nei pressi del campeggio Val Serenaia (m. 1100) seguiamo il sentiero CAI 178 che ci porta in circa 1h30' alla Foce di Cardeto (m. 1642).






Dalla Foce scendiamo sull'altro versante sempre sul sentiero CAI e dopo 150 metri circa si incontra un bivio dove prendiamo a sinistra seguendo i segnavia blu per il Pisanino (a destra si andrebbe verso il Passo della Focolaccia).





La prima parte del percorso (sotto il Pizzo Altare) è caratterizzata da una salita non ripida e da un’esposizione moderata, esposizione che aumenta soprattutto in alcuni traversi sotto il Pizzo Maggiore: qui serve veramente una grande attenzione ed una totale assenza di vertigini, visto che il tracciato è molto stretto e sotto di noi c’è un precipizio di svariate centinaia di metri.

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mercoledì 24 giugno 2020

Bonus facciate - sostenimento delle spese nel 2020

Bonus facciate - Novità della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) - Sostenimento delle spese nel 2020 - Criteri di imputazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 23.6.2020 n. 191).

La detrazione IRPEF/IRES nella misura del 90%, introdotta dall'art. 1 co. 219-223 della L. 160/2019 (c.d. "bonus facciate"), spetta per le spese documentate e sostenute nell'anno 2020, a prescindere dalla data di inizio dei lavori. 
Ai fini dell'imputazione delle spese stesse, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. 
Per un intervento iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, è possibile fruire del "bonus facciate" solo con riguardo alle spese sostenute nel 2020. 
Relativamente alle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici, invece, rileva la data del bonifico effettuato dall'amministratore del condominio (o in sua assenza da uno dei condomini a ciò delegato), indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

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martedì 23 giugno 2020

Contributo a fondo perduto - Decreto Rilancio


Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”. Tra queste, il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto. Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.
In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

In cosa consiste
Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle entrate a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.
L’importo del contributo è commisurato alla perdita del fatturato e dei corrispettivi subita a causa dell’emergenza da Coronavirus.
Sulla base dei dati dichiarati nell’istanza dal soggetto che richiede il contributo, l’Agenzia delle entrate eroga la somma di denaro mediante bonifico sul conto corrente intestato al richiedente.

A chi spetta
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da numerosi soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Per identificare con precisione gli operatori economici beneficiari del contributo, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 ha stabilito alcuni specifici requisiti che sono di seguito elencati.
PRIMO REQUISITO: conseguimento, nell’anno 2019, di un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 5 milioni di euro.
SECONDO REQUISITO: per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). L’elenco di tali Comuni è riportato in appendice alle istruzioni del modello dell’istanza.

A chi non spetta
Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:
• soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
• soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti
• enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir
• intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir
• professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)
• soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”)

La misura del contributo
L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019. Le percentuali previste sono le seguenti:
1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro
2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro
3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Leggi la guida, ccliccando qui.

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sabato 20 giugno 2020

Rimettiamoci #inPista

Rimettiamoci in pista!


Per facilitare le persone al rispetto delle distanze, per regolare l'uso dello spazio pubblico, per rispondere all'emergenza con un approccio creativo nasce il progetto #inPista, di caretstudio.eu e arch. Cheloni. #inPista interpreta le nuove norme di comportamento, disegnando un tappeto di linee, come fossero indicazioni da seguire per stare insieme, in sicurezza.






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venerdì 12 giugno 2020

Stima delle somme urgenze - alluvione del 4 giugno 2020

Questa mattina il Sindaco Saisi ha consegnato agli Assessori Regionali Fratoni e Remaschi la stima delle somme urgenze attivate al momento a seguito dell'alluvione del 4 giugno 2020:

- Rimozione materiale alluvionale e riattivazione reticolo regimazione acque, strade comunali del capoluogo: loc. Sulla Valle, loc. La Madonnina, S. Andrea, loc. Al Canale, Via Falce, loc. La Rocca, loc. Campilato Costo stimato: € 80.000,00
- Rimozione materiale alluvionale e riattivazione reticolo regimazione acque strade comunali del capoluogo: via Roma, via S. Leonardo, loc. Al Sano, loc. Guerri Costo stimato: € 10.000,00
- Rimozione materiale franoso e alluvionale e ripristino crollo muro contenimento strada comunale Verni-Trassilico Costo stimato: € 50.000,00
- Rimozione materiale detritico, riattivazione e ricostruzione sistema smaltimento acque meteoriche parte bassa abitato di Bolognana Costo stimato: € 50.000,00
- Rimozione materiale detritico, ripristino opere bioingegneria e riattivazione briglia fosso della Croce parte alta (a monte) abitato di Bolognana Costo stimato: € 30.000,00
- Rimozione materiale alluvionale, ripristino chiavica e sede stradale fortemente deteriorate a causa dell’evento alluvionale lungo strada comunale per Cardoso loc. Al Sasso Costo stimato: € 180.000,00
- Rimozione materiale alluvionale in loc. La Barca, parcheggio pubblico e fossi di guado adiacenti, ripristino funzionalità sistema acque meteoriche Costo stimato: € 20.000,00
- Stasatura delle chiaviche di attraversamento stradale nel capoluogo e nelle frazioni, interessate da occlusione di detriti derivanti dall’evento alluvionale Costo stimato: € 15.000,00
- Taglio delle piante pericolanti o cadute lungo le strade comunali del capoluogo e delle frazioni a seguito del nubifragio Costo stimato: € 5.000,00
- Rimozione materiale detritico alluvionale dal canale irrigatorio del capoluogo con ripristino della sua funzionalità Costo stimato: € 30.000,00

Il costo totale stimato dei suddetti interventi in somma urgenza ammonta ad € 470.000,00.

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La Garfagnana EPIC atterra su Sky Sport con Icarus



A settembre, sui canali di Sky Sport Uno e Sky Sport Arena andrà in onda la Garfagnana EPIC 2020 all’interno del format Icarus. Anche ON DEMAND sulle piattaforme di Sky Sport HD, disponibile attraverso il decoder MySky e/o tramite l’app di SkyGo per smartphone/tablet/pc.

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martedì 9 giugno 2020

10 regole per il frequentatore dei rifugi


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In ricordo di Fosco Maraini - sabato 8 agosto 2020


Quest'anno la cerimonia/incontro di amici in ricordo di Fosco Maraini -  per ricordarlo nel giorno dell'anniversario di morte - è stata rimandata, per motivi contingenti legati alle difficoltà di spostamento, divieti di assembramento e distanziamento sociale, a: SABATO 8 AGOSTO 2020 - ore 17.00 - al cimitero dell'Alpe di Sant'Antonio, Molazzana LU (44.061715, 10.357967).
Prima della cerimonia, se il meteo lo permetterà, il CAI Garfagnana organizzerà un'escursione a Casa Maraini in Pasquigliora e sul monte Rovaio, per chi volesse rivedere i luoghi di Fosco e ascoltare i progetti del "Parco letterario Fosco Maraini" e del "Rifugio culturale CAI Casa Maraini in Pasquigliora". I dettagli dell'escursione saranno on-line sul sito www.garfagnanacai.it  nella settimana precedente l'8 agosto.

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domenica 7 giugno 2020

Erogazioni liberali per contenere il COVID-19 - Documentazione necessaria per fruire della detrazione

La ris. Agenzia delle Entrate 15.5.2020 n. 25 ha ribadito che, per poter beneficiare delle agevolazioni introdotte dall’art. 66 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. “Cura Italia”), in generale, per le erogazioni liberali in denaro è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare:

• il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale;
• il carattere di liberalità del pagamento e che lo stesso sia finalizzato a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tali precisazioni, precedentemente fornite nella ris. 27.4.2020 n. 21 e nella circ. 6.5.2020 n. 11 della stessa Agenzia, si estendono anche ai versamenti effettuati al Dipartimento della Protezione Civile sul conto di Tesoreria n. 22330.

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“Nuova” IMU - Codici tributo per il versamento mediante il modello F24

A decorrere dal 2020, i co. 738 783 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
A seguito di tale riforma, con la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29:
• sono stati confermati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU mediante i modelli F24 e F24 EP;
• è stato istituito un nuovo codice tributo.

CODICI TRIBUTO CONFERMATI
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU mediante il modello F24 rimangono quindi i seguenti, che erano stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35:
• “3912”, denominato “IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze COMUNE”;
• “3913”, denominato “IMU imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE”;
• “3914”, denominato “IMU imposta municipale propria per i terreni COMUNE”;
• “3916”, denominato “IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE”;
• “3918”, denominato “IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE”;
• “3923”, denominato “IMU imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE”;
• “3924”, denominato “IMU imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE”.
Immobili del gruppo catastale “D”
Per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha confermato, anche per i versamenti dal 2020 con il modello F24, i seguenti codici tributo istituiti dalla precedente ris. 21.5.2013 n. 33:
• “3925”, denominato “IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO”;
• “3930”, denominato “IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE”.
Modello F24 EP
La ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha altresì confermato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU mediante il modello F24 EP, che erano stati istituiti dalle precedenti ris. 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.

NUOVO CODICE TRIBUTO PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA
Per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’art. 1 co. 751 della L. 160/2019, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha invece istituito il codice tributo “3939”, denominato “IMU imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita COMUNE”.
Ravvedimento operoso
In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”:
• indicando nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
• barrando la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
• barrando la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
• barrando la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo; se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
• indicando nel campo “Numero immobili” il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
• indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (es. 2020); nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

VERSAMENTI FINO AL 2019
Per gli anni d’imposta fino al 2019, i versamenti dell’IMU mediante i modelli F24 e F24 EP devono essere effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le citate ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.

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giovedì 4 giugno 2020

Bonus vacanze solo con ISEE fino a 40.000 euro. L’importo massimo del bonus riconosciuto è di 500 euro



L’art. 176 del DL 34/2020 riconosce, per il periodo d’imposta 2020, un credito per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. L’agevolazione non è per tutti, ma spetta soltanto ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a 40.000 euro. 
Nello specifico, il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. 

La misura dell’agevolazione decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare. In particolare, il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di: - 500 euro per ogni nucleo familiare composto da 3 o più soggetti; - 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; - 150 euro per quelli composti da una sola persona. 
Il credito è tuttavia riconosciuto a determinate condizioni, prescritte a pena di decadenza. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed  breakfast. Il totale del corrispettivo deve poi essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. Inoltre, il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator; sarebbero quindi esclusi dall’agevolazione, ad esempio, i pagamenti effettuati tramite Booking.com o Airbnb. 

Il credito è fruibile dal “turista” nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Quindi, ad esempio, qualora il credito spettante sia pari a 500 euro, 400 saranno fruibili immediatamente come sconto sul corrispettivo dovuto all’albergatore e 100 come detrazione IRPEF nel modello REDDITI 2021. 

Il fornitore recupera lo sconto tramite credito d’imposta 

Quanto alle modalità di recupero da parte dell’impresa turistico ricettiva, agriturismo o B&B, viene previsto che lo sconto sia rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24 (art. 17 del DLgs. 241/97). Non si applicano il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000 né quello previsto per i crediti da quadro RU di cui all’art. 1, comma 53 della L. 244/2007. 
Il medesimo credito di imposta può essere oggetto di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. 

Qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato. La norma pone in capo all’Agenzia delle Entrate il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. 

Le disposizioni attuative dell’agevolazione, la quale dovrebbe essere eseguita anche avvalendosi di PagoPA, dovranno comunque essere definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Eutekne - Pamela Alberti

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