Visualizzazione post con etichetta Inps. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Inps. Mostra tutti i post

giovedì 17 febbraio 2022

Cosa accade se al momento della domanda di assegno unico non sono in possesso di Isee? È possibile fornirlo in seguito?

In assenza di Isee al momento della domanda, l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda (alla stregua di dichiarazione sostituiva di certificazione). Ricorrendo questa specifica situazione, vanno distinte le seguenti casistiche: 
- se l’Isee è presentato entro il 30 giugno, la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo; 
- qualora l’Isee venga presentato dal 1° luglio, allora la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’Isee; 
- infine, in assenza di Isee oppure di Isee pari o superiore a 40.000 euro, la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4, del Dlgs 230/2021(50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

lunedì 14 febbraio 2022

Anche le valute virtuali contano ai fini dell’Isee

Gli importi posseduti in criptovalute, detenute presso exchange italiani o esteri o con chiavi private, sono da considerare ai fini del calcolo dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente)?



Nonostante non risultino ancora espressamente richiamati a livello normativo o di prassi, si ritiene che gli importi posseduti in valute virtuali concorrano, così come del resto rilevano ai fini della dichiarazione dei redditi, anche alla determinazione del patrimonio mobiliare ai fini Isee, rientrando in via residuale negli altri strumenti e rapporti finanziari di cui all’articolo 5, comma 4, lettera g, del Dpcm 159/2013 («Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)»). 
All’interno della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) tali importi saranno indicati nel quadro FC.2, seconda sezione, «Altre forme di patrimonio mobiliare», codice 99 (lo stesso utilizzato, ad esempio, per le carte prepagate non dotate di Iban). 
Nel caso di operatori finanziari esteri dotati non di codice fiscale, ma di altro codice identificativo, dev’essere inserito il carattere E come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice identificativo, per operatori ad esempio extra–Ue, può essere inserito il valore END, dove ND sta per non disponibile).

Fonte: L'Esperto Risponde - Il Sole 24 Ore

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

mercoledì 12 gennaio 2022

Assegno unico e universale

Dal 1° gennaio 2022 è possibile presentare la domanda per l’Assegno unico e universale tramite il servizio online. La prestazione sarà pagata a partire da marzo e andrà a sostituire le altre prestazioni e detrazioni.

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio minorenne a carico e fino alla maggiore età e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età. L’Assegno unico è riconosciuto anche per ogni figlio a carico con disabilità senza limiti di età.

È “unico” perché mira a semplificare e potenziare gli interventi in favore della genitorialità e della natalità, è “universale” perché è garantito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.

Con il messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748 si forniscono i requisiti e le indicazioni necessarie per la presentazione della domanda.

Sul canale Youtube dell’Istituto è possibile consultare un video tutorial che spiega come presentare la domanda di Assegno unico.


Le prestazioni assorbite

L’Assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:
il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.

La prestazione non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.

I tempi per presentare le domande

Chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo. Per le domande presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo alla presentazione delle stesse. Per i nuovi nati l’Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

L’importo varia in base all’ ISEE

L’importo dell’Assegno unico, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF , è determinato secondo il valore ISEE che, quindi serve per fare la domanda anche se non è obbligatorio. Chi non presenta l’ ISEE avrà l’importo minimo e potrà comunque presentarlo in un secondo momento. La domanda si presenta nelle stesse modalità dell’Assegno temporaneo.

Assegno unico compatibile con il Reddito di Cittadinanza

L’Assegno unico è compatibile con la fruizione di altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, ed è compatibile con il Reddito di Cittadinanza nei termini e secondo i vincoli indicati. Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico sarà corrisposto dall’INPS, senza necessità di presentare domanda.

Il simulatore dell’Assegno unico e universale

È online il simulatore dell’Assegno unico e universale. Il servizio permette agli interessati di simulare l’importo mensile della nuova prestazione di sostegno per i figli a carico.

Il servizio è accessibile liberamente, senza credenziali di accesso, ed è consultabile da qualunque dispositivo mobile o fisso.

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

martedì 6 ottobre 2020

Congedo per quarantena scolastica: l'elenco delle compatibilità e incompatibilità

Con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 l'INPS ha fornito le istruzioni sul congedo COVID-19 a favore dei lavoratori dipendenti per la quarantena scolastica dei figli di età fino a 14 anni.
Il congedo è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, per supportare i genitori lavoratori nella gestione familiare dei figli studenti in quarantena per essere venuti in contatto con soggetti positivi al Covid-19.
Prima di soffermarci sulle ipotesi di compatibilità e incompatibilità di questo congedo, è utile un breve approfondimento sul nuovo istituto nei suoi tratti generali, evidenziando alcuni passaggi rilevanti della circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 e le ultimissime novità che arrivano dalla Commissione Bilancio del Senato, che ha concluso l'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto Agosto (AS n. 1925).

Congedo: ambito di applicazione, durata e indennizzo
Il lavoratore dipendente del settore privato, genitore (anche affidatario o collocatario di minore) di un figlio in quarantena scolastica, può chiedere al proprio datore di lavoro di fruire, in alternativa al lavoro agile o, se non può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, di un congedo indennizzato al 50% della retribuzione e per periodi collocati tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Il congedo è fruibile per tutti i periodi di quarantena scolastica disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per lo stesso figlio o per altro figlio convivente. Non hanno diritto al congedo i genitori lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Il congedo può essere fruito anche da entrambi i genitori ma in modalità alternata.
L'indennità pari al 50% della retribuzione è erogata “in luogo della retribuzione” secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Se erogata con pagamento diretto, l'indennità viene tassata costituendo reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali (comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Compatibilità
Il genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente se l'altro genitore:
1) è in malattia. La presenza di un evento morboso, evidenzia l'INPS, potrebbe infatti presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
2) fruisce del congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti per figlio diverso da quello per il quale è disposta la quarantena;
Se a percepire l'indennità di maternità/paternità è un iscritto alla Gestione separata o un lavoratore autonomo, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile;
3) è, negli stessi giorni, in ferie;
4) è, negli stessi giorni, in aspettativa non retribuita;
5) è un soggetto fragile (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020) a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile;
6) fruisce negli stessi giorni e anche per lo stesso figlio, dei permessi per assistenza di persona con handicap in situazione di gravità accertata (articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), del prolungamento del congedo parentale (di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001) o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
7) se all’altro genitore convivente con il medesimo figlio riceve una pensione di inabilità o di invalidità;
8) se l’altro genitore, convivente con il minore, pur beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto. Incompatibilità

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile:
1) con la fruizione, negli stessi giorni, del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte dell'altro genitore convivente. In caso i genitori conviventi con il minore facciano entrambi richiesta del congedo per gli stessi giorni, l'INPS accoglierà la domanda presentata cronologicamente prima;
2) con la fruizione contemporanea (negli stessi giorni) del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale;
3) con la fruizione contemporanea (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri per allattamento per lo stesso figlio (articoli 39 e 40 del D. Lgs n. 151/2001);
4) se l’altro genitore convivente con il minore è disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa;
5) se l’altro genitore, convivente con il minore, non svolge alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL;
6) con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore negli stessi giorni di fruizione del congedo;
7) in caso di part-time e lavoro intermittente, durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore;
8) in caso di fruizione del congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti per lo stesso figlio.

Compatibilità/ Incompatibilità per il congedo per quarantena scolastica - Quadro riassuntivo






Le novità dalla conversione in legge del decreto Agosto
La Commissione Bilancio del Senato, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ha approvato, su proposta del Governo, l'emendamento 21.0.500 nel testo subemendato. Per quanto qui di interesse, l'emendamento trasfonde nel nuovo art. 21 bis del decreto Agosto le previsioni dell'art. 5 del DL. n. 111/2020, con una importante novità.
Al comma 4 dell'art. 21 bis, che prevede le situazioni di incompatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica e che recita "Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure" (leggasi "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici"), sono aggiunte le seguenti parole "salvo non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1 o 2".
La nuova formulazione della norma regola la situazione della presenza in famiglia di figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti (si presume, diversi dal soggetto con il quale convive). L'INPS, con riguardo al requisito della convivenza, con la circolare n. 116 del 2020, ha spiegato che per avere diritto al congedo in commento il genitore deve essere convivente con il figlio per cui è richiesto il congedo per tutto il periodo di fruizione dello stesso e che la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente e concludendo che, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto.
La nuova disposizione approvata dalla Commissione Bilancio del Senato sembra, invece, voler dare risposta proprio alle "situazioni di fatto" dando la possibilità di godere del congedo per quarantena scolastica anche per figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti purchè questi ultimi non stiano fruendo (si presume, per lo stesso figlio) dello stesso congedo.

Fonte: IPSOA - Riccardo Pallotta

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

domenica 17 dicembre 2017

Contributo fino a 1000 euro per asilo nido e supporto domiciliare

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie è stato predisposto un contributo economico a sostegno della genitorialità.

Il premio, fino a un importo massimo di 1000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità, può essere corrisposto a:

Bambine/i nati o adottati/affidati dal 1° gennaio 2016 per contribuire al pagamento delle rette relative alla loro frequenza in asili nido pubblici e privati autorizzati (cosiddetto bonus asilo nido); Bambine/i al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche, per i quali le famiglie si avvalgono di servizi assistenziali domiciliari (contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione).
Le domande dovranno essere presentate all’Inps, a partire dal 17 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, tramite le modalità previste dall’Istituto.

Per approfondimenti:

– consulta il Sito INPS: ⇒ https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51105

– la circolare INPS 22-5-2017 n. 88: ⇒ Circolare numero 88 del 22-05-2017

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

giovedì 18 maggio 2017

Bonus mamma domani: servizio online

L’INPS ha reso disponibile il servizio online per l’invio delle domande per fruire del bonus ‘‘Mamma domani’’, il premio alla nascita dell’importo di 800 euro. Il bonus e` rivolto alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1º gennaio 2017: gravidanza, parto, adozione o affidamento.

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

mercoledì 15 marzo 2017

I bonus 2017 "per il baby"

La legge Bilancio 2017 prevede numerosi interventi a sostegno delle nascite o adozioni. Alcuni sono già disponibili altri entreranno in vigore non appena saranno approvate le modalità di funzionamento e le procedure per beneficiare. Gli interventi riguardano sia i cittadini italiani che comunitari come pure di Paesi extra UE purché in possesso di permesso di soggiorno.

BONUS MAMMA DOMANI
Dall’1 gennaio 2017 la Legge di Bilancio 2017 ha reso disponibile un “premio alla nascita”. La futura mamma dal settimo mese di gravidanza (o al momento dell’adozione) riceverà dall’Inps una somma pari ad 800 euro. La misura non prevede una soglia di reddito ISEE massima per accedervi ed è compatibile con il Bonus Bebè (vedi sotto ASSEGNO NUOVI NATI) e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Va effettuata domanda all’INPS che la corrisponde in unica soluzione.

ASSEGNO NUOVI NATI
Per ogni bambino nato – ma anche adottato o in affidamento preadottivo - nel periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017, viene riconosciuto un assegno erogato dal giorno della nascita o dell’ingresso in famiglia. L’assegno viene corrisposto fino al terzo anno di età o il terzo anno dall’ingresso in famiglia se adottato. L’importo dell’assegno è di € 960 (80 euro mensili) se il nucleo familiare ha un reddito annuo Isee che non supera i € 25mila. Raddoppia a € 1.920 (160 euro mese) se il reddito Isee non supera € 7.000. Sopra € 25mila Isee non si ha diritto all’assegno. Domanda all’Inps.

CON IL BABY CREDITO PIU’ FACILE
La legge per facilitare l’accesso al credito per tutte le famiglie con figli nati (o adottati) dal 1° gennaio 2017. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato infatti istituito il “Fondo di sostegno alla natalità” finalizzato a rilasciare garanzie dirette a banche e intermediari finanziari per quelle famiglie che vogliono aprire un mutuo o abbiano bisogno di un prestito. Le modalità di funzionamento della misura sono demandate ad un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanare entro i primi di marzo 2017.

BUONO ASILO NIDO 1.000 EURO
Un buono di 1.000 dal 1° gennaio 2017 euro per il pagamento della retta dell’asilo nido (pubblico o privato) dei nati dal 1.1.2016. Il sostegno economico è pensato anche per quelle famiglie con bambini (sotto i 3 anni) portatori di handicap e che necessitano di forme di sostegno domiciliare. Il contributo verrà corrisposto dall’Inps in 11 mensilità (di circa 90 euro l’una) al genitore richiedente per un massimo di tre anni consecutivi o fino al compimento dei 3 anni. Non sono state definite soglie ISEE, ma non è fruibile contestualmente ai voucher per baby sitting e asili nido, previsti per le lavoratrici dipendenti alternativi al congedo parentale. Se si beneficia dei mille euro bisogna rinunciare anche alla detrazione fiscale già prevista per le spese di asilo. Domanda all’Inps.

VOUCHER PER ASILI NIDO E BABY SITTING
Il “Contributo per l’acquisto di servizi per l’infanzia” è stato rifinanziato anche per biennio 2017 – 2018. Le neo madri lavoratrici dipendenti (settore pubblico e privato) ma anche con lavoro autonomo potranno richiedere i voucher per le spese di asilo nido o baby sitting (600 euro mensili per un massimo di 6 mesi) in alternativa al congedo parentale facoltativo. Le donne che vorranno usufruire di questa misura non potranno contestualmente godere del Buono Asilo di 1.000 euro o della detrazione fiscale per rette relative all’asilo nido.

IL CONGEDO PATERNITÀ RADDOPPIA
Nel 2017 il neo papà sarà tenuto a beneficiare di due giorni di congedo, pagato dall’Inps al 100%, entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio.
Nel 2018 i giorni di congedo obbligatorio diventano quattro a cui se ne può aggiungere un altro se fruito in sostituzione della madre e naturalmente con il suo accordo. I congedi possono essere utilizzati in via continuativa come no.

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

lunedì 31 marzo 2014

Il Cud INPS

Il Cud dell’Inps quest’anno potrà essere ottenuto anche presso i Comuni e le pubbliche amministrazioni che hanno sottoscritto un protocollo con l’istituto di previdenza. 
Con la circolare 45 del 28/03/14 l’Inps ha comunicato le modalità di rilascio del certificato unico dei redditi. Oltre ai Comuni sono confermati i canali già disponibili l’anno scorso: 
  • sito internet dell’Inps utilizzando il codice personale (Pin); 
  • spedizione a casa se il titolare lo richiede al call center (800-43-43-20); 
  • spedito alla casella di posta elettronica certificata del pensionato; 
  • rilascio da sedi territoriali Inps, uffici postali appartenenti alla rete “Sportello amico”, patronati, Caf e professionisti abilitati all’assistenza fiscale; 
  • sportello amico per gli over 85 titolari di indennità di accompagnamento. 

Il Cud può essere rilasciato anche a un delegato o agli eredi del titolare.

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

lunedì 27 gennaio 2014

Una tantum alla vedova che si risposa

Sono titolare di una pensione di reversibilità. Ora ho un nuovo compagno. Se decidessi di sposarmi una seconda volta, che cosa succederebbe alla mia pensione: la perderei oppure riuscirei a conservarla, magari parzialmente?
 
Al coniuge che cessi dal diritto alla pensione per nuovo matrimonio spetta un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità (26 mensilità) di pensione.
In presenza di minori, essi hanno diritto a un aumento della loro quota in relazione alla perdita del diritto alla pensione da parte del genitore che si è risposato.

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

Il matrimonio con il pensionato già over 70

Sono una signora di 45 anni. Mi si presenta la possibilità di sposare un pensionato di 71 anni. Vorrei sapere se potrò in futuro avere diritto all’eventuale pensione di reversibilità. Subirò forse delle riduzioni su quest’assegno?
 
Dal 1° gennaio 2012 è scattata una riduzione dell’aliquota percentuale del pensionato ultrasettantenne nella misura del 10% per ogni anno di matrimonio mancante al numero di 10 anni.
La riduzione, quindi, si verifica quando il matrimonio risulti contratto per un periodo di tempo inferiore a 10 anni (circolare Inps n. 84 del 14 giugno 2012).

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

lunedì 13 gennaio 2014

Assegno per il nucleo familiare dei comuni

È un assegno concesso dai Comuni e pagato dall’Inps.
Tale prestazione è cumulabile con qualsiasi altro trattamento di famiglia e non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali.

COSA SPETTA
Un assegno mensile al nucleo familiare per tredici mensilità.

A CHI SPETTA
Hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare dei Comuni:
cittadini italiani e dell’Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
i nuclei familiari composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno. Per l’anno 2013 l’ISE è pari a 25.108,71 euro per un nucleo di 5 componenti di cui almeno tre figli minori.

LA DOMANDA
Deve essere presentata al Comune di residenza entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al nucleo familiare (ANF).
Deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla composizione e sulla situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.).
L’INPS provvede al pagamento dell’assegno con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio) per i dati ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il richiedente deve indicare sulla domanda la modalità di pagamento.

QUANDO SPETTA
Spetta in presenza di:
nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica), che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo;
risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall’indicatore della situazione economica (I.S.E.) valido per l’assegno.
Il diritto all’assegno cessa:
Dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito del reddito oppure dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo.

QUANTO SPETTA
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT. Per l’anno 2013 l’importo è pari in misura intera a euro 139,49 mensili.

Per maggiori informazioni: www.inps.it 

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

martedì 26 marzo 2013

Come ottenere il CUD dall'INPS: computer, telefono, ufficio

Secondo l'Istat, nel 2012 il 30,9% dei 60-64enni ha usato internet e solo il 16,3% tra i 65-74enni. Tra chi ha superato i 75 anni la quota scende drasticamente al 3,3 per cento. Sono sufficienti questi dati per immaginare quale possa essere l'effetto di una disposizione contenuta nella legge di stabilità 2013 in base alla quale da quest'anno gli enti previdenziali non invieranno più il Cud in forma cartacea se non su espressa richiesta dell'interessato. Il canale principale diventa internet. Un provvedimento nato con le migliori intenzioni (ridurre i costi della pubblica amministrazione, semplificare i processi) rischia di complicare la vita a milioni di pensionati.


1. Se si usa il computer

  • Sito internet
Se si ha il Pin (il codice personale) si può scaricare il documento dal sito internet dell'Inps. Partendo dalla pagina principale www.inps.it si deve cliccare su "servizi online", quindi inserire codice fiscale e Pin. Successivamente si deve cliccare su "fascicolo previdenziale del cittadino", poi su "modelli", quindi su "Cud unificato", e su "2013".
  • Se non si ha o si è perso il Pin
Se non si è mai chiesto o ricevuto il Pin, lo si può ottenere cliccando su "Il PIN online" nella pagina inziale del sito www.inps.it. La procedura in realtà è mista: internet e posta tradizionale. Dopo aver fornito tutte le informazioni richieste, tramite posta elettronica o sms si ricevono i primi 8 caratteri. Gli altri 8 vengono spediti all'indirizzo di residenza indicato dal richiedente.
La richiesta può essere fatta anche chiamando il numero verde 803164 da fisso o lo 06164164 da cellulare. Le modalità di recapito sono le stesse illustrate sopra. Tramite sito internet è anche possibile riattivare il Pin perso o dimenticato. Altra novità di quest'anno, dopo il primo utilizzo il Pin viene semplificato da 16 a 8 caratteri.
  • Posta elettronica certificata
A chi ha attivato una casella di posta elettronica certificata e l'ha comunicata all'Inps, l'istituto invia automaticamente il Cud a tale indirizzo. In alternativa dall'indirizzo di posta elettronica certificata si può inviare una richiesta all'indirizzo richiestaCUD@postacert.inps.gov.it e il certificato verrà inviato sempre tramite email
  • Posta elettronica ordinaria
Il Cud può essere ricevuto anche alla propria casella di posta elettronica ordinaria (cioè non certificata). Si deve inviare una mail a richiestaCUD@postacert.inps.gov.it allegando la versione digitalizzata della domanda firmata dal pensionato e la copia del documento di riconoscimento

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

martedì 12 marzo 2013

Numero verde dedicato per l'invio del Cud dall'Inps

Attivato un numero di telefono dedicato per la richiesta dell'invio del Cud cartaceo da parte dell'Inps. I pensionati potranno chiamare l'800.43.43.20 gratuitamente da numero fisso o lo 06.164.164 a pagamento se si utilizza un telefono mobile. 
Si completa in questo modo il quadro delle modalità a disposizione per ottenere la certificazione unica dei redditi e il modello ObisM. In base alla legge di stabilità (228/2012) da quest'anno il canale principale per il recapito di questi documenti è quello telematico, quindi tramite sito internet Inps o casella di posta elettronica certificata (si veda anche il Sole 24 Ore del 21 e del 27 febbraio). 
I pensionati, però, possono ottenere una stampata dei moduli presso gli sportelli delle sedi Inps o le postazioni self service presenti presso le stesse. In alternativa si possono rivolgere ai centri di assistenza fiscale, oppure agli uffici postali che aderiscono al progetto "Reti amiche" (in questo caso a fronte di un costo di 3,27 euro). Infine, per gli ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento c'è lo sportello mobile. 
Un ventaglio di possibilità che dovrebbe attutire l'impatto della disposizione contenuta nella legge di stabilità, la cui applicazione deve fare i conti con il fatto che l'utilizzo di internet è ben poco diffuso tra i pensionati ultrasessantenni. Sempre in termini di semplificazione delle procedure, ieri l'Inps ha comunicato che il codice di identificazione personale (Pin) necessario per accedere ai servizi sul sito dell'istituto ma anche per utilizzare le postazioni self service, passa da 16 a 8 caratteri. 
I Pin nuovi saranno comunque a 16 caratteri, ma al primo accesso si dovrà sceglierne uno nuovo da 8. Per chi ne ha già uno, invece, il cambio avverrà in occasione della modifica periodica dello stesso. Da quest'anno il Cud viaggia online anche per la Cassa ragionieri, dato che la legge di stabilità fa riferimento a tutti gli enti previdenziali. 
Chi non può accedere all'area riservata del sito potrà richiederlo tramite fax (06.8416501).

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

sabato 15 dicembre 2012

Dal primo gennaio 2013 Isee obbligatorio per le esenzioni

I ticket sanitari e i contributi per esami specifici si pagano in base al proprio reddito, che si certifica o mediante il reddito familiare fiscale come risulta dalla dichiarazione dei redditi (il reddito autocertificato è sottoposto a successivo accertamento), o tramite l'Isee, sigla che significa indicatore della situazione economica equivalente. L'Isee è un sistema che permette un'analisi effettiva della situazione patrimoniale e reddituale delle famiglie, in quanto la composizione del nucleo viene considerata sia in termini di numerosità che di caratteristiche specifiche.
Dal primo gennaio 2013 diventerà obbligatorio esibire l'Isee per godere delle eventuali esenzioni che ci spettano, o per pagare quanto di cui effettivamente dobbiamo farci carico in base alla nostra situazione economica. La certificazione Isee si può ottenere o rivolgendosi ai Caaf o agli sportelli Inps. E' bene dunque non farsi trovare impreparati alla scadenza, rivolgendosi per tempo agli esperti. 

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

mercoledì 26 settembre 2012

Pensioni: entro il 30 settembre va comunicato il conto per l'accredito

Il 30 settembre scadono i termini per indicare un conto di pagamento su cui accreditare le pensioni. In caso contrario, le banche e le Poste restituiranno le pensioni di importo superiore ai 1.000 euro, sprovviste di conto corrente d'appoggio, all'Inps. Nessuna variazione per le pensioni sotto i 1.000 euro. Previste anche deroghe per i pensionati impossibilitati per motivi di salute o detenzione. 

È bene sapere che esistono dei conti base per pensionati a costo zero. Si pagherà solo l’imposta di bollo di 34,20 euro, per giacenze superiori a 5.000 euro. Inoltre, per tutti i pensionati con un reddito Isee di massimo 7.500 euro, è possibile accedere gratuitamente (quindi senza pagare il bollo) a un conto base più completo. È possibile indicare non solo conti correnti bancari ma anche postali, libretti nominativi di risparmio e carte di pagamento. 

Le deroghe per chi non può recarsi in banca o alle Poste 
Per i pensionati impossibilitati a recarsi personalmente presso gli uffici postali o bancari, per gravi motivi di salute o per provvedimenti giudiziari restrittivi, sono previste delle deroghe. I soggetti delegati alla riscossione possono chiedere l'apertura di un conto corrente base o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario. Tra le risorse nel menu sulla destra puoi leggere la nostra ultima inchiesta sui conti base.

Fonte: altroconsumo

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

domenica 9 settembre 2012

Assegni familiari

Un aiuto alle famiglie sotto forma di contributo mensile in busta paga (o sulla pensione): l’importo dell’assegno familiare cambia a seconda del reddito complessivo della famiglia, del numero e della tipologia dei componenti. Ma influiscono anche la presenza di figli minori e di figli ina­bili al lavoro. 

Il sostegno economico, che di per sé non è certo elevato, diventa però sostanzioso per i nuclei che hanno redditi bassi o situazioni familiari disagiate per motivi legati allo stato di salute dei componenti. 
I limiti di reddito che servono per definire gli importi dell’assegno, stabiliti da apposite tabelle preparate dall’Inps, vengono an­nualmente rivalutati in base all’andamento dell’inflazione. 

Chi ha diritto all’assegno familiare 
Hanno diritto all’assegno le famiglie: 
  • dei lavoratori dipendenti (sia a tempo pieno sia part time), compresi quelli che lavorano a domicilio, gli apprendisti, i la­voratori domestici, gli stranieri (per questi ultimi, purché la loro famiglia sia residente in Italia). Per tutti questi lavoratori il diritto vale anche in caso di malattia, maternità, cassa integrazione, mobilità, aspettativa per cariche elettive o sindacali; 
  • dei pensionati da lavoro dipendente; 
  • dei soci di cooperative; 
  • dei lavoratori parasubordinati, cioè quel­li con contratti a tempo determinato, per esempio a progetto, occasionali... 

L’assegno familiare non spetta, invece, ai lavoratori autonomi, cioè ad ar­tigiani, commercianti, liberi professionisti, coltivatori diretti. 

Assegno familiare: quale reddito considerare 
Il reddito che deve essere considerato per ve­rificare se avete diritto a chiedere l’assegno familiare è composto da voci quali: 
  • i redditi complessivi assoggettabili all’Irpef (da lavoro, da pensione, da immobili, rendi­te...); i dati li trovate sulla dichiarazione dei redditi o sul Cud; 
  • i redditi di qualsiasi altra natura (redditi esenti da imposta, soggetti alla ritenuta alla fonte, a imposta sostitutiva), da in­dicare solo se superano i 1.032,91 euro; anche in questo caso, fate riferimento alla dichiarazione dei redditi o al Cud. 
C’è una condizione da rispettare per avere diritto all’assegno: almeno il 70% del reddito familiare deve derivare da lavoro o pensione. In pratica, le altre fonti di reddito (rendite immobiliari, lavoro autonomo...) devono al massimo toccare il 30% delle entrate fami­liari complessive. 

Assegni familiari: tempi e tabelle di riferimento 
Per quanto riguarda lo spazio temporale, il reddito da prendere in considerazione è quello prodotto nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno e ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, per esempio, per il periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013 si considera il reddito del 2011. Per vedere se avete diritto all’assegno e, nel caso, quanto vi spetta al mese, dovete fare riferi­mento alle tabelle che l’Inps rivede annual­mente. Il percorso per trovarle online è un tortuoso, ma con un po’ di pazienza ce la po­tete fare. Dalla home page del sito Inps cliccate sulla casellina in alto a sinistra “Circolari e messaggi”, poi nella colonna di destra “Tutte le circolari”: cercate la numero 79 del 2012, lì c’è quello che vi serve. 

A chi fare la richiesta 
Nella stragrande maggioranza dei casi la ri­chiesta per ottenere l’assegno familiare viene fatta al proprio datore di lavoro, che poi la gi­ra all’Inps. Solo alcune categorie devono fare domanda direttamente all’Inps: colf, badanti, lavoratori agricoli dipendenti e disoccupati. Che sia al proprio datore di lavoro o diretta­mente all’Inps, il modulo per fare la richie­sta è sempre lo stesso: è contraddistinto dalla sigla “Anf/Dip”. 
Si trova online sul sito dell’Inps, attraverso una strada non semplicissima: dalla home page clic­cate sulla casellina in alto a sinistra “Modu­li”, poi nella fascia di sinistra “Prestazioni a sostegno del reddito”: a questo punto dovete avere la pazienza di scorrere l’elenco dei mo­duli fino a quando arriverete a quello rela­tivo alla domanda di assegno per il nucleo familiare. Stampatelo, compilatelo e conse­gnatelo al vostro ufficio del personale.

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

giovedì 12 gennaio 2012

Scade il 31 gennaio il termine per richiedere l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori

L'assegno per il nucleo familiare con tre figli minori è un assegno, concesso dal Comune ma pagato dall’INPS, per le famiglie con almeno tre figli minori e che hanno patrimoni e redditi limitati.
Spetta ai cittadini italiani o comunitari residenti in Italia.
E’ necessario che nel nucleo familiare ci sia almeno un genitore e tre figli minori di anni 18 (compresi i figli minori del coniuge e i minori ricevuti in affidamento preadottivo). Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica. I minori non devono essere in affidamento presso i terzi.
E’ necessario avere un valore ISE non superiore a quello richiesto dalla Legge per la concessione dell’assegno, che per l’anno 2009 è pari ad Euro 23.200,30 per nuclei familiari con 5 componenti.
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’assegno (ad esempio l’assegno per il 2009 va richiesto entro il 31 gennaio 2010). La domanda deve essere accompagnata dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) contenente la situazione reddituale e situazione patrimoniale del nucleo familiare per il calcolo dell’ISE.
L’assegno spetta dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano i requisiti richiesti oppure dal 1° giorno del mese in cui si verifica il requisito della presenza dei tre figli minori.
Il diritto all’assegno cessa dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’ISE o dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza dei tre figli minori.
La misura intera dell’assegno per l’anno 2009 è pari ad euro 128,89 mensili fino ad un massimo annuo di tredici mensilità. In rapporto al valore dell’ISE l’assegno può essere corrisposto in misura ridotta.
L’importo ed i requisiti economici sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
L’assegno è concesso dal Comune ed è pagato dall’INPS con due rate semestrali posticipate ciascuna con l’importo totale dovuto nel semestre precedente, sulla base dei dati trasmessi dal Comune.
L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe prestazioni erogate dagli Enti locali e dall’Inps.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

martedì 14 giugno 2011

Assegno per il nucleo familiare: dal 01/07/2011 l'INPS rivaluta

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 
In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno  2009 e l'anno 2010 è risultata pari all’1,6%. 
 In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2010 – 30 giugno 2011 con il predetto indice. 
Clicca qui per scaricare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2012, alle diverse tipologie di nuclei familiari. 
Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!