sabato 27 aprile 2013

Riparte il fondo di solidarietà per sospendere il pagamento delle rate del mutuo

La crisi sta mettendo sempre più in difficoltà le famiglie, che non riescono più a far fronte alle rate del mutuo. Per aiutarle a superare il momento difficile, dopo nove mesi di stallo ingiustificato riparte il Fondo statale che consente la sospensione del pagamento del mutuo. 
Sono stati stanziati 20 milioni di euro. Eco chi può chiederlo e come. Con uno stanziamento di 20 milioni di euro, dopo 9 mesi di stallo ingiustificato, riparte il Fondo del governo che consente la sospensione del pagamento del mutuo alle famiglie in difficoltà con le rate. 
Dal 27 aprile si può chiedere l'intervento del Fondo presentando domanda alla banca in cui avete il mutuo con il modulo che si trova sul sito Consap. Insieme al modulo bisogna consegnare anche la carta d’identità del mutuatario e l'attestazione del reddito Isee (che non può superare i 30.000 euro), oltre alla documentazione che certifica il licenziamento oppure la morte, la perdita di autosufficienza o l'invalidità superiore all’80%. Toccherà poi alla banca inoltrare, entro 10 giorni lavorativi, la domanda a Consap che darà la risposta entro 15 giorni lavorativi. Ricevuta la risposta motivata di Consap, la banca deve immediatamente informare il cliente. 

Come funziona 
Nel Fondo ci sono 20 milioni di euro destinati a garantire la sospensione del pagamento delle rate fino a un massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Riguarda solo i mutui per acquisto di abitazione principale. A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa esclusivamente: 
  • i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca; 
  • gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioè all’Euribor o all’Irs). 
Resta invece a carico del mutuatario dopo la fine della sospensione, oltre che la quota capitale, anche la quota interessi delle rate per la parte determinata dallo spread. Inoltre la legge prevede anche che la sospensione:
  • non comporti l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avvenga senza richiesta di garanzie aggiuntive; 
  • sia concedibile anche per i mutui che hanno già fruito di altre misure di sospensione se il beneficio è durato fino ad un massimo di diciotto mesi. 
Dunque possono accedere anche i mutuatari che, ad esempio, hanno già beneficiato di un periodo di sospensione grazie al piano famiglie dell’Abi o ad iniziative autonome della banca.

Chi può accedere? 
I richiedenti beneficiari, titolari di un contratto di mutuo, devono avere i seguenti requisiti: 
  • l’immobile da acquistare deve essere un’abitazione principale non di lusso (sono quindi escluse case appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9); 
  • il mutuo deve essere attivo da almeno un anno; - l’importo erogato non può superare i 250.000 euro; 
  • il reddito Isee del nucleo familiare del richiedente non deve superare i 30.000 euro annui. C’è l’obbligo per le banche di sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti eventi accaduti nei tre anni precedenti la richiesta: 
  • licenziamento dal rapporto di lavoro subordinato anche per controversie individuali, ad eccezione di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; 
  • morte o riconoscimento di handicap grave, oppure di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.
Non potranno essere più ammessi al beneficio, restando dunque esclusi rispetto alle linee guida precedenti, gli accadimenti dei seguenti eventi:
  • il pagamento di spese mediche o di assistenza domiciliare documentate per almeno 5.000 euro all’anno; 
  • le spese di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione o di adeguamento funzionale della casa per cui è stato erogato il mutuo per almeno 5.000 euro; 
  • l’aumento della rata del mutuo a tasso variabile rispetto alla rata precedente (a causa della fluttuazione del tasso d’interesse) di almeno il 25% per le rate semestrali e del 20% per le rate mensili.

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