sabato 11 dicembre 2010

Il 16 dicembre scade l'ICI

Il 16 dicembre 2010 scade il termine per il pagamento del saldo o seconda rata dell'IVA per l'anno 2010. L’ICI è un’imposta che grava sui fabbricati, sulle aree edificabili e sui terreni agricoli e deve essere corrisposta da tutti colo che godono di diritti reali su tali immobili.

Ambito soggettivo

Di conseguenza la stessa deve essere pagata:

a) dai proprietari di fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;

b) dai titolari di diritti reali di godimento sugli stessi beni;

c) dai locatari in caso di locazione finanziaria;

d) dai concessionari di aree demaniali.
Ambito oggettivo

Costituisce presupposto oggettivo per l’applicazione dell’imposta in commento l’iscrizione dello stesso una categoria catastale diversa da A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi eminenti).

Di significativa rilevanza è quanto disposto dal D.L. n. 93/2008, il quale ha previsto l’esclusione decorrere a decorrere dal pagamento dell’acconto per il precedente periodo di imposta 2008 dal pagamento dell’ICI sulla casa di abitazione principale.

L’ambito di applicazione di tale esclusione dal pagamento dell’imposta riguarda le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per essa quella considerata tale ai sensi del D.Lgs. n. 504/1992, nonché quelle a esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Quindi, potrà beneficiare dell’esclusione de qua quando la definizione di abitazione principale o (quelle ad essa assimilate) consegue dalla applicazione del D. Lgs. n. 504/1992, ossia l’immobile deve costituire (i) l’abitazione principale del soggetto passivo ICI; (ii) l’abitazione principale dei soci assegnatari delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa ovvero l’abitazione principale degli assegnatari di case popolari, degli Istituti autonomi per le case popolari e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità; (iii) la casa coniugale del soggetto passivo ICI che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non ne risulta assegnatario, a condizione che il soggetto interessato non possieda un altro immobile adibito a sua abitazione principale per il quale beneficia già dell’esclusione in esame.

Calcolo della base imponibile

La base imponibile per i fabbricati iscritti al catasto è rappresentata dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:

a) per il 140% se si tratta di fabbricati classificati nel gruppi catastale B;

b) per 100%, per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);

c) per il 50% per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;

d) per il 34% per i fabbricati della categoria C/1. Per le aree fabbricabili la base imponibile è rappresentata dal valore venale in comune commercio; mentre, per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.

Infine, per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l’applicazione di appositi coefficienti annualmente aggiornati.

L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune e deve essere corrisposta proporzionalmente ai mesi dell’anno solare per i quali si è posseduto l’immobile (si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni).

Pagamento dell’ICI

Il criterio di determinazione dell’acconto è basato sul dato storico dell’imposta assolta nell’anno precedente:

a) l’importo della prima rata (acconto) deve essere determinato in misura pari al 50% dell’imposta dovuta, calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni fissate dal Comune per l’anno precedente. L’importo della prima rata dell’ICI è pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente deve essere pagato entro il 16 giugno;

b) l’importo della seconda rata (saldo) deve essere pari al saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno ed essere comprensiva dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Il versamento del saldo andrà effettuato entro il prossimo 16 dicembre 2010.

Modalità di versamento dell’ICI

I Comuni possono stabilire, con proprio regolamento, che l’ICI debba essere versata dai contribuenti non solo tramite l’agente della riscossione, bensì anche

a) sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, mediante appositi bollettini di pagamento;

b) presso gli sportelli della Tesoreria comunale;

c) tramite il sistema bancario (mediante carta di credito o bancomat);

d) avvalendosi del servizio telematico gestito da Poste italiane S.p.a.

Il legislatore, nel semplificare gli adempimenti ICI, ha previsto la possibilità per i contribuenti di liquidare, in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, l’ICI e/o di effettuare i versamenti mediante l’utilizzo del modello F24. Si ricorda, infine, che l’ICI può essere pagata in ritardo entro 30 giorni dal termine di scadenza, con l’applicazione della sanzione del 2,5% dell’imposta dovuta, oltre agli interessi legali nella misura del 1% annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.

Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso occorre pagare la sanzione del 3% dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 1% annuo, calcolati sul tributo e in proporzione ai giorni di ritardo.

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