venerdì 23 maggio 2014

l bonifico con causale errata non fa perdere la detrazione Irpef - circolare 11/E del 21/05/2014

Finalmente con la circolare n. 11/E del 21/05/2014 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bonifico con causale errata (riqualificazione energetica invece che recupero del patrimonio edilizio e viceversa) non pregiudica la detrazione Irpef (nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa) 

Bonifico con causale errata 

D. Con la risoluzione n. 55/E del 2012, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non è ulteriormente sostenibile la tesi volta a riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia anche in presenza di un bonifico bancario/postale carente dei requisiti richiesti dalla norma, tale da impedire alle banche e a Poste Italiane SPA, che accreditano il pagamento, di operare la ritenuta del 4%, prevista dal D.L. 31/05/2010, n. 78 (così come modificato dall’art. 22 del D.L. 98 del 2011), nei confronti delle imprese beneficiarie del pagamento. 
Ciò premesso, in presenza di tutti gli altri requisiti, si chiede se sia possibile riconoscere la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel caso in cui il contribuente nella causale del bonifico effettuato nel 2012 abbia riportato erroneamente i riferimenti normativi dell’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella previste per le ristrutturazioni edilizie. 
Si precisa che la banca ha regolarmente applicato la ritenuta del 4%. 


R. L’art. 25 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha disposto, con decorrenza 1° luglio 2010, l’obbligo per le banche e le poste italiane S.p.A. di applicare una ritenuta, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. 
La misura della ritenuta applicabile, inizialmente fissata al 10%, è stata successivamente rideterminata al 4%, per effetto del comma 8 dell’art. 23 del decreto-legge n. 98 del 2011. 
Ciò premesso, nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%, si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. 
Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione.

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