mercoledì 26 gennaio 2011

Polizze casalinghe: 31 gennaio ultimo giorno per pagare

È di 12,91 euro l’importo da pagare all’Inail entro il 31 gennaio: si tratta dell’assicurazione obbligatoria per le casalinghe, che offre una tutela contro gli infortuni tra le mura domestiche.
Lavoro casalingo
C’è l’obbligo di sottoscrivere la polizza per tutte le persone di età compresa tra 18 e 65 anni che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, il classico lavoro casalingo (cura della famiglia e della casa).
Sono escluse tutte le persone che svolgono altre attività fuori dalle mura domestiche, che comportino l'iscrizione a forme obbligatorie di previdenza. L’obbligo non sussiste anche per le persone che hanno un reddito inferiore a 4.648,11 euro o che appartengono a un nucleo familiare il cui reddito complessivo non supera i 9.296,22 euro (in questo caso il premio è a carico dello Stato).
La copertura
L'assicurazione gestita dall'Inail paga una rendita vitalizia a chi rimane vittima di un infortunio nello svolgimento dei lavori domestici, ma solo se si tratta di un danno grave, con un grado di invalidità importante (per esempio, la perdita di un arto).
In caso di morte dell'assicurato, la rendita, calcolata con le stesse modalità e percentuali stabilite per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, viene corrisposta agli eredi.
Polizza obbligatoria
Questa assicurazione è obbligatoria per legge, quindi in caso di mancato pagamento alla scadenza fissata sono previsti interessi di mora che non possono superare l'ammontare del premio stesso. Quello che conta però è che chi non si assicura rimane scoperto in caso di infortunio.
Come fare
Il premio deve essere versato all'Inail tramite bollettino postale (si può ritirare il bollettino intestato presso le Poste, le sedi Inail, le associazioni di categoria oppure richiederlo sul sito www.inail.it).
Chi è già iscritto avrà ricevuto la lettera dell'Inail con il bollettino precompilato contenente i dati e l'importo da versare.

Fonte: Altroconsumo

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