lunedì 24 agosto 2015

Caldaia a condensazione: aliquote IVA possibili 10% e 22%

D. Per un intervento che comprende il montaggio di una caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche, nonché il cambio dei termosifoni, in sostituzione di un vecchio impianto di riscaldamento presente in una prima e unica abitazione (villino a schiera), l’imposta sul valore aggiunto è al 10% sulla spesa totale oppure al 10 e al 22% nelle dovute proporzioni?
 
R. La caldaia a condensazione costituisce un bene significativo (si veda il Dm 29 dicembre 1999).
Trattandosi di edificio residenziale, l’appalto per l’acquisto e l’installazione della caldaia a condensazione è soggetto all’aliquota del 10 per cento (articolo 2, comma 11, della legge 191/2009) solo fino a concorrenza del valore della manodopera impiegata nell’esecuzione dei lavori (intendendo per tale il corrispettivo richiesto per l’installazione, comprensivo anche delle materie prime impiegate, di valvole termostatiche e termosifoni, si veda la circolare 71/E/2000), mentre l’eventuale parte eccedente dev’essere assoggettata all’aliquota ordinaria del 22 per cento.
È, pertanto, necessario che, in fattura, le due voci (il corrispettivo del bene e quello richiesto per la relativa installazione) siano evidenziate separatamente.
Nell’ipotesi in cui il valore della prestazione (più valvole e termosifoni) sia superiore al valore della caldaia, tutto il corrispettivo contrattuale è soggetto all’Iva con aliquota del 10 per cento.
Viceversa, se si acquistano direttamente la caldaia e gli altri beni accessori senza la fornitura dell’installazione, l’acquisto dei beni è soggetto all’Iva ordinaria del 22 per cento, mentre l’installazione è soggetta all’Iva ridotta del 10 per cento.
 
Fonte: L'Esperto risponde - Marco Zandonà

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