lunedì 7 marzo 2022

Possibili rimedi al pagamento fatto con bonifico ordinario

Nel caso si sia utilizzato un bonifico ordinario per il pagamento di lavori rientranti nel bonus facciate, possono valere le disposizioni previste dalla circolare 43/E/2016, con riferimento all’autocertificazione rilasciata dall’impresa, per fruire delle detrazioni spettanti oppure è da ritenere tassativo il pagamento tramite bonifico parlante?

Come chiarito dall’agenzia delle Entrate, se è stato erroneamente effettuato un bonifico “non parlante”, e quindi non è stata applicata la ritenuta di legge sulle somme bonificate al destinatario, l’agevolazione è preclusa, salvo che sia possibile far presente l’errore alla ditta, chiedere il rimborso dell’importo già pagato e provvedere a un secondo versamento con un bonifico parlante (risoluzione 55/E/2012). Tuttavia – hanno aggiunto le Entrate – se non è stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta comunque se il contribuente è in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesta che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (circolare 43/E/2016).
Quanto detto, benché indicato dall’Agenzia solo in relazione all’ecobonus, si ritiene debba valere per tutte quelle agevolazioni che richiedano – analogamente – l’esecuzione di bonifici parlanti per accedere ai benefici fiscali, compreso, quindi, il bonus facciate ex articolo 1, comma 219 e seguenti, della legge 160/2019 (di Bilancio per il 2020).

Fonte: L'Esperto Risponde - Il Sole 24 Ore

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