lunedì 14 febbraio 2022

Anche le valute virtuali contano ai fini dell’Isee

Gli importi posseduti in criptovalute, detenute presso exchange italiani o esteri o con chiavi private, sono da considerare ai fini del calcolo dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente)?



Nonostante non risultino ancora espressamente richiamati a livello normativo o di prassi, si ritiene che gli importi posseduti in valute virtuali concorrano, così come del resto rilevano ai fini della dichiarazione dei redditi, anche alla determinazione del patrimonio mobiliare ai fini Isee, rientrando in via residuale negli altri strumenti e rapporti finanziari di cui all’articolo 5, comma 4, lettera g, del Dpcm 159/2013 («Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)»). 
All’interno della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) tali importi saranno indicati nel quadro FC.2, seconda sezione, «Altre forme di patrimonio mobiliare», codice 99 (lo stesso utilizzato, ad esempio, per le carte prepagate non dotate di Iban). 
Nel caso di operatori finanziari esteri dotati non di codice fiscale, ma di altro codice identificativo, dev’essere inserito il carattere E come primo carattere del campo operatore finanziario, seguito da un massimo di 15 caratteri alfanumerici (in caso di indisponibilità del codice identificativo, per operatori ad esempio extra–Ue, può essere inserito il valore END, dove ND sta per non disponibile).

Fonte: L'Esperto Risponde - Il Sole 24 Ore

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