martedì 6 ottobre 2020

Congedo per quarantena scolastica: l'elenco delle compatibilità e incompatibilità

Con la circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 l'INPS ha fornito le istruzioni sul congedo COVID-19 a favore dei lavoratori dipendenti per la quarantena scolastica dei figli di età fino a 14 anni.
Il congedo è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, per supportare i genitori lavoratori nella gestione familiare dei figli studenti in quarantena per essere venuti in contatto con soggetti positivi al Covid-19.
Prima di soffermarci sulle ipotesi di compatibilità e incompatibilità di questo congedo, è utile un breve approfondimento sul nuovo istituto nei suoi tratti generali, evidenziando alcuni passaggi rilevanti della circolare n. 116 del 2 ottobre 2020 e le ultimissime novità che arrivano dalla Commissione Bilancio del Senato, che ha concluso l'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto Agosto (AS n. 1925).

Congedo: ambito di applicazione, durata e indennizzo
Il lavoratore dipendente del settore privato, genitore (anche affidatario o collocatario di minore) di un figlio in quarantena scolastica, può chiedere al proprio datore di lavoro di fruire, in alternativa al lavoro agile o, se non può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, di un congedo indennizzato al 50% della retribuzione e per periodi collocati tra il 9 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020. Il congedo è fruibile per tutti i periodi di quarantena scolastica disposti dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente per lo stesso figlio o per altro figlio convivente. Non hanno diritto al congedo i genitori lavoratori autonomi e i genitori iscritti alla Gestione separata INPS.
Il congedo può essere fruito anche da entrambi i genitori ma in modalità alternata.
L'indennità pari al 50% della retribuzione è erogata “in luogo della retribuzione” secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Se erogata con pagamento diretto, l'indennità viene tassata costituendo reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali (comma 2 dell’articolo 6 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Compatibilità
Il genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio convivente se l'altro genitore:
1) è in malattia. La presenza di un evento morboso, evidenzia l'INPS, potrebbe infatti presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
2) fruisce del congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti per figlio diverso da quello per il quale è disposta la quarantena;
Se a percepire l'indennità di maternità/paternità è un iscritto alla Gestione separata o un lavoratore autonomo, l’altro genitore lavoratore dipendente può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile;
3) è, negli stessi giorni, in ferie;
4) è, negli stessi giorni, in aspettativa non retribuita;
5) è un soggetto fragile (circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020) a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile;
6) fruisce negli stessi giorni e anche per lo stesso figlio, dei permessi per assistenza di persona con handicap in situazione di gravità accertata (articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), del prolungamento del congedo parentale (di cui all’articolo 33 del D.Lgs n. 151/2001) o del congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo;
7) se all’altro genitore convivente con il medesimo figlio riceve una pensione di inabilità o di invalidità;
8) se l’altro genitore, convivente con il minore, pur beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL, abbia solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a dover prestare la propria attività lavorativa, ancorché ad orario ridotto. Incompatibilità

Il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile:
1) con la fruizione, negli stessi giorni, del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte dell'altro genitore convivente. In caso i genitori conviventi con il minore facciano entrambi richiesta del congedo per gli stessi giorni, l'INPS accoglierà la domanda presentata cronologicamente prima;
2) con la fruizione contemporanea (negli stessi giorni) del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale;
3) con la fruizione contemporanea (negli stessi giorni) da parte dell’altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri per allattamento per lo stesso figlio (articoli 39 e 40 del D. Lgs n. 151/2001);
4) se l’altro genitore convivente con il minore è disoccupato o comunque non svolga alcuna attività lavorativa;
5) se l’altro genitore, convivente con il minore, non svolge alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito quali ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL;
6) con la prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell’altro genitore convivente con il minore negli stessi giorni di fruizione del congedo;
7) in caso di part-time e lavoro intermittente, durante le giornate di pausa contrattuale dell’altro genitore convivente con il minore;
8) in caso di fruizione del congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti per lo stesso figlio.

Compatibilità/ Incompatibilità per il congedo per quarantena scolastica - Quadro riassuntivo






Le novità dalla conversione in legge del decreto Agosto
La Commissione Bilancio del Senato, nella notte tra sabato e domenica scorsi, ha approvato, su proposta del Governo, l'emendamento 21.0.500 nel testo subemendato. Per quanto qui di interesse, l'emendamento trasfonde nel nuovo art. 21 bis del decreto Agosto le previsioni dell'art. 5 del DL. n. 111/2020, con una importante novità.
Al comma 4 dell'art. 21 bis, che prevede le situazioni di incompatibilità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica e che recita "Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle misure di cui ai commi 1 o 2, ovvero svolge anche ad altro titolo l'attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l'altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure" (leggasi "Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici"), sono aggiunte le seguenti parole "salvo non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1 o 2".
La nuova formulazione della norma regola la situazione della presenza in famiglia di figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti (si presume, diversi dal soggetto con il quale convive). L'INPS, con riguardo al requisito della convivenza, con la circolare n. 116 del 2020, ha spiegato che per avere diritto al congedo in commento il genitore deve essere convivente con il figlio per cui è richiesto il congedo per tutto il periodo di fruizione dello stesso e che la convivenza sussiste quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente e concludendo che, qualora il genitore ed il figlio risultino all’anagrafe residenti in due abitazioni diverse, il congedo non può essere fruito, non rilevando le situazioni di fatto.
La nuova disposizione approvata dalla Commissione Bilancio del Senato sembra, invece, voler dare risposta proprio alle "situazioni di fatto" dando la possibilità di godere del congedo per quarantena scolastica anche per figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti purchè questi ultimi non stiano fruendo (si presume, per lo stesso figlio) dello stesso congedo.

Fonte: IPSOA - Riccardo Pallotta

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