domenica 7 giugno 2020

“Nuova” IMU - Codici tributo per il versamento mediante il modello F24

A decorrere dal 2020, i co. 738 783 dell’art. 1 della L. 27.12.2019 n. 160 (legge di bilancio 2020) hanno riscritto la disciplina dell’IMU, con abolizione della TASI.
A seguito di tale riforma, con la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29:
• sono stati confermati i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU mediante i modelli F24 e F24 EP;
• è stato istituito un nuovo codice tributo.

CODICI TRIBUTO CONFERMATI
I codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU mediante il modello F24 rimangono quindi i seguenti, che erano stati istituiti dalla ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35:
• “3912”, denominato “IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze COMUNE”;
• “3913”, denominato “IMU imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE”;
• “3914”, denominato “IMU imposta municipale propria per i terreni COMUNE”;
• “3916”, denominato “IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili COMUNE”;
• “3918”, denominato “IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati COMUNE”;
• “3923”, denominato “IMU imposta municipale propria INTERESSI DA ACCERTAMENTO COMUNE”;
• “3924”, denominato “IMU imposta municipale propria SANZIONI DA ACCERTAMENTO COMUNE”.
Immobili del gruppo catastale “D”
Per gli immobili a uso produttivo, classificati nel gruppo catastale “D”, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha confermato, anche per i versamenti dal 2020 con il modello F24, i seguenti codici tributo istituiti dalla precedente ris. 21.5.2013 n. 33:
• “3925”, denominato “IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D STATO”;
• “3930”, denominato “IMU imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D INCREMENTO COMUNE”.
Modello F24 EP
La ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha altresì confermato i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU mediante il modello F24 EP, che erano stati istituiti dalle precedenti ris. 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.

NUOVO CODICE TRIBUTO PER I FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI ALLA VENDITA
Per il versamento tramite il modello F24 dell’IMU relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di cui all’art. 1 co. 751 della L. 160/2019, la ris. Agenzia delle Entrate 29.5.2020 n. 29 ha invece istituito il codice tributo “3939”, denominato “IMU imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita COMUNE”.
Ravvedimento operoso
In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi vanno versati unitamente all’imposta dovuta.

COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo devono essere esposti nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”, in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”:
• indicando nel campo “codice ente/codice comune” il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it);
• barrando la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
• barrando la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
• barrando la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo; se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, occorre barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
• indicando nel campo “Numero immobili” il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
• indicando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA” (es. 2020); nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.” occorre indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

VERSAMENTI FINO AL 2019
Per gli anni d’imposta fino al 2019, i versamenti dell’IMU mediante i modelli F24 e F24 EP devono essere effettuati utilizzando i codici tributo istituiti con le citate ris. Agenzia delle Entrate 12.4.2012 n. 35, 5.6.2012 n. 53 e 21.5.2013 n. 33.

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