giovedì 4 giugno 2020

Bonus vacanze solo con ISEE fino a 40.000 euro. L’importo massimo del bonus riconosciuto è di 500 euro



L’art. 176 del DL 34/2020 riconosce, per il periodo d’imposta 2020, un credito per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale. L’agevolazione non è per tutti, ma spetta soltanto ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a 40.000 euro. 
Nello specifico, il credito è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva. 

La misura dell’agevolazione decresce con il diminuire dei componenti del nucleo familiare. In particolare, il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di: - 500 euro per ogni nucleo familiare composto da 3 o più soggetti; - 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone; - 150 euro per quelli composti da una sola persona. 
Il credito è tuttavia riconosciuto a determinate condizioni, prescritte a pena di decadenza. Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva, da un singolo agriturismo o da un singolo bed  breakfast. Il totale del corrispettivo deve poi essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito. Inoltre, il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator; sarebbero quindi esclusi dall’agevolazione, ad esempio, i pagamenti effettuati tramite Booking.com o Airbnb. 

Il credito è fruibile dal “turista” nella misura dell’80%, d’intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Quindi, ad esempio, qualora il credito spettante sia pari a 500 euro, 400 saranno fruibili immediatamente come sconto sul corrispettivo dovuto all’albergatore e 100 come detrazione IRPEF nel modello REDDITI 2021. 

Il fornitore recupera lo sconto tramite credito d’imposta 

Quanto alle modalità di recupero da parte dell’impresa turistico ricettiva, agriturismo o B&B, viene previsto che lo sconto sia rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante F24 (art. 17 del DLgs. 241/97). Non si applicano il limite generale alle compensazioni di cui all’art. 34 della L. 388/2000 né quello previsto per i crediti da quadro RU di cui all’art. 1, comma 53 della L. 244/2007. 
Il medesimo credito di imposta può essere oggetto di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. 

Qualora si accerti che il credito sia stato utilizzato senza il soddisfacimento di tutte le condizioni previste, il fornitore dei servizi e i cessionari risponderanno solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in misura eccedente lo sconto applicato. La norma pone in capo all’Agenzia delle Entrate il compito di provvedere al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. 

Le disposizioni attuative dell’agevolazione, la quale dovrebbe essere eseguita anche avvalendosi di PagoPA, dovranno comunque essere definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Eutekne - Pamela Alberti

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