venerdì 22 agosto 2025

Le agevolazioni fiscali dedicate alla scuola

Una detrazione riguarda le spese connesse alla frequenza scolastica, dall’infanzia alle secondarie. Un’altra, non cumulabile, è dedicata alle erogazioni liberali verso gli istituti scolastici

Il nostro viaggio estivo tra detrazioni, deduzioni e crediti di imposta oggi fa tappa tra i banchi di scuola. Per la frequenza di istituti scolastici (diversi dalle università), infatti, spetta una detrazione dall’Irpef pari al 19% delle spese sostenute. L’agevolazione è valida per gli oneri sostenuti nelle scuole statali, paritarie private e degli enti locali del sistema nazionale di istruzione. Vediamo tutti i dettagli.

Quali scuole
In dichiarazione possono normalmente essere riportate le spese di istruzione sostenute nelle scuole: dell’infanzia (materne), primarie (elementari), secondarie di primo grado (medie), secondarie di secondo grado (superiori) e anche i costi sostenuti per la frequenza dei conservatori e degli istituti musicali pareggiati, ma solo per corsi precedenti all’entrata in vigore del Dpr 212/2005. Le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del Dpr n. 212/2005, invece, possono rientrare della detrazione prevista per le spese di iscrizione ai corsi universitari.

Spese detraibili
Sono ammesse a ridurre l’Irpef le tasse di iscrizione e frequenza, i contributi obbligatori, i contributi volontari e le liberalità deliberati dagli organi scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa, per cui è prevista la detrazione ad hoc.

Rientrano quindi anche la mensa scolastica e i servizi integrativi (pre/post scuola, assistenza al pasto), le gite scolastiche, l’assicurazione, corsi extra (lingua, teatro, eccetera, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza), il trasporto scolastico. Le spese per il trasporto sono cumulabili con la detrazione prevista per gli abbonamenti ai trasporti pubblici locali, regionali e interregionali (rigo E8-E10, codice 40). Ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio o una figlia e che abbia acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.

Spese non detraibili
Non rientrano nell’agevolazione, invece, le spese sostenute all’estero e quelle per cancelleria e libri scolastici. Inoltre, non possono essere indicate le spese rimborsate dal datore di lavoro nel 2024 come parte di premi o welfare aziendale (indicate nella CU 2025 con codice 12).
Tuttavia, se solo una parte della spesa è stata rimborsata, la quota non rimborsata può essere detratta.

Condizioni e limiti
Le spese devono essere tracciabili, cioè effettuate tramite bonifico bancario o postale, carte di debito o di credito, PagoPa, bollettini postali o Mav. Il contribuente può dimostrare il pagamento tracciabile con le ricevute della carta o gli estratti conto, con la copia del bollettino o del Mav.

Se il pagamento è effettuato da terzi (ad esempio, il rappresentante di classe), serve l’attestazione della scuola con i dati di ciascun alunno.

Documentazione da conservare
Per essere in regola, bisogna conservare le ricevute o quietanze di pagamento, con l’indicazione del servizio (mensa, trasporto, eccetera), la scuola frequentata e il nome dell’alunno. E anche le eventuali attestazioni rilasciate dalla scuola o dal soggetto che ha ricevuto il pagamento, che certifichino l’importo e il metodo di pagamento tracciabile, e le annotazioni in fattura o le ricevute fiscali che confermino la tracciabilità.

Un particolare da tenere a mente: non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati dell’alunno o della scuola. Quindi è fondamentale che siano completi fin da subito.

Importo massimo detraibile
Per l’anno d’imposta 2024, la detrazione del 19% si applica su un massimo di 800 euro per ogni alunno o studente. Questo significa che, anche se la spesa effettiva è superiore, il beneficio fiscale si calcola solo su 800 euro. Se più persone hanno diritto alla detrazione (ad esempio entrambi i genitori), l’importo va ripartito tra loro.

L’agevolazione per le erogazioni liberali a favore delle scuole
La detrazione per le spese scolastiche è diversa da quella prevista, per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici, che ha il suo inquadramento nell’articolo 15, comma 1, lettera i-octies del Tuir. È importante sapere che le due detrazioni sono differenti e non sono cumulabili.

Questa seconda tipologia di agevolazione, infatti, ha come oggetto le erogazioni liberali effettuate in favore delle scuole di ogni ordine e grado sia statali che paritarie senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione, le università, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli Its Academy e gli istituti tecnici superiori ed è previsto per tutti i contribuenti che effettuano donazioni volontarie — non decise dagli organi scolastici — con l’obiettivo di supportare l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa. Tuttavia, non si ha diritto alla detrazione se la donazione è fatta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico.

È importante sapere che la detrazione non spetta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nell’interesse del familiare fiscalmente a carico e chi effettua queste donazioni non può far parte del consiglio d’istituto o della giunta esecutiva, a meno che l’importo versato non superi i 2mila euro per anno scolastico.

Anche questa detrazione ammonta al 19% dell’importo donato, ma a differenza di altre detrazioni, non esiste un limite massimo per l’importo che si può detrarre: si calcola sull’intera somma donata.

L’incumulabilità con la detrazione delle spese per la frequenza scolastica va riferita al singolo alunno, ad esempio:
  • il contribuente che ha un solo figlio e richiede la detrazione per le spese di frequenza non può avvalersi anche di quella per le erogazioni liberali
  • se, invece, ha due figli, può richiedere la detrazione per la frequenza per uno e quella per le erogazioni liberali per l’altro.
Limiti di reddito
Dal 2020, la detrazione per entrambe le categorie di spesa è piena per chi ha un reddito complessivo fino a 120mila euro. Oltre questa soglia l’agevolazione diminuisce progressivamente, fino ad azzerarsi completamente al raggiungimento di 240mila euro di reddito.

Fonte: Fisco Oggi

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