martedì 26 aprile 2016

Rette e mense detraibili al 19%

Anche se la riforma della scuola è entrata in vigore solo il 16 luglio 2015, tutte le spese di frequenza di asili, elementari, medie e superiori (compresa la mensa scolastica) sostenute prima di questa data potranno essere detratte dall’Irpef al 19% nella dichiarazione dei redditi o nel modello 730 relativi al 2015. L’efficacia retroattiva della norma è stata concessa dalle Entrate nella circolare 2 marzo 2016, n. 3/E, risposta 1.15, che, consapevole dell’entrata in vigore della riforma della scuola, ha ammesso la possibilità di detrarre tutte le spese scolastiche «a partire dal 1° gennaio 2015», validando anche quanto detto in generale nelle istruzioni del 730 2016 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 gennaio 2016).
L’efficacia della nuova detrazione Irpef per spese di istruzione è stata confermata anche dalla risposta all’interrogazione parlamentare del 21 aprile 2016, n. 5-08453, dove erano state segnalate le resistenze di alcuni Caf a inserire le spese per la mensa scolastica tra gli oneri detraibili al 19%, in quanto i Caf non riconoscono come documenti di certificazione validi le ricevute di pagamento rilasciate dalle mense scolastiche e le certificazioni dei Comuni che gestiscono le mense.
Nella risposta è stata promessa l’emanazione di una circolare ad hoc. Quanto alle spese universitarie, non è stato necessario alcun chiarimento dell’Agenzia perché già la legge di Stabilità 2016 ha specificato che l’efficacia di questa nuova detrazione si ha «a partire dall’anno d’imposta 2015», cioè retroattivamente rispetto alla sua entrata in vigore (1°gennaio 2016).
 Per asili, elementari, medie e superiori, quest’anno il tema è di grande interesse, perché la nuova detrazione non prevede più che l’onere da detrarre non superiori «le tasse e i contributi» degli istituti statali, ma prevede che la spesa agevolata al 19% non superi i «400 euro per alunno o studente» (detrazione massima di 76 euro per alunno o studente).
Ora, deve essere chiarito cosa si intende per «spese per la frequenza», in quanto per il vecchio bonus si faceva riferimento alle sole tasse e contributi statali, solo perché questi formavano il limite massimo detraibile. Sul tema le Entrate, nella circolare n. 3/E/2016, hanno chiarito che vi rientrano «a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e le spesa per la mensa scolastica». Escluso dalla detrazione, invece, «l’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado«, cioè per le medie e le superiori (licei, istituti tecnici e istituti professionali).
Non sono stati forniti chiarimenti sulla possibilità di comprendere tra le «spese per la frequenza», sempre nel limite dei 400 euro per alunno o studente, anche il vitto (al di fuori delle mense scolastiche), l’alloggio (ad esempio, in collegio o in convitto) e il trasporto, ad esempio, per l’abbonamento bus o treno (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 settembre 2015).
 
Fonte: Il Sole 24 Ore - Luca De Stefani

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

Nessun commento:

Posta un commento