lunedì 5 dicembre 2016

Imu 2016: possibile la doppia agevolazione sul comodato ai figli

L’effetto di aliquota agevolata e imponibile dimezzato

Per rispondere al quesito occorre ricordare che fino al 2011, in regime di Ici, i Comuni avevano la possibilità di assimilare all’abitazione principale le unità concesse in comodato a parenti e/o anche ad affini, stabilendone il grado. Ne è scaturito un regime di esonero “a macchia di leopardo”, secondo le decisioni dei singoli Comuni.
Questa disciplina non è stata più riproposta con l’introduzione dell’Imu, nel 2012, per cui è venuta meno la possibilità per i Comuni di assimilare i comodati, passati da un regime di esonero a uno di pagamento in base all’aliquota ordinaria prevista dal Comune. Per evitare aumenti sproporzionati in danno dei contribuenti che prima fruivano di un regime agevolato, diversi Comuni, pur sforniti della possibilità di assimilare i comodati alle abitazioni principali, hanno deciso di prevedere per i comodati aliquote ridotte rispetto a quelle ordinariamente previste per le seconde case.
Successivamente, il Dl 102/13 ha reintrodotto, a partire da luglio 2013, la facoltà per i Comuni di equiparare all’abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell’imposta, limitata però a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. La legge di Stabilità 2014 ha confermato tale facoltà, pur introducendo alcune differenze rispetto al 2013, tra cui il parametro della rendita catastale di 500 euro, oltre al limite Isee di 15mila euro.

Il regime dal 2016
Questo regime è durato appena due anni, il 2014 e il 2015, eliminato dal 1° gennaio 2016 e sostituito con una riduzione della base imponibile. Ciò ha comportato inevitabilmente l’impossibilità per i Comuni di percorrere la strada regolamentare per disporre l’assimilazione, nonché l’inefficacia delle disposizioni regolamentari che l’avevano già disciplinata. La stessa legge di Stabilità 2016, in luogo della precedente facoltà di assimilazione, ha introdotto la riduzione automatica del 50% della base imponibile Imu (ma anche della Tasi) per gli immobili dati in comodato d’uso a figli o genitori, nel rispetto però di alcune condizioni che diremo oltre. Resta comunque la possibilità, per i Comuni, di stabilire un’aliquota agevolata non inferiore al 4,6 per mille (in tal senso si è peraltro espresso il Dipartimento delle Finanze con la risoluzione 1/DF del 17 febbraio 2016).

La doppia agevolazione
Pertanto, è possibile che nel 2016 si verifichi una “convivenza” tra l’aliquota comunale agevolata, eventualmente già prevista per i comodati, e il dimezzamento della base imponibile stabilito per legge, sempreché risultino rispettate le condizioni imposte dai Comuni (relativamente all’aliquota agevolata) e dalla legge (per la riduzione del 50%). Per le prime occorre fare riferimento alle decisioni comunali, che per concedere l’aliquota agevolata potrebbero ad esempio prevedere una comunicazione da parte del contribuente. Per la riduzione del 50% occorre invece rispettare le condizioni previste direttamente dalla legge. Oltre al rapporto di parentela di primo grado, la seconda condizione è che l’immobile deve costituire l’abitazione principale del comodatario (nel nostro caso, il figlio del lettore). Inoltre, il proprietario deve avere dimora abituale e residenza anagrafica nello stesso Comune in cui si trova il fabbricato concesso in comodato. Altra condizione riguarda il numero massimo di due immobili a uso abitativo che può possedere il contribuente, posti nello stesso Comune. Il quinto requisito riguarda la categoria catastale del fabbricato in comodato, che non può essere di lusso (A/1, A/8, A/9). Infine, la norma agevolativa impone il contratto di comodato, che deve essere registrato anche se verbale (va utilizzato il modello 69).
Ne consegue che, se il lettore nel 2015 aveva titolo a pagare l’aliquota ridotta prevista per l’abitazione concessa in comodato, anche quest’anno ha diritto a tale riduzione, considerato peraltro il blocco dei tributi che non consente agli enti di aumentare nel 2016 la pressione fiscale e quindi di eliminare le agevolazioni già concesse in precedenza (cosiddetti aumenti “indiretti”).
Se poi sussistono anche tutte le condizioni per applicare il 50% dell’Imu, come sembra di capire dal quesito, il lettore dovrà ricalcolare l’imposta complessivamente dovuta per il 2016, applicando alla base imponibile la riduzione del 50% e l’aliquota agevolata del 4,6 per mille. A tale importo andrà poi sottratto quanto già versato in acconto a giugno e la differenza andrà pagata a saldo entro il 16 dicembre 2016.
 
Fonte: Il Sole 24 Ore - Giuseppe Debenedetto

L’anno scorso ho concesso in comodato un appartamento a mio figlio e ho pagato l’Imu con l’aliquota agevolata del 4,6 per mille, prevista dal Comune. Quest’anno, in sede di acconto a giugno 2016, ho pagato l’Imu nella misura ridotta del 50%, ma senza applicare l’aliquota agevolata. Vorrei sapere se ho fatto bene i calcoli. Preciso di possedere due appartamenti nello stesso Comune: in uno risiedo con mia moglie e l’altro è in comodato a mio figlio che lo utilizza come abitazione principale.
 

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