lunedì 1 febbraio 2016

IMU e TASI sui comodati: il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile

Ci sono ancora tre giorni di tempo per registrare senza sanzioni un contratto di comodato, cioè fino a giovedì 4 febbraio, e far scattare fin dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione Imu e Tasi sulle case concesse in uso gratuito ai parenti.
E se fino a ieri questa possibilità era riservata ai pochissimi fortunati che centravano i requisiti fissati dalla legge di Stabilità 2016, con gli ultimi chiarimenti del dipartimento delle Finanze il cerchio si allarga, almeno un po’.
In occasione di Telefisco 2016, le Finanze hanno chiarito che il possesso degli immobili diversi dalle case non blocca la riduzione del 50% dell’imponibile (e dunque dell’imposta, clicca qui).
Ma procediamo per gradi, e vediamo prima in cosa consiste l’allargamento del perimetro e poi come ottenere l’agevolazione.

Salvi terreni e negozi
Può ottenere lo sconto Imu e Tasi anche chi possiede altri immobili non abitativi oltre la casa data in comodato e quella in cui abita. In pratica, fermi restando gli altri requisiti fissati dalla legge (si veda la scheda) il possesso di una quota di un terreno o di un negozio - per esempio - non bloccano più l’agevolazione.
Sono salvi anche i proprietari di abitazioni con due o più pertinenze dello stesso tipo, per esempio due garage. Per le regole Imu-Tasi, infatti, uno solo è classificato come pertinenza, mentre il secondo è comunque un altro immobile. Non essendo però ad uso abitativo non va a intaccare il tetto dei due immobili, valido per lo sconto.

La registrazione
Il contratto di comodato, secondo il Codice civile, è valido anche se non è messo per iscritto. Ma la legge di Stabilità impone di registrarlo alle Entrate per avere lo sconto Imu e Tasi. Registrazione che deve avvenire entro 20 giorni dalla stipula, quindi normalmente entro il 20 gennaio.
Chi si fosse accorto in ritardo della nuova opportunità, però, può arrivare alla data del 4 febbraio senza perdere nulla né pagare sanzioni. I tributi locali si versano per dodicesimi e un periodo di almeno 15 giorni vale come un mese. Perciò, per poter “contare” anche gennaio, il comodato deve riportare come giorno di stipula – al più tardi – il 15 gennaio, il che porta a una data-limite per la registrazione di giovedì prossimo, per l’appunto.
Se sfora questo termine, il proprietario avrà due strade: considerare il contratto solo dal momento della registrazione, pagando le imposte in misura piena sul periodo non coperto, oppure pagare le sanzioni per la registrazione tardiva e gli interessi sfruttando il ravvedimento operoso, che è stato reso più conveniente dalla legge di Stabilità 2016, e beneficiando della limatura degli interessi legali (allo 0,2% dal 1° gennaio).

La convenienza
Per registrare il contratto, ai 200 euro di imposta di registro bisogna aggiungere l’imposta di bollo su ogni copia del contratto da registrare (16 euro ogni quattro pagine o 100 righe).
L’entità dello sconto dipende dalla rendita catastale e dall’aliquota comunale applicabile nel 2016 (il Comune non potrà aumentare quella deliberata nel 2015, ma potrebbe prevedere uno sconto).
Vediamo un esempio. La rendita media delle case date in uso gratuito ai parenti è di 468,44 euro (si veda il grafico). Immaginando per semplicità che il Comune abbia istituito solo un’aliquota Imu del 9,6 per mille, il prelievo ammonta a 756 euro all’anno. In questo caso, lo sconto del 50% vale 378 euro e supera di circa 150 euro le imposte di registrazione. Ogni mese di ritardo, invece, costa 31 euro di maggiore Imu, da controbilanciare con il costo del ravvedimento.
 Nel conto finale entra in gioco anche l’eliminazione della Tasi a carico dell’utilizzatore, in questo caso il comodatario che usa la casa come abitazione principale: uno sconto che vale dal 10 al 30% della Tasi, in quei Comuni - uno su due - in cui erano stati chiamati alla cassa anche l’inquilino e l’occupante.

Fonte: Il Sole 24 Ore - Cristiano Dell’Oste - Valeria Uva

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