lunedì 3 novembre 2014

Ristrutturazioni edilizie ed interventi di riqualificazione energetica: confermate le detrazioni fiscali per il 2015

Anche per il 2015 è in arrivo la conferma delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per gli interventi di riqualificazione energetica in misura potenziata, rispettivamente il 50% di 96mila euro e il 65% sino a un importo massimo di 100mila euro per gli interventi di riqualificazione globale (e con tetti diversi per gli altri interventi agevolati). 
La proroga riguarda anche la detrazione Irpef per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10mila euro, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. 
Questo è quanto è previsto nel Ddl stabilità varato dal Governo e ora all’esame del Parlamento. Restano, con riduzione, le disposizioni in materia di bonus sugli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle “abitazioni principali” e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità del territorio nazionale: per questi edifici, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, la detrazione passerà dall’attuale 65% al 50%, sempre nel limite di spesa di 96mila euro.
Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2015, è previsto l’incremento, dal 4% all’8%, della ritenuta operata dalle banche all’atto dell’accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate, a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dall’impresa esecutrice degli interventi. 
Il raddoppio della percentuale - che non crea nuovi adempimenti per i privati - introdurrà problemi di liquidità alle imprese, senza migliorare l’efficacia dello strumento di contrasto all’evasione. 
Questo, infatti, è già assicurato, sia dalla necessaria tracciabilità dei pagamenti dei corrispettivi, sia dalla natura stessa delle detrazioni che rappresenta un efficace strumento di emersione di base imponibile fondato sul «contrasto di interessi». Anche se la proroga al 2015 consente una programmazione più lunga dei lavori, il pagamento anticipato entro il 31 dicembre 2014 di lavori che proseguiranno anche nel 2015 permette l’applicazione dei benefici sin dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, relativa al 2014. Per i lavori che proseguono nel 2015, le spese pagate nel 2015 potranno essere detratte solo dalla dichiarazione dei redditi 2016. Per la detrazione, infatti, vale il principio di cassa, si prescinde cioè dalla data di esecuzione dei lavori o di emissione della fattura, ma conta la data di pagamento con bonifico bancario o postale.

Demolizione e ricostruzione
L’agevolazione si applica per tutti gli interventi di recupero delle abitazioni e delle relative pertinenze (box, cantina, soffitta). Gli unici interventi non agevolati sono quelli di ampliamento volumetrico. Tuttavia, nell’ipotesi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001) è stata riconosciuta l’applicabilità della detrazione del 50% e del 65% anche nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione di un immobile con la stessa volumetria e variazione della sagoma.
Una risposta del ministero dell’Economia a un’interrogazione parlamentare ha poi ammesso la detrazione Irpef “potenziata” al 50% per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato, con la stessa volumetria, che comporti lo spostamento di lieve entità dell’immobile rispetto all’area di sedime originaria. In sostanza, nella nuova nozione di “ristrutturazione edilizia” rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con mantenimento della volumetria e variazione della sagoma dell’edificio. La variazione della sagoma può consistere anche nello spostamento «di lieve entità» in fase di ricostruzione del fabbricato.

Il pagamento
Per fruire della detrazione, sia del 50% che del 65% è necessario pagare le spese sostenute e regolarmente fatturate con bonifico bancario o postale da cui risulti il codice fiscale del committente i lavori, la partita Iva dell’impresa esecutrice dei lavori e la causale di pagamento che per la detrazione del 50% è l’articolo 16-bis del Tuir 917/1986, «Detrazione del 50% per lavori di ristrutturazione». Per i lavori più complessi (di durata superiore a 200 uomini giorni o con la presenza di più imprese nel cantiere), la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie richiede anche una raccomandata alla Asl territorialmente competente, da inviare prima dell’inizio dei lavori, dichiarando la regolarità nel rispetto delle regole di sicurezza e nel pagamento dei contributi agli addetti nel cantiere.

Beneficiari «in famiglia»
La circolare 11/E/2014 contiene una serie di chiarimenti, anche in un’ottica di sistema e coordinamento con la prassi vigente, relativamente alle modalità di pagamento e all’applicabilità della detrazione in casi particolari. La detrazione, in particolare, spetta anche ai familiari conviventi (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo). Per le spese sostenute per gli interventi di ristrutturazione edilizia su unità abitative, è stato chiarito che, qualora la fattura o il bonifico siano intestati ad uno solo dei familiari conviventi con il proprietario dell’immobile oggetto di ristrutturazione, ma la spesa sia stata sostenuta anche da quest’ultimo, la detrazione è riconosciuta ad entrambi, a condizione che nella fattura siano specificate le singole percentuali di spesa sostenute da ognuno. 
Nell’ipotesi in cui a uno dei due non siano intestati né il bonifico, né la fattura, è sufficiente che nella fattura medesima venga riportata la percentuale di spesa da sostenuta da ciascuno di loro. In questo caso, l’annotazione in fattura deve essere effettuata fin dal primo anno in cui si fruisce dell’agevolazione, escludendo la possibilità di modificarla nei periodi d’imposta successivi.

Il finanziamento
Il contribuente può fruire delle detrazioni fiscali anche nell’ipotesi in cui, per il pagamento delle spese, in tutto o in parte, si sia rivolto ad una società finanziaria. In tale ipotesi i contribuenti devono attivarsi presso le finanziarie per avere la copia del bonifico e verificare che sia stato effettuato con le modalità prescritte dalla norma.La circolare 11/E/2014 specifica che la finanziaria deve liquidare l’impresa mediante un bonifico (bancario o postale) che deve contenere tutti i requisiti richiesti dalla normativa affinché l’istituto bancario o postale possa eseguire correttamente la ritenuta.

Fonte: Il Sole 24 Ore - articolo a cura di Marco Zandonà

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