martedì 10 dicembre 2013

TARES: esclusione dal tributo

Chi non deve pagare la TARES? 
Per questa risposta dobbiamo leggere l'articolo 5 del Regolamento Tares del Comune di Gallicano

Art. 5 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche,vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
b. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori o, in assenza, alla data di inizio dell’occupazione;
c. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
d. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l’assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
e. unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze gas, acqua, luce;
f. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
g. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
h. sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, sono esclusi dal tributo:
sale operatorie, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell’articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la presentazione dello stesso.

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