martedì 10 dicembre 2013

Saldo Tares nel caos: si paga entro il 16 dicembre?

In base alla risoluzione n. 10/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la scadenza del versamento della TARES non può essere stabilita oltre il termine del 16 dicembre 2013 (clicca qui per leggere la risoluzione).

Per tantissimi Comuni, tra cui Gallicano, il saldo della Tares deve essere effettuata o entro il 31/12/13.

Per esempio, sulla lettera accompagnatoria del saldo TARES del Comune di Gallicano c'è scritto:
“il versamento tares a saldo dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2013”.

Qual'è la scadenza "giusta"?

16 dicembre o 31 dicembre?

Stay Tuned!

Nel frattempo riporto qui un articolo tratto da Il Sole 24 Ore del 5 dicembre:

A sette giorni lavorativi dall'appuntamento, tutte le regole sulla Tares e sulla sua maggiorazione, chiamata a portare un miliardo di euro nelle casse dello Stato, sono ripiombate nell'incertezza. 
A sollevare una dose aggiuntiva di variabili è l'ultima risoluzione (la 10/2013, su cui si veda anche Il Sole 24 Ore di martedì) con cui il dipartimento Finanze, uscendo in parte dal sentiero tracciato con il penultimo documento di prassi (9/2013), ha dettato una linea rigida, che non pare ammettere eccezioni:
Tares e maggiorazione vanno riscosse dai Comuni entro il 16 dicembre, con F24 o bollettino postale. L'indicazione è stata accolta con sorpresa da Comuni e aziende che, anche sulla base delle indicazioni precedenti, hanno messo in programma date diverse per il saldo del tributo sui rifiuti, e in molti casi si sono organizzate per continuare a riscuoterlo con Rid e Mav, insomma con gli strumenti bancari già impiegati per raccogliere gli acconti nei mesi scorsi. 
«Questa confusione - teme Daniele Fortini, presidente di Federambiente - rischia di produrre nei cittadini un rigetto che potrebbe sfociare nel rifiuto di pagare una tassa di cui non vengono comprese motivazioni, peso e modalità». Per seguire il nuovo obbligo, bisognerebbe fare in tutta fretta macchina indietro, avvisare i contribuenti del fatto che la scadenza è anticipata (e ignorare ancora una volta lo Statuto del Contribuente, che chiede di far passare almeno 60 giorni fra la richiesta di un tributo e la sua riscossione) e inviare a tutti i cittadini i bollettini precompilati con le nuove regole, come impone il decreto 102/2013: una sfida impossibile, per evidenti ragioni di tempo ma anche perché le date di versamento sono state decise in consiglio comunale, e non possono essere più modificate esauriti i termini per i bilanci preventivi. 
Il primo problema è quello della scadenza. Molti Comuni, per esempio Roma, hanno deciso di chiedere l'ultima rata Tares entro fine anno, altri l'hanno spostata ai primi mesi del 2014, e lo stesso dipartimento Finanze nella risoluzione 9/2013 aveva riconosciuto che «la situazione di carattere eccezionale» determinata dai continui cambiamenti di regole giustificava «un'eventuale posticipazione al 2014 della scadenza» del saldo Tares. Nelle nuove istruzioni questa apertura sembra scomparire perché il ministero sottolinea che, qualunque sia la scelta del Comune nel bouquet di sigle offerto dalla convulsa evoluzione normativa (Tarsu, Tia1, Tia 2, Tares «semplificata», Tares ordinaria...), le amministrazioni devono inviare ai contribuenti un modello precompilato in cui sono indicati separatamente tributo e maggiorazione, e «la scadenza del versamento non può essere stabilita oltre il 16 dicembre». Cioè: si paga il 16 dicembre, con modulo unico (F24 o bollettino postale) e due importi, uno per il tributo e uno per la maggiorazione. 
L'inghippo, comunque, non si risolve nemmeno leggendo il termine del 16 dicembre come riferito alla sola maggiorazione, come accadeva nella risoluzione 9/2013. In questo caso, nei tanti Comuni che hanno scelto date diverse per il pagamento del saldo sui rifiuti si dovrebbe andare incontro a un doppio appuntamento, quello del 16 dicembre con la riscossione della maggiorazione da 30 centesimi al metro quadrato e quello, nella data successiva scelta dal Comune, con la raccolta del tributo ambientale. Doppio invio significa doppi costi, e incontra l'opposizione dei Comuni che non vogliono sostenere un onere aggiuntivo per riscuotere una maggiorazione statale, oltre a non conciliarsi con la norma primaria (articolo 14, comma 35 del Dl 201/2011) che continua a prevedere il versamento «contestuale» di tributo e maggiorazione. Anche l'obbligo di usare l'F24 o il bollettino postale, del resto, fa a pugni con la stessa regola, dove si legge che tributo e maggiorazione possono essere pagate anche «tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari». Risultato: la riscossione puntuale del miliardo di euro per lo Stato è a rischio, e quella del tributo per i Comuni è nel caos.

Che ne diresti di leggere un altro articolo a caso del blog? Potresti trovarlo utile e interessante!

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